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pagamento IMU e TARI

  • Silvia Pavanello

    Milano
    07/03/2019 09:20

    pagamento IMU e TARI

    Buongiorno. Vorrei avere conferma circa l'ordientamento attuale relativo al pagamento di IMU e TARI : se non versato dal debitore pignorato vanno conteggiate e calcolate nel piano di riparto ? SE si, con quali criteri ?
    Ringrazio e auguro a tutti buona giornata e buon lavoro
    • Zucchetti SG

      09/03/2019 20:34

      RE: pagamento IMU e TARI

      Rispondiamo all'interrogativo posto osservando che (salvo quanto si dirà a proposito della TARI), a nostro avviso, le obbligazioni tributarie che riguardano l'immobile restano, anche dopo il pignoramento, in capo al debitore esecutato, il quale pertanto è tenuto al loro pagamento fino a quando non venga depositato in cancelleria il decreto di trasferimento, atto con il quale si determina, secondo Cass. 16.4.2003, n. 6272 (ed anche secondo la prevalente dottrina), il trasferimento della proprietà del bene in capo all'aggiudicatario.
      La ragione della nostra opinione riposa nella considerazione per cui il pignoramento non priva il debitore della proprietà del bene, determinando esclusivamente un vincolo preordinato al futuro trasferimento dello stesso in capo all'aggiudicatario, vincolo dal quale consegue l'inopponibilità alla procedura degli atti dispositivi compiuti sul bene dopo il pignoramento medesimo (o dopo l'iscrizione ipotecaria, nei casi in cui il creditore pignorante fosse garantito da ipoteca iscritta sul bene).
      Quindi il custode non può mai esse considerato soggetto passivo delle imposte che presuppongono la proprietà del bene.

      In questo senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 158/E del dell'11.11.2005 a seguito di una istanza di interpello concernente gli obblighi tributari del custode giudiziario nel caso di incasso di canoni derivanti dalla locazione di immobili pignorati, laddove si è osservato che nel caso di pignoramento non si determina alcuna modificazione soggettiva nella titolarità del diritto di proprietà sui beni, ed il custode agisce in sostituzione dell'esecutato.
      In particolare, secondo l'Agenzia nella procedura di espropriazione immobiliare la custodia giudiziaria è strettamente connessa, sul piano funzionale, all'atto di pignoramento, realizzando sul piano fattuale il vincolo di indisponibilità che esso determina. Essa, pertanto, non determina alcuna modifica della titolarità dei beni e dei frutti che ne sono oggetto, e quindi il custode non assume la proprietà dei beni in custodia, ma si limita alla loro gestione, con la conseguenza che soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è pur sempre il debitore esecutato, (sia ai fini IVA, a proposito della quale l'Agenzia ha ritenuto che in capo all'esecutato permanga l'obbligo di liquidazione, versamento e dichiarazione del tributo, mentre obbligato a emettere fattura, in sostituzione del contribuente, sia il custode poiché l'emissione della fattura è strettamente funzionale all'apprensione dei canoni locatizi) cui il custode deve trasmettere, oltre all'importo del tributo incassato, copia della fattura (a meno che l'esecutato non si renda irreperibile, nel qual casa sarà il custode giudiziario a versare l'IVA direttamente all'Erario), sia ai fini IRPEF (per completezza osserviamo che le conclusioni cui è giunta l'Agenzia delle entrate a proposito di IRPEF sono state esplicitamente disattese dalla giurisprudenza di legittimità, ed in particolare da Cass. civ., sez. 5, 11 novembre 2011, n. 23620, la quale pur dando conto della risoluzione appena richiamata, e pur condividendone, sebbene implicitamente, le premesse, giunge ad una diversa conclusione, ritenendo che i canoni di locazione non costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF, poiché ai sensi degli artt. 1 e 3 d.P.R. 917/1986 il presupposto impositivo è il "possesso" di un reddito, il che secondo la sentenza citata non avviene in occasione del sequestro - ma chiaramente lo stesso vale per il pignoramento - poiché la disponibilità dei canoni di locazione è in capo al custode, ausiliario del giudice investito di un munus pubblico in funzione del superiore interesse della giustizia. Negli stessi termini si era espressa Cass. civ., 8 marzo 2006, n. 4943, secondo la quale "In tema di IRPEF … in caso di sequestro conservativo di immobili, il debitore nominato custode non può considerarsi titolare di alcun reddito proveniente dagli stessi, poiché i frutti civili sono sottratti alla sua disponibilità, ai sensi dell'art. 559 cod. proc. civ., richiamato dal successivo art. 679, e l'obbligo legale di rendiconto prescritto dall'art. 560 impone l'esclusione di tali frutti dalla base imponibile, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973, a tenore del quale l'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo, compresi i redditi altrui dei quali egli ha la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti")
      Le premesse che abbiamo svolto e le affermazioni compiute dall'Agenzia delle Entrate nella richiamata risoluzione 158/E del dell'11.11.2005, ci consentono di dire che soggetto passivo IMU è il debitore, per cui nessun adempimento deve essere posto in essere dal custode.
      Peraltro, questa conclusione trova conforto nella stessa disciplina legislativa dell'IMU (d.lgs 14.3.2011, n. 23), il cui art. 9 prevede che soggetto passivo del tributo sia il proprietario, sicché il custode va escluso dall'obbligazione tributaria. In questi termini (con riferimento all'ICI, ma sulla scorta di argomentazioni pienamente utilizzabili a proposito dell'IMU) Cass. Sez. 6 - 5, 7 marzo 2013 n. 5736 ha affermato che "In tema di imposta comunale sugli immobili e con riguardo ad un bene sottoposto a pignoramento immobiliare, le conseguenze giuridiche derivanti dall'esecuzione delle formalità del pignoramento escludono l'applicazione dell'imposta a carico del custode dei beni pignorati, mentre il relativo onere grava sul proprietario, il quale beneficia del reddito del bene, anche quando non lo utilizzi direttamente, in quanto tale reddito concorre al soddisfacimento dei debiti".
      Quanto alla TARI (l. 147/2013), poiché il presupposto per l'obbligazione tributaria è il possesso o la detenzione, a qualunque titolo, di locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, dovrebbe ritenersi che soggetto passivo del tributo possa essere anche il custode.
      Tuttavia, poiché sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, purché dette condizioni siano comunicate, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di esaminare il regolamento comunale per verificare se ed a quali condizioni gli immobili che versino nelle situazioni suddette sono esclusi dall'applicazione del tributo in parola.
    • Francesco Stefanini

      Benevento
      14/03/2019 09:08

      RE: pagamento IMU e TARI

      Buongiorno, mi ricollego al quesito che ha trovato una compiuta risposta per chiedere un ulteriore dettaglio:
      ebbene se nella procedura esecutiva, dopo la vendita dell'immobile e incassato il prezzo, interviene la revocatoria ordinaria dell'atto con cui il debitore ha acquisito l'immobile, con assegnazione da parte del GE del ricavato della vendita al soggetto che ha promosso l'azione revocatoria (curatela di un fallimento), l'obbligazione tributaria ai fini Imu resta in capo al debitore esecutato?
      A parere di chi scrive resterebbe obbligato il debitore esecutato, atteso che gli effetti della revocatoria non dovrebbero esentare costui dagli obblighi tributari (nel caso Imu) per i periodi antecedenti alla predetta pronuncia.
      Vi prego darmi il Vostro parere in merito.
      Grazie
      • Zucchetti SG

        18/03/2019 04:13

        RE: RE: pagamento IMU e TARI

        A nostro giudizio la soluzione prospettata nella domanda è corretta, per le motivazioni che ci apprestiamo ad esporre.
        L'azione revocatoria è un tipico mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, consistente nel potere del creditore di agire giudizialmente per domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni.
        Esso è uno strumento di tutela della effettività della previsione di cui all'art. 2740 c.c.
        Come si vede, il legislatore non tutela l'astratto interesse a che i beni del debitore non fuoriescano dal suo patrimonio, quanto piuttosto l'interesse a che gli atti dispositivi del debitore non compromettano la possibilità che su quel patrimonio il debitore possa soddisfarsi in caso mancato spontaneo adempimento delle obbligazioni.
        In ragione di questa esigenza sono state abbandonate le idee dottrinarie che vedevano nella revocatoria la conseguenza di un vincolo di indisponibilità del patrimonio del debitore o una sanzione per un illecito commesso. Poiché infatti non esiste all'interno dell'ordinamento un divieto, per il creditore, di compiere atti dispositivi, la funzione dell'azione revocatoria e quella di rendere l'atto meramente inefficace per il creditore.
        Questo principio si declina nell'affermazione per cui l'effetto della revocatoria non è l'oggettiva reintegrazione del patrimonio del debitore ma la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto, ossia la sua inopponibilità rispetto al creditore revocante, laddove latto revocato conserva i suoi effetti rispetto alle parti (in primis alienante ed acquirente) ed agli altri creditori.
        Le considerazioni che abbiamo sin qui esposto trovano conferma nell'art. 2902, comma primo, c.c., a mente del quale "il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato", cui segue, con specifico riferimento all'esecuzione per espropriazione, l'art. 2910, secondo comma, c.c., secondo cui "possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore".
        Il precipitato processuale di questo paradigma si rinviene nell'art. 602 c.p.c., a mente del quale "Quando oggetto dell'espropriazione è … un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.
        Orbene, da queste premesse a nostro avviso si deve ricavare l'affermazione per cui il soggetto passivo di un'azione revocatoria non perdendo la proprietà del cespite ma subendo gli effetti della declaratoria di inefficacia dell'atto di acquisto (inefficacia che si sostanzia nella possibilità per il creditore il quale abbia agito in revocatoria di aggredire il bene che ne ha costituito l'oggetto come se non fosse mai uscito dal patrimonio del suo debitore) è tenuto al pagamento delle imposte collegate alla proprietà del bene.