Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

ambito di applicazione del privilegio ex art 2751 bis n. 2

  • Francesca Ornella Ferraro

    crotone
    12/11/2018 18:15

    ambito di applicazione del privilegio ex art 2751 bis n. 2

    Il privilegio ex art 2751 bis n. 2 relativo al professionista, avvocato, ha un ambito di applicazione generale nel senso che opera nei confronti di qualsivoglia creditore-legale che interviene nella procedura esecutiva immobiliare purchè provi di aver esperito per le proprie competenze derivanti da sentenze e/o ordinanze l'infruttuosa esecuzione mobiliare (o pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa) o riguarda solo alcune parti processuali?
    • Zucchetti SG

      15/11/2018 06:34

      RE: ambito di applicazione del privilegio ex art 2751 bis n. 2

      Non siamo sicuri di aver ben compreso i termini della domanda, ma rispondiamo osservando che ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. "hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: …le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto" (l'estensione del privilegio al contributo integrativo ed al credito di rivalsa ' stato operato dall'art. 1, comma 474, l. 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
      Quindi, se in seno ad una procedura esecutiva interviene un difensore, munito di titolo esecutivo emesso in suo favore per un credito derivante da prestazioni professionali, quel credito deve essere ammesso alla distribuzione del ricavato in via privilegiata, secondo quanto previsto dalla citata norma.
      Evidentemente, dovrà trattarsi di un credito di cui l'avvocato risulti titolare in proprio, non già di un credito per rimborso di competenze professionali che è stato riconosciuto alla parte assistita dal difensore; ne deriva che, in relazione alle attività difensive svolte in sede giurisdizionale, il relativo compenso potrà dirsi munito del privilegio in discorso solo se il giudice nel momento in cui abbia provveduto alla sua liquidazione a norma dell'art. 91 c.p.c., (il quale prevede che il giudice con il provvedimento con cui chiude il processo pone definitivamente le spese dello stesso a carico del soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte) ne abbia disposto la distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
      Precisiamo, infine, che il privilegio in parola non si estende alle spese vive anticipate dal professionista (Cass., sez. I, 24.3.2011, n. 6849 e giurisprudenza ivi richiamata).
      • Emanuele Curti

        Roma
        10/09/2020 14:30

        RE: RE: ambito di applicazione del privilegio ex art 2751 bis n. 2

        Gentilissimi,

        mi ricollego al quesito introduttivo per richiedere il Vostro prezioso contributo in ordine a quanto segue.

        In una procedura esecutiva immobiliare, giunta alla fase successiva all'emissione dell'ordinanza di vendita e in vista di un'udienza di approvazione del progetto di distribuzione parziale dei soli frutti civili incassati dalla procedura (la vendita è arrivata al IV esperimento), sono intervenuti due nuovi creditori, uno con titolo esecutivo (D.I. imm. esec.) e uno senza (D.I. non provv. esec.), in forza di crediti di natura professionali ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2 c.c., essendo entrambi due legali, maturati entro il biennio precedente con specifici contratti (ma, quindi, successivamente alla trascrizione del pignoramento), oltre a ricognizione di debito scritta da parte del debitore.

        Il primo, munito di titolo esecutivo, ha richiesto di partecipare alla distribuzione del riparto parziale e il secondo ha richiesto anche la distribuzione e in subordine l'accantonamento, stante la formazione in itinere dell'esecutività del D.I. (è in attesa del decorso del termine di 40 gg per eventuale opposizione).

        Il GE - apparentemente, d'ufficio - oppone al privilegio sussidiario in questione, per entrambi i creditori tardivi intervenuti, l'art. 2916, comma 1, n. 3.

        Secondo un orientamento giurisprudenziale (Trib. Santa Maria Capua Vetere, 26.7.2016 - su Il Caso.it), "la data utile per valutare l'opponibilità del diritto alla collocazione sussidiaria coincide piuttosto – ai sensi dell'art. 2916, n. 3), cod. civ. – con quella di nascita del credito, con la conseguenza che, esclusa la rilevanza della data del pignoramento, il momento ultimo utile per maturare la condizione di esercizio della prelazione sul ricavato
        dell'espropriazione immobiliare coincide con il termine fino al quale è possibile l'intervento, ancorché tardivo, del creditore privilegiato (ovverosia, si ribadisce, ai sensi dell'art. 566 c.p.c., con l'udienza di discussione del progetto di distribuzione).

        Vorrei avere un Vostro, sempre competente, pensiero al riguardo.

        Grazie
        • Zucchetti SG

          13/09/2020 10:16

          RE: RE: RE: ambito di applicazione del privilegio ex art 2751 bis n. 2

          Cerchiamo di rispondere andando con ordine.
          I crediti indicati nella domanda sono crediti assistiti da privilegio mobiliare generale (art. 2751-bis, comma primo, c.c.) con collocazione sussidiaria sugli immobili a norma del successivo art. 2776. Questo vuol dire che prevalgono sui crediti chirografari.
          I presupposti per la collocazione sussidiaria sono stati chiariti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 13 agosto 2008 n. 15981; Sez. III, 19 dicembre 2016, n. 26101), la quale ha osservato che il creditore deve assolvere ad un triplice onere probatorio, dovendo dimostrare:
          a) di avere inutilmente esaurito l'esecuzione mobiliare;
          b) di essere rimasto insoddisfatto di altro procedimento esecutivo mobiliare promosso da altri verso il comune debitore;
          c) di non poter essere soddisfatto in futuro per mancanza di beni mobili pignorabili nel patrimonio dello stesso debitore.
          La giurisprudenza ha altresì chiarito che l'onere di dimostrare l'infruttuosa esecuzione sui beni mobili può essere sostituito da una mera prognosi di infruttuosità – purché fondata su elementi probanti e cospicui – tale da evitargli l'imposizione della previa sopportazione di costi ed oneri, con ogni probabilità inutili, quale condizione di esercizio del privilegio, precisando inoltre che è sufficiente che esso sia assolto prima di partecipare alla distribuzione nella quale si invoca il privilegio, ma non già anche prima di avere dispiegato l'azione esecutiva o l'intervento (Cass. Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5724).
          Chiariti dunque quali sono i presupposti che consentono ad un creditore munito di privilegio mobiliare la collocazione sussidiaria sugli immobili, va detto che l'art. 2916 c.c. dispone che nella distribuzione del ricavato non si tiene conto:
          • delle ipoteche iscritte successivamente al pignoramento (recte, dopo la trascrizione del pignoramento);
          • dei privilegi per la cui efficacia è richiesta l'iscrizione, se iscritti dopo il pignoramento;
          • dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
          La norma nasce dalla esigenza, avvertita dal legislatore codicistico, di porre il creditore pignorante al riparo di atti dispositivi posti in essere successivamente al pignoramento dal debitore, e di garantire questa tutela anche sul versante della distribuzione del ricavato; come tale assolve alla medesima funzione cui sono deputati gli artt. 2913 e 2914.
          Da essa si ricava la regula iuris per cui, ad esempio, l'ipoteca iscritta dopo il pignoramento o il sequestro conservativo non è nulla, ma improduttiva di effetti nella distribuzione della somma ricavata, improduttività di effetti che nel caso di sequestro è limitata ai creditori sequestranti giacché tale misura cautelare dà vita a un vincolo "a porta chiusa" (così Cass. sez. I, 1 marzo 1995, n. 2302). Infatti, la prescrizione non commina con una sanzione di invalidità l'ipoteca (o il privilegio), ma ne sancisce la sola inefficacia relativa, con la conseguenza che, si deve ritenere il creditore assistito da ipoteca iscritta dopo il pignoramento o da privilegio iscritto o sorto dopo il pignoramento può comunque intervenire nell'espropriazione, ma nel riparto sarà trattato come creditore chirografario
          Con particolare riferimento crediti privilegiati la norma detta due discipline diverse a seconda che si tratta di crediti subordinati a particolari forme di pubblicità o meno. Dei primi, disciplinati dal n. 2 si tiene conto in sede di distribuzione del ricavato solo se la loro necessaria iscrizione (o trascrizione) sia avvenuta anteriormente al compimento del pignoramento; dei secondi (previsti al n. 3 della norma) potrà tenersi conto soltanto se sono sorti prima che sia stato eseguito il pignoramento, e poiché la data di insorgenza coincide con quella del credito, dovrà verificarsi se il credito è sorto prima o dopo la notifica del pignoramento, essendosi ulteriormente precisato in dottrina che la data del credito deve essere individuabile secondo il sigillo della data certa dovendo, peraltro, il sorgere del credito risultare da atto scritto con data certa, ex art. 2704 c.p.c.
          Affermati questi principi, il postulato operativo che se ne deve ricavare è quello per cui il creditore munito di privilegio non soggetto ad iscrizione parteciperà alla distribuzione come chirografario se il suo credito è sorto dopo la notifica del pignoramento.