Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

riparto con pluralità di masse

  • Marco Minguzzi

    Ravenna
    02/10/2018 23:04

    riparto con pluralità di masse

    Sto predisponendo un piano di riparto in una procedura esecutiva immobiliare che vede esecutati tre soggetti, Tizio, Caio e Sempronia. Caio e Sempronia sono coniugi mentre Tizio è il padre di Caio.
    Tizio è proprietario del bene A con un netto ricavo (ricavo al netto dei costi specifici) di euro 100.000. Caio è proprietario del bene B con un netto ricavo di euro 50.000, Sempronia è proprietaria del bene C con un netto ricavo di euro 30.000.
    Banca Alfa è creditrice di tutti e tre i soggetti obbligati in solido con ipoteca iscritta sui beni A, B, C ed un credito di complessivi euro 100.000. Banca Beta è creditrice solo di Caio e Sempronia con ipoteca iscritta esclusivamente sugli immobili B e C ed un credito di euro 80.000.
    Ho dei dubbi su come redigere il riparto, formulo due ipotesi:
    1)imputando tutto il credito di banca Alfa sul bene A, banca Alfa ottiene il pagamento di euro 100.000 pari al 100% del proprio credito ed inoltre residua per intero il netto ricavato dei beni B e C di complessivi euro 80.000 che può essere destinato al soddisfo integrale di banca Beta. Nulla viene restituito ai debitori.
    2)opinando diversamente ed imputando il credito di banca Alfa su tutti e tre gli immobili in proporzione al loro valore (55.000 sul bene A, 28.000 sul bene B, e 17.000 sul bene C) accade che banca Alfa venga comunque integralmente soddisfatta. In questa seconda ipotesi viene però penalizzata Banca Beta che troverà parzialmente incapienti i beni su cui insiste la propria garanzia potendosi soddisfare su di essi per soli euro 80.000-28.000-17.000= 35.000. In questa seconda ipotesi inoltre la parte di netto ricavo della vendita del bene non attribuita a banca Alfa dovrebbe essere restituita a Tizio, precisamente euro 45.000.
    Come si deve procedere? chi può decidere come imputare i crediti che insistono su più masse, nell'ipotesi in cui i creditori nulla abbiano precisato a proposito?
    • Zucchetti SG

      05/10/2018 09:35

      RE: riparto con pluralità di masse

      A nostro avviso l'unica soluzione praticabile è quella indicata al numero uno.
      Immaginiamo, peraltro, anche se nella domanda non viene detto, che l'ipoteca della Banca Beta sui beni B e C sia di secondo grado, poiché viceversa la seconda ipotesi non sarebbe ipotizzabile.
      Cerchiamo di spiegare le ragioni del nostro convincimento.
      Se, per motivi di economia processuale e di contenimento dei costi della procedura, (iscrizione a ruolo, contributo unificato, documentazione ipocatastale, esperto stimatore, custode, professionista delegato) accade a volte che con un medesimo atto di pignoramento si proceda esecutivamente contro una pluralità di debitori sottoponendo ad esecuzione i diversi cespiti di cui ciascuno di essi è titolare in via esclusiva (mentre invece quando il bene è pignorato in capo ad una pluralità di soggetti che ne sono proprietari pro quota il problema non si pone poiché ricorre la disciplina di cui all'art. 599 e ss c.p.c.), in realtà in questi casi si dovrebbe parlare, a rigore, di una pluralità di pignoramenti (e dunque di procedure), poiché plurimi sono i debitori esecutati ed i beni aggrediti; si agisce "uno acto" solo in ragione del fatto che il creditore è lo stesso.
      Fatta questa premessa di carattere generale, sul piano normativo occorre muovere dalla lettura dell'art. 2911 c.c., a mente del quale il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno.
      Allo stesso modo, quando ha ipoteca, non può pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.
      La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.
      Secondo la giurisprudenza della Corte cassazione "l'art. 2911 c.c., mentre vieta al creditore pignoratizio di assoggettare ad esecuzione tutti i beni, mobili od immobili, del debitore, diversi da quelli gravati da pegno, fa invece divieto al creditore ipotecario soltanto di pignorare i beni immobili del debitore, diversi da quelli gravati da ipoteca, e così gli consente di pignorare qualsiasi bene mobile del debitore stesso, e, quindi, di intervenire nell'esecuzione mobiliare promossa da altro creditore, per il favore con cui è considerata l'esecuzione mobiliare, per la maggiore semplicità, speditezza ed economia" (Cass. Sez. 3, 14/03/1978, n. n. 1294).
      L'assunto è stato condiviso anche in successivi arresti, nei quali si è ribadito che "la norma dell'art. 2911 cod. civ., pone, per il creditore ipotecario, il divieto di sottoporre a pignoramento i beni immobili non ipotecati, ma non introduce anche il divieto di pignorare i beni mobili del debitore (Cass., n. 1294/1978). La ratio, quale innanzi indicata, della disposizione dell'art. 2911 cod. civ., di tutela contemporanea dei creditori chirografari e del debitore esecutato, si realizza, pertanto, solo nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, poiché, ove il creditore ipotecario proceda, invece, alla sola espropriazione mobiliare, prevale la diversa giustificazione del favor che la legge accorda all'esecuzione mobiliare, per le sue caratteristiche di semplicità, speditezza ed economia" (Cass. Sez. 3, 16/01/2006 n. 702), e recentemente confermato da Cass. Sez. 3, 29/05/2015, n. 11177, che ha ritenuto legittimo il pignoramento mobiliare di preziosi non gravati da pegno eseguito da un creditore ipotecario.
      In questo senso si esprime anche la giurisprudenza di merito, nella quale si legge che "Le disposizioni contenute nell'art. 2911 c.c. tendono a consentire la realizzazione della soddisfazione dei creditori il cui il credito sia assistito da cause di prelazione in primo luogo sui beni che ne costituiscono l'oggetto, introducendo un regime di impignorabilità relativa dei beni non gravati dal diritto reale di garanzia. Ciò significa che ai creditori titolari di causa di prelazione non è precluso di soddisfarsi su beni diversi da quelli gravati da ipoteca o da pegno ma che la condizione per poter agire su tali beni è che l'azione esecutiva sia in corso anche su quelli che rendono operante la causa di prelazione. Il regime di impignorabilità opera però in modo differente a seconda che riguardi i beni ipotecati ovvero sottoposti a pegno. Nel primo caso, si ritiene che, sebbene il creditore ipotecario non possa procedere al pignoramento di immobili non ipotecati, qualora l'azione esecutiva non sia stata esercitata anche sui beni ipotecati, nessun limite incontri quanto alla promozione dell'espropriazione mobiliare. Al contrario, il creditore garantito da pegno non può esercitare alcuna azione esecutiva se non abbia pignorato anche i beni che costituiscono oggetto del pegno" (Trib. Tempio Pausania, 25.9.2012, Trib. Larino, 3.2.2016).
      Come si vede, e come si ricava dalla elaborazione giurisprudenziale sopra richiamata, al di fuori del caso in cui il creditore ipotecario intenda eseguire un pignoramento mobiliare, gli è precluso un pignoramento sui beni immobili non gravati da ipoteca se non procede esecutivamente anche sui beni oggetto di garanzia.
      Se, come detto dalla giurisprudenza, la ratio di questa disposizione è quella di conciliare due esigenze contrapposte (da una parte, mira a tutelare i creditori chirografari e muniti di privilegio generale che altrimenti subirebbero il concorso dei creditori prelatizi sui beni non vincolati, assicurando così indirettamente anche la par condicio creditorum; dall'altra, tende a ridurre allo stretto necessario l'aggravio del debitore esecutato, il quale subirebbe un inutile aggravio nell'ipotesi in cui - soddisfatti solo parzialmente i creditori muniti di garanzia specifica - nel suo patrimonio residuassero beni sottoposti a pegno, ipoteca o privilegio speciale), è inevitabile che questo criterio, così come opera, a monte, in sede di pignoramento, deve spiegare i propri effetti, a valle, in occasione della distribuzione dell'attivo, con la conseguenza che il creditore ipotecario dovrà soddisfare il suo credito prioritariamente su quella porzione del ricavato che deriva dalla vendita del bene sul quale insiste la garanzia di cui è titolare, e solo in via sussidiaria concorrerà, quale chirografario, nella ripartizione delle altre masse.