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privilegio per spese legali

  • Massimiliano Iori

    Reggio Emilia (RE)
    19/06/2017 10:04

    privilegio per spese legali

    Nella precisazione del credito fornita dal creditore procedente di una esecuzione immobiliare, vengono richieste in privilegio ex art. 2770 anche tutte le spese legali sostenute nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione (per asseriti interessi usurari su mutui) ex art. 615 c^2 cpc, instaurato dal debitore, e che si è risolto con una condanna del debitore stesso alla rifusione delle spese legali come liquidate in giudizio (anche per il successivo giudizio di opposizione all'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione).
    E' corretta questa richiesta in privilegio ex art. 2770? La questione è anche di sostanza nel senso che la richiesta di privilegio avanzata dal procedente, va a danno del creditore ipotecario di secondo grado che è stato anch'esso parte del giudizio di opposizione con vittoria di spese ma che non le ha chieste in privilegio ex art. 2770.
    ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/06/2017 18:53

      RE: privilegio per spese legali

      A nostro avviso le spese del giudizio di opposizione all'esecuzione non rientrano nella previsione dell'art. 2770 c.c. in quanto la norma fa riferimento alle spese dell'espropriazione di beni immobili sostenute nell'interesse comune dei creditori (quelle per il pignoramento, le spese di custodia e l'onorario del custode, le spese per la stima e l'onorario dell'esperto stimatore, per imposte collegate agli atti della procedura (Registro, Iva in caso di bene strumentale, ecc.), per la cancellazione delle ipoteche già iscritte sul bene, dopo la vendita, per la pubblicità, per manutenzione e conservazione del bene, nonché le spese straordinarie condominiali, per la regolarizzazione edilizio-urbanistica degli stabili, le spese legali sostenute dal creditore procedente e il compenso del delegato, ecc.); le spese dell'opposizione, invece, specie nel suo caso ove si metteva in discussione il credito azionato, non riguardano tutti gli altri creditori.
      Eventualmente queste spese potrebbero rientrare tra quelle per l'intervento nel processo esecutivo di cui parlano gli artt. 2749 e 2855 c.c., per cui avrebbero la stessa posizione del credito privilegiato o ipotecario azionato, ma, a parte che non ci sentiamo di condividere questa tesi, questa le limita alle eccezioni concernenti la proprietà o pignorabilità dei beni o la prosecuzione della procedura; per cui, anche a voler seguire questa tesi, nel suo caso le spese del giudizio di opposizione, che aveva ad oggetto la natura usuraria del credito, resterebbero fuori dalla previsione normativa, anche se il creditore istante fosse un privilegiato o un ipotecario.
      Zucchetti SG srl