Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

restituzione somme incassate dal delegato alla vendita

  • Debora Campagna

    Garbagnate Mil.se (MI)
    05/03/2024 18:07

    restituzione somme incassate dal delegato alla vendita

    Il Notaio nominato Delegato alla vendita in una procedura esecutiva immobiliare ha incassato il saldo prezzo corrisposto dall'aggiudicatario sul conto della procedura.
    Successivamente, il Notaio delegato è deceduto. Conseguentemente, viene incaricato un nuovo delegato per la predisposizione del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita.
    Riconosciuti con il PDD i crediti a favore dei creditori procedente ed intervenuto, qual è il titolo esecutivo in base al quale i creditori possano procedere forzosamente nei confronti degli eredi del delegato alla vendita di prima nomina per ottenere il pagamento delle somme riconosciute nel PDD?
    E' sufficiente il PDD o è necessario un provvedimento ove venga accertato l'indebito arricchimento del notaio delegato e, quindi, lo stesso venga condannato alla restituzione delle somme alla procedura?
    Eventualmente Il Giudice a cui è demandato detto accertamento è il giudice dell'esecuzione? oppure, diversamente, dovrà essere introdotto un diverso giudizio ordinario? Per procedere all'eventuale giudizio ordinar e a quello esecutivo dovrà essere nominato un avvocato della procedura?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      09/03/2024 12:03

      RE: restituzione somme incassate dal delegato alla vendita

      La risposta all'interrogativo formulato deve muovere necessariamente dalla lettura dell'art. 474 c.p.c., il quale dopo aver previsto al comma 1 che "L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile" aggiunge al comma 2 n. 1 che sono titoli esecutivi "le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva".
      Questa norma costituisce il presupposto in forza della quale è possibile affermare che per agire esecutivamente contro il professionista delegato il quale abbia indebitamente trattenuto le somme dovute al creditore, nella misura stabilita con il piano di riparto approvato a norma dell'art. 598 c.p.c., non può essere messo in esecuzione il piano di riparto, posto che questo non costituisce titolo esecutivo, mancando una previsione in tal senso.
      Questa impostazione è peraltro coerente con il consolidato insegnamento giurisprudenziale (da ultimo, Cass. n. 26297del 2018; Cass. n. 12242 del 2016; Cass. n. 23182 del 2014, Cass. n. 17371 del 2011; Cass. n. 26078 del 2005, Cass. n. 7036 del 2003; Cass. n. 5580 del 2003, risalendo fino a Cass. n. 2434 del 1969) secondo cui, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, è privo, per la mancanza di contenuto decisorio, di efficacia di giudicato (pur godendo però di una sua stabilità, in quanto provvedimento di chiusura di un procedimento posto in essere e portato a termine col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, e come tale incompatibile con qualsiasi possibilità di revoca, sussistendo un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo). Invero, con il piano di riparto il giudice dell'esecuzione non compie alcun accertamento in punto di spettanza di un diritto (che invero è già consacrato in un titolo esecutivo) ma svolge una valutazione funzionale a stabilire la misura del concorso di ciascun creditore sulla somma ricavata dalla vendita, proprio in forza del titolo esecutivo già posseduto o del riconoscimento (in caso di creditore privo di tiolo il cui credito sia stato riconosciuto ex art. 499 c.p.c.) del credito da parte del creditore.
      Esclusa dunque la possibilità di mettere direttamente in esecuzione il piano di riparto, occorre individuare le modalità attraverso cui il creditore possa agire nei confronti del professionista delegato per ottenere da questi il pagamento di quanto dovuto.
      A questo proposito ci pare che la prospettiva di partenza debba essere individuata in Cass., Sez. III, 20 novembre 2023, n. 32143, secondo la quale "l'esecuzione forzata immobiliare si conclude con il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, preso atto dell'approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell'articolo 598 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), ovvero risolvendo le contestazioni avanzate dai creditori concorrenti e/o dal debitore esecutato a norma dell'articolo 512 c.p.c., dichiara l'esecutività del progetto, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto", con la conseguenza che il pagamento delle somme da eseguirsi a cura del professionista delegato costituisce attività materiale, alla quale non possono essere subordinate le sorti della procedura.
      È dunque evidente, sulla scorta di questi presupposti, che i rimedi per sopperire all'inerzia del delegato (o dei suoi eredi), non possono essere ricercati all'interno della procedura.
      Ed allora, le soluzioni predicabili sono astrattamente 2.
      La prima è quella di ritenere che il creditore insoddisfatto possa chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo contro il professionista delegato fondando le ragioni del suo credito sul piano di riparto che contiene l'ordine, impartito dal giudice al delegato, di eseguire il pagamento nei confronti del creditore.
      La seconda (più ardita) è quella di affermare che in realtà il professionista delegato è subentrato al debitore nell'obbligo di pagamento, nella misura indicata nel piano di riparto, per effetto della ordinanza di approvazione del piano di riparto medesimo, e quindi il creditore potrà mettere in esecuzione il titolo vantato contro l'originario debitore, nei confronti del delegato che gli è subentrato per effetto della ordinanza di approvazione del piano di riparto. In questo caso, l'obbligazione di pagamento della somma consacrata nel titolo esecutivo si trasferirebbe, per effetto dell'ordine di pagamento contenuto nell'ordinanza di approvazione del piano di riparto, in capo al delegato, nei cui confronti spiegherebbe quindi effetti l'originario titolo esecutivo, a norma dell'art. 2909 c.c..