Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Creditore ipotecario non intervenuto

  • Matteo Stangoni

    BASTIA UMBRA (PG)
    18/07/2018 18:16

    Creditore ipotecario non intervenuto

    Buonasera,
    sono stato nominato delegato al progetto di distribuzione in una esecuzione immobiliare.
    Il creditore ipotecario di primo grado (non il creditore procedente) è stato informato ai sensi dell'art 498 cpc.
    Alla data odierna il creditore non è intervenuto.
    La sola precisazione del credito senza intervento non ha validità per competere nella distribuzione del ricavato dalla vendita dell'immobile.
    Devo comunicare allo stesso di intervenire prima dell'udienza ex art 596?
    • Zucchetti SG

      20/07/2018 20:39

      RE: Creditore ipotecario non intervenuto

      La risposta al quesito formulato deve partire dalla considerazione per cui sebbene l'esecuzione forzata individuale sia attivata dal singolo creditore in forza di un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.), essa non può derogare alla regola di cui all'art. 2741 c.c. per cui anche in sede di esecuzione individuale, al pari di quanto avviene in ambito concorsuale, deve essere rispettato il dogma della par condicio creditorum, salve le cause legittime di prelazione.
      A presidio di questo principio è posto l'art. 498 c.p.c., che costituisce una vera e propria provocatio ad agendum, che condiziona la procedibilità del procedimento esecutivo (Cass. civ., 10.6.1968, n. 1827) la cui ratio ispiratrice è quella di assicurare che la distribuzione del ricavato sia rispettosa del principio del concorso tra creditori (e segnatamente della salvaguardia delle cause legittime di prelazione risultanti dai pubblici registri), ai quali deve essere assicurata la possibilità di spiegare atto di intervento, il quale altro non è se non la domanda giudiziale (Cass. civ., 12.5.2008, n. 11794; più di recente Cass., 19.12.2014, n. 26929) di partecipare alla distribuzione della somma ricavata.
      I creditori iscritti privilegiati, di cui all'art. 498 c.p.c., che, sebbene avvisati, non abbiano proposto intervento sono comunque destinatari, nell'espropriazione immobiliare, della notifica dell'ordinanza di vendita.
      Le conseguenze del ragionamento sin qui svolto contengono la risposta alla domanda formulata.
      La mera precisazione del credito è atto diverso dall'intervento, e tuttavia occorre procedere ad una sua interpretazione al fine di verificare se, al di là del nomen iuris utilizzato dal creditore, essa possa essere qualificata come atto di intervento, ossia come domanda giudiziale di partecipazione alla distribuzione del ricavato.
      Se dunque la precisazione del credito è sottoscritta dal difensore e contiene (magari anche implicitamente) la richiesta di concorrere alla distribuzione del ricavato, di essa a nostro avviso occorrerà tenere conto.