Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

  • Pierdamiano Dima

    Strongoli (KR)
    06/10/2017 15:25

    PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

    BUONGIORNO,
    VORREI SOTTOPORRE ALLA VOSTRA ATTENZIONE IL SEGUENTE QUESITO:
    SONO NELLA FASE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME RICAVATE, HO RICEVUTO LA PRECISAZIONE DEL CREDITO DI UN CREDITORE DIVENUTO PROCEDENTE POICHE' IL PRECEDENTE HA ABBANDONATO. DA PRECISARE CHE ALLA VENDITA SUCCESSIVA L'IMMOBILE OGGETTO DI ESECUZIONE E' STATO VENDUTO, QUINDI LE SPESE "anticipazioni sostenute nella procedura" DIVENTANO PREDEDUCIBILI. POICHE' IL LEGALE DEL SUDDETTO CREDITORE HA CHIESTO LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE IN PREDEDUZIONE LA DOMANDA E':
    VANNO AMMESSE IN PREDEDUZIONE ?
    IN QUALITA' DI DELEGATO DEVO ESSERE IO A VALUTARE OPPURE IL G.E. CONSIDERATO CHE VI E' UN CREDITORE IPOTECARIO DI 1° GRADO AL QUALE SPETTA IL RESTANTE RIPARTO.
    GRAZIE
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/10/2017 17:18

      RE: PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

      Tecnicamente nelle esecuzioni individuali non esiste la prededuzione in quanto le spese della procedura sono anticipate dal creditore procedente e queste godono del privilegio di cui all'art. 2770 c.c., in caso, come il suo, di esecuzione immobiliare, o di cui all'art. 2755 c.c., in caso di esecuzione mobiliare. Questo privilegio precede anche le ipoteche, per il disposto del secondo comma dell'art. 2748 c.c., per cui, di fatto, è come se si trattasse di una prededuzione. Ovviamente ciascun creditore che ha partecipato all'esecuzione può chiedere il rimborso delle spese dell'esecuzione da lui sostenute e tra queste, godono del privilegio solo quelle utili all'interesse comune dei creditori. Di modo che, il creditore intervenuto che, nel suo caso, ha proseguito l'esecuzione a seguito della rinuncia del creditore pignorate, può ottenere il rimborso di tutte le spese sostenuta, ma per quelle dell'intervento e successive fino al momento in cui ha assunto il ruolo di esecutante, non può essere riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2770 c.c. in quanto di nessuna utilità per i creditori essendo il bene già parzialmente sottratto alla disponibilità del debitore dal pignoramento (e di questo può essere rimborsato il creditore che lo ha eseguito).
      Di conseguenza, solo le spese assistite dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c. vanno detratte dal ricavato dalla vendita del bene pignorato, prima della soddisfazione del creditore ipotecario.
      Tra i vari compiti attribuiti dal terzo comma dell'art. 591bis al professionista delegato, vi è anche quello di provvedere "alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'art. 596".
      Zucchetti Sg srl