Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

provvedimento condanna aggiudicatario decaduto

  • Chiara Barzelloni

    mondovì (CN)
    23/05/2019 10:30

    provvedimento condanna aggiudicatario decaduto

    L'aggiudicatario non ha versato il saldo prezzo e quindi il GE lo ha dichiarato decaduto con perdita della cauzione versata e disponendo nuova vendita al medesimo prezzo base dell'ultima gara.
    Alla vendita successiva l'immobile è stato aggiudicato (a persona differente) e a prezzo di molto inferiore.
    Due domande:
    1 Il decreto di condanna dell'aggiudicatario inadempiente e decaduto deve essere sempre emesso dal GE o nulla avendo specificato nel provvedimento di decadenza si ritiene che il GE abbia deciso di non pronunciarsi in ordine al pagamento della differenza?
    2 nel caso in cui il decreto debba essere sempre pronunciato deve essere presentata istanza? e se sì da chi? dal professionista delegato o dal creditore procedente?
    Grazie per il riscontro
    Saluti

    • Zucchetti SG

      26/05/2019 08:52

      RE: provvedimento condanna aggiudicatario decaduto

      Le conseguenze economiche del mancato versamento del saldo del prezzo osserviamo sono disciplinate dagli artt. 509 e 587 c.p.c., nonché dall'art. 177 disp. att. c.p.c..
      L'art. 509 prevede che l'aggiudicatario decaduto può essere condannato, con decreto del G.E., al risarcimento del danno (così testualmente l'art. 509 c.p.c.) provocato dal suo inadempimento.
      È chiaro che la mera decadenza non basta cagionare un danno alla procedura esecutiva, poiché con la riapertura del procedimento di vendita potrebbe giungersi ad una nuova aggiudicazione per un prezzo pari o superiore a quello non versato dall'inadempiente.
      Presupposto della condanna è dunque il conseguimento di un ricavato che, unito alla cauzione confiscata, sia inferiore al prezzo della precedente aggiudicazione.
      Solo così l'aggiudicatario inadempiente potrà essere condannato al pagamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo da lui offerto e la somma tra il nuovo prezzo di aggiudicazione e la cauzione confiscata. (art. 587 cpv. c.p.c.).
      La necessità di considerare anche la cauzione confiscata ci pare vada mantenuta ferma nonostante il fatto che l'art. 177 disp. att. c.p.c. non ne tenga conto, stabilendo che la condanna dell'inadempiente abbia ad oggetto il "pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita", poiché si tratta comunque di una posta attiva incassata dalla procedura in conseguenza dell'inadempimento.
      Queste premesse consentono di rispondere alla prima domanda formulata, osservandosi che il silenzio serbato dal giudice dell'esecuzione non ha alcun significato, in quanto nel momento in cui si pronuncia la decadenza dall'aggiudicazione non vi sono ancora i presupposti per la pronuncia del decreto di condanna. Quindi, bene ha fatto il giudice a non pronunciarsi.
      Venendo al secondo interrogativo osserviamo che il decreto di condanna "costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato assegnato il credito da esso portato" (così l'art. 177 cpv. disp. att. c.p.c.).
      In dottrina è stato osservato che si tratta di un titolo esecutivo emesso in incertam personam che necessita di essere integrato con il piano di riparto.
      Trattandosi di titolo esecutivo emesso nei confronti di un soggetto diverso dal debitore esecutato, va escluso, a nostro avviso, che alla riscossione delle somme provveda la procedura esecutiva (o fallimentare) tenuto altresì conto dei ritardi che essa arrecherebbe alla chiusura della stessa.
      Con il decreto, dunque, i creditori insoddisfatti divengono creditori dell'aggiudicatario inadempiente.
      Taluna dottrina ha ritenuto che se tutti i creditori sono stati soddisfatti in sede di riparto la somma oggetto della condanna dovrebbe essere comunque assegnata al debitore (o al fallito) come residuo di liquidazione.
      Questa tesi pone qualche dubbio perché l'art. 177 attribuisce efficacia di titolo esecutivo al decreto solo a favore dei creditori insoddisfatti.
      Questi rilievi a nostro avviso implicano che intervenuta la nuova aggiudicazione il professionista delegato debba trasmettere al giudice dell'esecuzione una nota in cui comunica la differenza tra vecchio e nuovo prezzo di aggiudicazione, in modo tale che il giudice dell'esecuzione provveda alla pronuncia del decreto di condanna di cui all'art. 587 c.p.c..
      Saranno poi i creditori rimasti insoddisfatti che valuteranno la convenienza a porre in esecuzione il decreto nei confronti dell'aggiudicatario.