Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

VENDITA BENI

  • Silvia Pecora Polese

    Salerno
    21/09/2016 17:46

    VENDITA BENI

    Gent.mi chiedo il vostro parere sulla seguente questione,
    La procedura fallimentare ha due immobili oltre ad attrezzature , la cf attiverà le procedure competitive per le vendite dei beni attraverso delle aste .
    Un creditore privilegiato della procedura con iscrizione ipoteca sul bene immobile chiede alla cf la possibilità dell' assegnazione del bene; premettendo che le possibilità di vendita dei beni sono davvero minime, premettendo che il valore del credito è anche superiore al valore dell'immobile e che il creditore sarebbe disposto anche a rinunciare alla parte residua di differenza;
    Vi chiedo se alla luce delle novità apportate dal DL 83/2015 conv 132/2015 in merito alla possibilità dei creditori di proporre istanza di assegnazione del bene al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita cui è presentato, è possibile attraverso richiesta al GD l'assegnazione del bene al creditore in questione che ne fà richiesta? inoltre Vi chiedo se indetta l'asta può essere il creditore stesso a farne richiesta al GD tramite istanza oppure deve essere il cf dopo autorizzazione del cd a fare richiesta .

    grazie mille
    spp
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/09/2016 19:54

      RE: VENDITA BENI

      In primo luogo, poiché l'assegnazione dell'immobile è istituto che si innesta nelle vednite con incanto o senza incanto, è necessario che il curatore preveda nel programma di liquidazione che le vendite del bene in questione sia effettuato dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile (comma secondo art. 107).
      Ma sarebbe inutile procedere ad una modifica in tal senso del programma di liquidazione in quanto nella procedura fallimentare non è applicabile l'istituto dell'assegnazione dei beni, di cui alla disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel codice di rito. All'applicazione di tale istituto osta, infatti, oltre il sistema di liquidazione dell'attivo delineato dalla legge fallimentare, il quale tende alla trasformazione in danaro dei beni del fallito per il successivo riparto tra i creditori - la compiutezza della normativa fallimentare sulle vendite, escludente il ricorso all'analogia, ed il principio della par condicio creditorum, che sarebbe violato dalla preferenza accordata al creditore assegnatario.
      Anche nel caso da lei prospettato in cui l'assegnazione è richiesta da un creditore ipotecario, accedere alla richiesta, per quanto conveniente in quanto il creditore rinuncerebbe al suo maggior credito (per la verità solo apparente, perché per la parte incapiente comunque il creditore passerebbe tra i chirografari), pregiudicherebbe i creditori prededucibili che dovrebbero essere soddisfatti prima dell'ipotecario.
      Zucchetti SG srl
      • Silvia Pecora Polese

        Salerno
        22/09/2016 18:57

        RE: RE: VENDITA BENI


        Vi ringrazio per la Vostra risposta, Vi chiedo se la situazione da me prospettata potrebbe concretizzarsi se il GD delegasse un professionista per la vendita diverso dalla cf, mi spiego meglio alla luce della nuova normativa potrebbe il professionista delegato alla vendita dietro autorizzazione del GD, dopo varie aste deserte, assegnare il bene al creditore richiedente?

        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/09/2016 18:33

          RE: RE: RE: VENDITA BENI

          No perché, come abbiamo cercato di dire nella precedente risposta, l'istituto dell'assegnazione è estraneo al fallimento per cui è applicabile alla liquidazione fallimentare sia che questa venga eseguita direttamente dal giudice, che dal curatore o dal professionista incaricato.
          Zucchetti Sg Srl

          • Silvia Pecora Polese

            Salerno
            15/03/2017 16:37

            RE: RE: RE: RE: VENDITA BENI


            Vi ringrazio per la risposta, in quale momento subentra la liquidazione fallimentare?

            grazie
            • Silvia Pecora Polese

              Salerno
              15/03/2017 16:41

              RE: RE: RE: RE: RE: VENDITA BENI

              MI scuso , formulo meglio la domanda:

              quando posso eseguire e far subentrare la liquidazione fallimentare?

              grazie

              • Zucchetti SG

                Vicenza
                16/03/2017 17:21

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: VENDITA BENI

                La liquidazione va attuata dopo l'approvazione del programma di liquidazione, che, per definizione dell'art. 104ter, costituisce, appunto, " l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo". Comunque il settimo comma dello stesso articolo prevede che già "prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori".
                Zucchetti Sg srl