Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

art. 571 e 572

  • Francesco Bruni

    San Benedetto del Tronto (AP)
    29/09/2016 20:03

    art. 571 e 572

    Alcune volte ho dei dubbi...esistenziali.
    L'art 571 cpc dice che l'offerta è inefficace se inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito dall'ordinanza ( quindi 100 il prezzo 74 l'offerta=inefficace).
    L'art. 572 dice che se il prezzo è inferiore...in misura non superiore al 1/4...(Cioè prezzo 100 offerta 74) il giudice può dar luogo alla vendita quando vi sia una seria possibilità....
    Ma a 74 non inefficace? Il 572 è una deroga al 571?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/09/2016 19:44

      RE: art. 571 e 572

      L'art. 572 cpc non pone una deroga alla previsione dell'art. 571 cpc, anzi le loro previsioni sono complementari e coprono l'intero arco delle possibili divergenze tra prezzo base e offerta. Invero l'art. 571 prevede che "l'offerta non è efficace … se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza" e, giustamente lei, nell'esempio che propone, ipotizza un prezzo base previsto nell'ordinanza di 100 ed una offerta di 74, in quanto essendo il quarto di 100 equivalente a 75, una offerta inferiore al quarto deve al massimo arrivare a 74 o inferiore a questo livello. Nell'art. 572 cpc, invece, si dice che il giudice può far egualmente luogo alla vendita in presenza di certe condizioni, "se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita (ossia inferiore a 100 ma) in misura non superiore ad un quarto", ossia la riduzione rispetto al prezzo base di 100 non deve essere superiore al quarto, per cui può variare da 75 fino a 99, perché se è 100 è pari al prezzo dell'ordinanza.
      In sostanza, presupposto che il prezzo previsto nell'ordinanza sia 100, l'offerta al di sotto di 75 è inefficace perché supera il quarto, l'offerta pari o al di sopra di 75 può essere presa in considerazione dal giudice elle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 572 cpc.
      Zucchetti SG srl