Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Vizio in procedura di vendita - difformità autorizzazione

  • Vincenzo Cucco

    Modena
    03/10/2018 11:44

    Vizio in procedura di vendita - difformità autorizzazione

    Per la vendita di immobili facenti capo ad una procedura di l.c.a., l'Autorità di Vigilanza, MISE; ha emesso provvedimento aiutorizzativo della vendita che prevedeva "la vendita senza incanto sarà tenuta innanzi ad un notaio di fiducia del Commissario Liquidatore (…). La gara (…) si svolgerà dinanzi al Notaio (…)

    Se la vendita invece è stata celebrata davanti al commissario liquidatore, questa è da considerarsi nulla ? l'autorizzazione è da equipararsi all'Ordinanza di vendita del GE ?
    • Zucchetti SG

      05/10/2018 16:26

      RE: Vizio in procedura di vendita - difformità autorizzazione

      Rispondiamo all'interrogativo posto osservando che la condotta serbata dal Commissario liquidatore potrebbe rilevare ex art. 38, comma 1 l.f., cui fa esplicito rinvio l'art. 199, comma 3 l.f.
      Tuttavia, fatto salvo questo aspetto (che evidentemente attiene alla sfera dei rapporti tra Commissario ed autorità di vigilanza) non ci sembra che la violazione in cui l'organo della procedura è evidentemente incorso sia di natura tale da inficiare la vendita, poiché egli non ha travalicato le attribuzioni sue proprie, né si pone un problema di trasparenza delle operazioni.
      Infatti, occorre ricordare che il Commissario liquidatore "procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione" (art. 204 l.f.), e, fatte salve le autorizzazioni dell'Autorità di vigilanza ed i pareri del comitato di sorveglianza per la vendita in blocco di beni immobili, agisce liberamente, tanto che può vendere anche a trattativa privata.
      Nell'esercizio di questi poteri, inoltre, egli svolge attività di natura amministrativa (e dunque la vendita compiuta in sede di lca non ha natura di vendita giudiziale, ed è sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo), con la conseguenza che la violazione riferita non può comportare l'annullamento della vendita poiché non è tale da ritenere che ove la stessa non fosse stata commessa, il risultato finale sarebbe mutato.
      • Vincenzo Cucco

        Modena
        13/10/2018 11:13

        RE: RE: Vizio in procedura di vendita - difformità autorizzazione

        Tale principio, quello della "libertà" della scelta della strategia di9 vendita del commissario può estendersi fino ad ammettere, a partecipare alla asta un condominio rappresentato, per delega notarile ed autorizzazione assembleare, da un condòmino che non è iscritto all'albo degli avvocati?

        Ciò, nell'intento del CommissaRIO, in nome anche del principio di trasparenza (provocare a tutti i costi una gara tra offerenti, emblema di democraticita e trasparenza) e conseguentemente massimizzazione del profitto per la massa dei creditori
        • Zucchetti SG

          15/10/2018 06:35

          RE: RE: RE: Vizio in procedura di vendita - difformità autorizzazione

          Secondo noi la risposta alla questione prospettata costituisce il precipitato di un interrogativo che si pone monte, e che attiene alla possibilità di riconoscere il condominio quale ente fornito di personalità giuridica.
          Sull'argomento, sebbene non manchino voci dottrinarie che hanno cercato di affermarlo, va ricordato che la giurisprudenza è consolidata nell'escluderlo.
          Si citi, ad, esempio, Cass. 21.2.2017, n. 4436 in tema di esperibilità dell'opposizione di terzo ex art. 404 comma primo, c.p.c. da parte del condomino rispetto alla sentenza pronunciata nei confronti del condominio, oppure (Cass. 7.11.2014, n. 23782), in tema di azione di ripetizione di indebito esercitata dal condomino rispetto al pagamento eseguito dal condominio.
          Se si condivide questo presupposto è evidente che la legittimazione ipotizzata nella domanda andrà affermata solo laddove l'autorità di vigilanza non abbia imposto, nello svolgimento delle operazioni di vendita, il rispetto delle disposizioni del codice di procedura civile, e segnatamente degli artt. 571 e 579 c.p.c., poiché dalla combinata lettura di queste due norme si ricava, secondo la giurisprudenza, il principio per cui le offerte in nome e per conto possono essere formulate soltanto da un avvocato.
          In particolare, Cass. n. 2871 del 12 aprile 1988 ha escluso che anche nella vendita senza incanto potessero essere formulate offerte a mezzo di procuratore speciale che non fosse avvocato, ed anche se questa pronuncia ha suscitato diverse perplessità in dottrina, il principio è stato successivamente ribadito da altra pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 8951 del 5 maggio 2016, la quale ha in particolare affermato che in materia di espropriazione immobiliare, legittimato ex art. 571 c.p.c. a presentare l'offerta di acquisto - in caso di vendita senza incanto - è anche il "procuratore legale" dell'offerente (espressione da intendersi ormai sostituita con quella di "avvocato", e non riferibile invece al procuratore "non falsus"), dovendosi escludere un'irragionevole disparità di trattamento con la differente disciplina contemplata per la vendita con incanto, per la quale l'offerta può essere compiuta anche a mezzo di mandatario, munito di procura speciale, oppure, nel solo caso di offerte per persona da nominare, a mezzo di "procuratore legale", attesa la differenza strutturale esistente tra i due tipi di vendita.
    • Nicoletta Fabiano

      Foggia
      20/03/2024 17:22

      RE: Vizio in procedura di vendita - difformità autorizzazione

      Buona sera.
      all'esito di asta autorizzata, in sede di atto di c/v, il Commissario riconosce - senza preventiva atorizzazione ad hoc - un indennizzo all'acquirente (stabilito in contraddittorio) per i danni subiti dall'immobile nelle more del decreto di trasferimento. Il Ministero non riconosce la validità di tale clausola ritendola invalida in assenza del potere di rappresentanza in capo al Commissario. Come ritenete si possa sanare la situazione ?
    • Nicoletta Fabiano

      Foggia
      20/03/2024 17:23

      RE: Vizio in procedura di vendita - difformità autorizzazione

      Grazie in anticipo per l'attenzione che vorrete dedicare al mio quesito che precede
      • Zucchetti SG

        22/03/2024 11:25

        RE: RE: Vizio in procedura di vendita - difformità autorizzazione

        Per rispondere alla domanda occorre muovere dalla premessa per cui ai sensi dell'art. 204 l.fall. il commissario liquidatore "procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione". Egli, secondo quanto previsto dal successivo art. 210, salve le autorizzazioni dell'autorità di vigilanza ed i pareri del comitato di sorveglianza per la vendita in blocco di beni immobili, agisce nella più assoluta libertà delle forme, potendo vendere anche a trattativa privata.
        Nell'esercizio di questo compito, inoltre, egli svolge attività di natura amministrativa (e dunque la vendita compiuta in sede di lca non ha natura di vendita giudiziale, ed è sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo salvo che non vengano in rilievo questioni di solo diritto soggettivo).
        Ai sensi dell'art. 199 l.fall., inoltre "il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale" con la conseguenza che il suo operato deve essere improntato a criteri di efficienza, efficacia, economicità ed imparzialità.
        Questa autonomia del commissario liquidatore ha fatto ritenere in dottrina che non si applichi alla liquidazione coatta amministrativa l'art. 104 ter l.fall., che prevede l'obbligo per il curatore di redigere il programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori.
        Generalmente, non si esclude l'applicabilità dell'art. 107 l.fall., anche se la sua osservanza non è obbligatoria.
        Sulla base della ricostruita natura amministrativa della vendita eseguita in sede di liquidazione coatta amministrativa, riteniamo che ad essa non si applichi l'art. 2922 c.c., il quale nelle vendite giudiziarie esclude l'operatività della garanzia dei vizi della cosa venduta. Conseguentemente, l'acquirente potrà invocare la garanzia per i vizi, qualora ritenga che ne ricorrano i presupposti.
        Ciò detto, va ricordato che a norma dell'art. 206, comma 2 lf, il commissario, "Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a euro 1032,91 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza" Tra gli atti menzionati dall'art. 35 lf vi sono "Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione".
        Ciò posto, ci sembra che il riconoscimento della garanzia per i vizi sia un riconoscimento di debito, che richiede pertanto la previa autorizzazione del comitato di vigilanza. Ove questo manchi, o si acquisisce la predetta autorizzazione, che opererebbe con effetti ex tunc, oppure si elimina la clausola.
        • Nicoletta Fabiano

          Foggia
          22/03/2024 11:42

          RE: RE: RE: Vizio in procedura di vendita - difformità autorizzazione

          Garzei!