Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

il creditore procedente rinuncia all'esecuzione della procedura

  • Barbara Badalini

    Civitanova Marche (MC)
    27/09/2018 17:06

    il creditore procedente rinuncia all'esecuzione della procedura

    Il creditore procedente ha versato il fondo spese al delegato alla vendita, dopo un mese deposita l'atto di rinuncia all'esecuzione e agli atti esecutivi della procedura esecutiva immobiliare. Nel frattempo non sono state compiute le operazioni di delega. Il delegato deve restituire il fondo spese al creditore procedente e chiedere il fondo spese agli altri creditori intervenuti? Oppure il delegato dà inizio alle fasi della vendita con il fondo spese versato dal creditore procedente? In caso di aggiudicazione, il delegato presenterà la nota spese del suo compenso al creditore intervenuto?
    • Zucchetti SG

      01/10/2018 04:50

      RE: il creditore procedente rinuncia all'esecuzione della procedura

      A nostro avviso per inquadrare l'argomento occorre premettere una serie di dati normativi.
      Prima fra tutti l'art. 8 d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (meglio noto come Testo unico delle spese di giustizia), a mente del quale ciascuna parte provvede:
      - alle spese degli atti processuali che compie;
      - alle spese degli atti processuali che chiede;
      - ad anticipare le spese per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
      Si tratta di una previsione che ricalca la originaria formulazione dell'art. 90 c.p.c., che l'art. 299 del citato testo unico ha abrogato.
      Dunque, in forza di questa disposizione, la parte processuale è tenuta ad un onere di anticipazione, che riguarda le spese degli atti che compie, di quelli che chiede, nonché di quelli necessari al processo (anche se non richiesti ma adottati dal magistrato) quando la relativa anticipazione sia posta a suo carico dalla legge o dal giudice.
      La norma va letta unitamente all'art. 91 c.p.c., il quale prevede che il giudice con il provvedimento con cui chiude il processo pone definitivamente le spese dello stesso a carico del soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte.
      Lo stesso principio viene adattato al processo di esecuzione dall'art. 95 c.p.c., il quale dispone che le spese sostenute dal creditore procedente e dal creditore intervenuto sono a carico di colui il quale ha subito l'esecuzione.
      Quindi, in sede esecutiva, il creditore anticipa i costi della procedura e li recupera al momento della distribuzione del ricavato.
      Rispetto all'ordinario modello delineato dalle norme appena citate, la rinuncia all'esecuzione introduce un elemento di distorsione, poiché il creditore rinunciante, cessando di essere parte del processo, non parteciperà alla distribuzione del ricavato. Questo allora pone il problema di comprendere quale disciplina deve applicarsi alle spese da egli sostenute, non potendo trovare applicazione l'art. 95 c.p.c.
      A questo proposito viene in rilievo l'art. 629, comma primo, c.p.c., a mente del quale il processo esecutivo si estingue se, prima dell'aggiudicazione, il creditore procedente e quelli intervenuti muniti di titolo rinunciano alla procedura. In questo caso, specifica l'ultimo comma della disposizione, si applicano l'art. 306 c.p.c., il quale a sua volta prevede che il rinunciante deve rimborsare alle altre parti le spese del processo, salvo diverso accordo tra loro.
      Più in generale, poi, l'art. 310 ultimo comma, espressamente richiamato dall'art. 632 c.p.c. prevede che le spese del processo estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
      Dal combinato disposto di queste norme si evince che il creditore rinunciante può chiedere la liquidazione delle spese in suo favore solo quando la relativa richiesta sia formulata al giudice di comune accordo tra le parti (Cass. civ., 4.4.2003, n. 5325), poiché l'art. 95 c.p.c., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo si sia concluso e non che si sia arrestato per rinuncia o inattività del creditore procedente, ipotesi per le quali le spese sostenute sono poste, rispettivamente, a carico del rinunciante, in mancanza di diverso accordo tra le parti, e a carico di chi le ha anticipate (Cass. civ., 18.5.1971, n. 1497; Cass. civ., 4.8.2000, n. 10306; Cass. civ., 7.5.2002, n. 6509; Cass. civ., 14.4.2005, n. 7764) in applicazione generale del principio di cui all'art. 306, ultimo coma, c.p.c..
      Il concetto è stato ribadito, ulteriormente da Cass. civ., 18.9.2014, n. 19638, secondo la quale, in tema di spese del processo esecutivo, l'art. 632 cod. proc. civ., che disciplina l'ipotesi della estinzione del processo, consente la liquidazione in favore del creditore solo se debitore e creditore di comune accordo richiedano, con l'estinzione, l'accollo totale o parziale delle spese a carico del primo, mentre, se l'estinzione è richiesta dal solo creditore, il giudice non può procedere alla liquidazione in suo favore, ostandovi l'espresso richiamo, nell'ultimo comma, all'art. 310 cod. proc. civ. Invece l'art. 95 c.p.c., che disciplina la diversa ipotesi della normale conclusione fruttuosa della esecuzione, prevede che le spese siano poste a carico del soggetto che subisce l'esecuzione.
      Traendo le fila del ragionamento sin qui svolto, è possibile a nostro avviso affermare che nel caso di rinuncia di un creditore, il fondo spese da egli versato in favore del professionista delegato resta definitivamente a suo carico in forza di due considerazioni. La prima è quella per cui manca il "diverso accordo" tra creditore rinunciante e debitore; la seconda è che, a monte, mancando un provvedimento di chiusura della procedura, non può essere chiesta al giudice la liquidazione delle spese, che appunto presuppone la pronuncia di un provvedimento di estinzione della procedura.
      Il necessario corollario di questa impostazione è che il compenso spettante al professionista delegato non potrà che gravare, ove il ricavato dalla vendita non dovesse essere sufficiente, sul creditore intervenuto.