Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Cessione del credito

  • Lydia Ansaldi

    PIACENZA
    12/06/2018 08:24

    Cessione del credito

    Buongiorno,
    Prima dell'ammissione alla procedura di liquidazione una società Agricola in forma di srl cedeva il credito nei confronti del GSE a garanzia di un finanziamento.
    Il Giudice nel provvedimento di apertura non riteneva di sciogliere detto contratto di cessione.
    Può lo stesso essere revocato dal liquidatore?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/06/2018 10:17

      RE: Cessione del credito

      La liquidazione giudiziale nel sovraindebitamento, benchè abbia molti punti in comune con il fallimento, non è sovrapponibile allo stesso, tanto da mutuarne la normativa.
      In realtà l'apertura della procedura di liquidazione comporta lo spossessamento, che, a sua volta, dovrebbe determinare la perdita della legittimazione processuale del debitore in tutte le controversie a carattere patrimoniale, relative a beni e diritti compresi nel patrimonio di liquidazione, ma il legislatore solo per alcune di queste controversie si esprime espressamente ammettendo che possano essere esercitate dal liquidatore. Ad esempio, l'art. 14-novies, comma 2, prevede il subentro del liquidatore nelle procedure esecutive pendenti; l'art. 14-decies attribuisce al liquidatore il potere di esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione; l'art. 14-quinquies prevede l'esercizio da parte del liquidatore delle azioni di consegna e di rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ma nessuna norma parla di revocatoria né accenna al potere del liquidatore ad esercitare tale tipo di azione, che non sono azioni recuperatorie in senso stretto.
      Il liquidatore non può esercitare neanche la revocatoria ordinaria ai sensi degli artt. 2901 ss. c.c., perché l'esercizio di questa azione appartiene ai singoli creditori, che sono gli unici soggetti legittimati ad agire e il liquidatore, in mancanza di una legittimazione ad agire espressamente conferita (come l'art. 66 nel fallimento), non può sostituirsi ai creditori.
      Zucchetti SG srl