Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

sovraindebitamento - liquidazione patrimonio art. 14 ter c 3, della legge 27/01/2012 n. 3

  • Cristina Cecchinato

    vicenza
    03/08/2018 11:25

    sovraindebitamento - liquidazione patrimonio art. 14 ter c 3, della legge 27/01/2012 n. 3

    buongiorno,
    sono stata nominata liquidatore con decreto apertura di un procedimento di liquidazione del patrimonio.
    la relazione particolareggiata depositata dal professionista incaricato prevedeva tra i debiti anche la tassa automobilistica regionale per cui non era ancora pervenuto l'avviso di accertamento.
    succcessivamente al decreto di apertura della procedura è prevenuto l'avviso di accertamento con cui si intima il pagamento della tassa automobilistica inserita nella relaizone particolareggiata.
    chiedo:
    - se questa debba essere pagata oppure no e se il mancato pagamento produca ulteriori interessi.
    - se l'eventuale mancato pagamento possa portare ad un eventuale pignoramento dell'auto da parte dei ricorrenti (il mezzo è stato escluso dal piano in quanto bene ritenuto essenziale al nucleo famigliare).

    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/08/2018 16:52

      RE: sovraindebitamento - liquidazione patrimonio art. 14 ter c 3, della legge 27/01/2012 n. 3

      La normativa sulla liquidazione patrimoniale da sovraindebitamento riguardante i beni trova applicazione, così come quella fallimentare, per i beni che sono acquisiti all'attivo da liquidare. Solo per questi beni trova applicazione il divieto a pena di nullità delle azioni cautelari o esecutive, previsto l'art. 14-quinquies, comma 2, lett. b, che riprendendo, seppur con altre modalità, gli artt. 51 l.f. (in tema di fallimento) e 168 l.f. (in materia di concordato preventivo), introduce anche nella procedura citata una ipotesi di inammissibilità ed improcedibilità delle azioni esecutive e cautelari rispetto ai creditori anteriori alla procedura collettiva. i beni che rimangono estranei all'attivo liquidabile- o perché rientranti tra i beni non compresi tra quelli espressamente elencati nel sesto comma dell'art. 14-ter o perché esclusi per volontà del debitore senza contestazione- rimangono nella disponibilità del debitore e per essi si applicano le regole ordinarie.
      Nel suo caso, lei precisa che l'auto cui si riferisce la tassa automobilistica regionale è stata esclusa dal piano per necessità familiari, per cui , fermo restando che i crediti antecedenti alla proposizione della domanda di liquidazione possono essere inclusi nel passivo, la sorte dell'auto non interessa la procedura né lei come curatore e il bene potrà sfuggire alle azioni che la Regione eventualmente promuoverà solo ove si riuscisse a configurare come bene impignorabile ai sensi degli artt. 514 e segg.
      Zucchetti SG srl