Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

PRIVILEGIO DA IPOTECA

  • Marcello Carone

    TARANTO
    21/02/2019 21:35

    PRIVILEGIO DA IPOTECA

    Buonasera, in una procedura di accordo se il credito è una banca che vanta un credito per uno scoperto di conto corrente ( quindi non oggetto di alcun privilegio) e interviene in forza di un decreto ingiuntivo in una procedura esecutiva immobiliare iscrivendo ipoteca sull'immobile oggetto del pignoramento, ai fini dell'accordo il credito deve essere considerato privilegiato? o bisogna ter conto del debito originario non oggetto di alcun privilegio?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/02/2019 20:32

      RE: PRIVILEGIO DA IPOTECA

      Bisogna preliminarmente chiarire che il privilegio è attribuito dalla legge in ragione della causa del credito, per cui ogni credito nasce privilegiato o chirografario a seconda di quanto dispone la legge, nel mentre l'ipoteca, a parte i casi di ipoteca legale, può essere volontaria (ossia a seguito di accordo tra le parti) o giudiziale, quando è iscritta in forza di un titolo idoneo allo scopo, che può anche essere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Pertanto un creditore, privilegiato o chirografario che sia, può, ove munito di titolo adatto, iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
      Nella fattispecie la banca, che ha un credito chirografario nei confronti del debitore correntista, ha ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che le ha permesso di iscrivere ipoteca, sennonchè l'ipoteca è stata iscritta su un bene sul quale già era stato trascritto un pignoramento; tanto sicuramente comporta la inopponibilità dell'iscrizione ipotecaria al creditore che ha trascritto il pignoramento, tant'è che 2916 c.c. dispone al n. 1 che nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto "delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento".
      Il problema allora è: di questa situazione di inopponibilità può giovarsi solo il creditore che procedeva all'esecuzione? In sede fallimentare, la giurisprudenza è costante nell'affermare che l'improcedibilità della procedura esecutiva a seguito dell'avvio della procedura concorsuale non fa venire meno gli effetti del pignoramento per cui l'ipoteca iscritta dopo la trascrizione del pignoramento non è opponibile nei confronti del curatore fallimentare (tra le tante Cass. 04/12/2012, n.21758, n.21758). Pensiamo- ma non ci risultano precedenti specifici- che lo stesso concetto sia estensibile anche agli accordi di ristrutturazione da sovraindebitamento dal momento che, da un lato, anche qui, seppur non in via automatica, opera il divieto delle azioni esecutive (art. 10, co. 2 lett.c l.n. 3 del 2012) e, dall'altro che, a norma del primo comma dell'art. 13, se tra i beni oggetto del piano ci sono beni pignorati il giudice, su proposta dell'o.c.c., nomina con il decreto di omologa un liquidatore da individuare tra i professionisti eleggibili a curatori di cui all'art. 28 l.f.
      Se si segue questa teso, quindi, nella liquidazione che segue il creditore ipotecario potrà essere considerato quale chirografo in quanto l'ipoteca è stata iscritta successivamente alla trascrizione dl pignoramento che già esisteva sullo stesso bene.
      Zucchetti SG srl.