Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

sovraindebitamento - liquidazione parziale dei beni immobili

  • Maria Genna

    Trapani
    28/06/2018 13:44

    sovraindebitamento - liquidazione parziale dei beni immobili

    Si chiede se la procedura di vendita parziale dei beni messi a disposizione per il piano del consumatore segua le regole della l.f. e pertanto il liquidatore nominato dovrà effettuare le vendite con procedura competitiva eccetera, oppure se successivamente all'omologazione dell'accordo, i beni possano essere posti in vendita tramite ricerca diretta di acquirenti, sia mediante l'affidamento di specifico incarico di mediazione, non in via esclusiva, a locali agenzie immobiliari.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/06/2018 19:26

      RE: sovraindebitamento - liquidazione parziale dei beni immobili

      Il piano del consumatore, oltre a contenere la ristrutturazione dei debiti, può prevedere la liquidazione del patrimonio del debitore, con la nomina da parte del giudice di un gestore che abbia le caratteristiche per assumere la carica di curatore (art. 7 comma 1). Questa norma si combina con il terzo comma dell'art. 13 che riguarda la liquidazione dei beni assoggettati a pignoramento; secondo questa norma, se tra i beni oggetto del piano ci sono beni pignorati il giudice, su proposta dell'o.c.c., nomina con il decreto di omologa un liquidatore da individuare, anche questo, tra i professionisti eleggibili a curatori di cui all'art. 28 l.f.
      Dal combinato disposto di queste norme si deduce che, qualora nel piano non sia prevista la nomina del gestore, il liquidatore possa essere nominato solo in presenza di beni pignorati; comunque l gestore o il liquidatore- che hanno funzioni sovrapponibili- ove nominato dispone in via esclusiva dei beni oggetto del piano e, in mancanza di richiami alla normativa fallimentare o concordataria, crediamo che abbia ampia libertà nella scelta delle modalità della liquidazione, anche perché tale attività viene svolta sotto la vigilanza dell'OCC e perché, nel caso non venga proposto un gestore o nominato un liquidatore, è da ritenere che la liquidazione sia curata dallo stesso debitore in via negoziale con la vigilanza dell'o.c.c.
      Data la diversa funzione del liquidatore e dell'OCC sarebbe opportuno che non sia posto a liquidare i beni lo stesso organo di vigilanza, ma, a norma del comma ottavo dell'art. 15, il giudice può disporre che l'organismo svolga anche le funzioni di liquidatore.
      Zucchetti SG srl
      • Maria Genna

        Trapani
        29/06/2018 14:28

        RE: RE: sovraindebitamento - liquidazione parziale dei beni immobili

        in merito alla vostra risposta, chi cui si riporta uno stralcio "..comunque il gestore o il liquidatore- che hanno funzioni sovrapponibili- ove nominato dispone in via esclusiva dei beni oggetto del piano e, in mancanza di richiami alla normativa fallimentare o concordataria, crediamo che abbia ampia libertà nella scelta delle modalità della liquidazione,.."
        l'art. 14 -novies (liquidazione) sembra fare riferimento alla normativa fallimentare nel punto in cui recita: "le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati".
        Si chiede vostro parere a riguardo.
        Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/06/2018 20:50

      RE: sovraindebitamento - liquidazione parziale dei beni immobili

      L'art. 14novies regola la liquidazione dei beni nella procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14ter, nel mentre nel caso prospettato si parlava di "vendita parziale dei beni messi a disposizione per il piano del consumatore", che è procedura del tutto diversa da quella di cui all'art. 14 ter.
      Va ricordato, infatti, che la legge n. 3 del 2012 prevede tre forme di composizione della crisi: l'accordo del debitore, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio.
      L'accordo del debitore ha per oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
      crediti sulla base di un piano che richiede l'approvazione dei creditori e l'omologa; il piano del consumatore prevede, analogamente all'accordo del debitore, la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, ma è riservato al debitore che abbia la qualifica di consumatore (persona fisica che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), che non richiede un accordo con i creditori, ma solo l'omologazione da parte del giudice ed, infine la liquidazione del patrimonio che consiste nella liquidazione di tutti i beni del debitore, compresi quelli sopravvenuti – dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e la loro
      conservazione – ad eccezione dei beni aventi carattere personale, la quale viene eseguita da un liquidatore con il ricorso a procedure competitive.
      In quest'ultima forma di composizione delle crisi, poiché si sostanzia in un procedimento di liquidazione analogo a quello fallimentare sono ripetute alcune disposizioni della disciplina fallimentare, non applicabili alle altre procedure di composizione, che hanno struttura e scopi diversi.
      Zucchetti SG srl