Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione del patrimonio-adempimento "coatto" di quanto promesso dal debitore

  • Umberto Canovese

    Piazzola sul Brenta (PD)
    19/07/2018 08:55

    Liquidazione del patrimonio-adempimento "coatto" di quanto promesso dal debitore

    Quale liquidatore del patrimonio nominato dal Tribunale sono cortesemente a chiedere un vostro parere in quanto il debitore non vuole adempiere completamente a quanto promesso nella domanda e cioè di mettere a disposizione tutti i proventi derivanti dal lavoro autonomo escluso quanto dovuto per il mantenimento suo e della sua famiglia, ma versare solamente euro 500,00 mensili.
    Premesso che il debitore è un professionista che presta la sua attività per l' U.L.S.S. con reddito mensile di circa euro 10.000,00 mensili, pensavo di chiedere alla stessa unità socio sanitaria di pagare lo stipendio direttamente alla procedura e successivamente versare mensilmente al debitore quanto concesso per il sostentamento suo e della sua famiglia in mensili euro 3.000,00 circa, ma chiedo vostro parere.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/07/2018 08:44

      RE: Liquidazione del patrimonio-adempimento "coatto" di quanto promesso dal debitore

      Come è noto, la l. n. 3/2012 non rinvia agli artt. 35, 42 e 44 l. fall., che in tema di fallimento sanciscono (dalla data della sentenza di fallimento) la privazione del fallito della facoltà di amministrare e di disporre del suo patrimonio, tuttavia, dall'art. 14-quinquies, comma 3, dall'art. 14-novies, comma 2, e dall'art. 14-deciesattribuisce si può agevolmente dedurre che la liquidazione determini per il debitore sovra-indebitato una situazione giuridica equivalente allo spossessamento fallimentare, con la conseguenza che il patrimonio del debitore è subito affidato ad un liquidatore con compiti di custodia, amministrazione e di liquidazione (nonché di distribuzione del ricavato tra i creditori). È indubitabile inoltre che il termine «beni» comprenda tutti i diritti patrimoniali (alienabili) esistenti in capo al debitore, sia di quelli assoluti (diritti di proprietà e diritti reali minori), sia di quelli relativi (diritti di credito e potestativi) e sia i beni di cui il debitore civile sovra-indebitato sia già titolare , sia «i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter [...] dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi» (v. art. 14-undecies).
      Alla luce di queste regole, anche i diritti di credito per le retribuzioni sono passati al liquidatore, ad eccezione di quella ritenuta necessaria per i bisogni propri e della famiglia del debiore, per cui ci sembra legittimato a fare quanto propone.
      Zucchetti SG Srl