Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

concordato minore procedura familiare

  • Lorenza Brienza

    Campobasso
    11/03/2024 15:35

    concordato minore procedura familiare

    quale occ per una procedura familiare in cui le masse attive e passive rimangono distinte, così come rimangono distinte le disponibilità di ciascun proponente per il pagamento dei propri debiti, in quanto sono gli stessi proponenti a indicare ciascuno la quota del proprio reddito mensile da soddisfare alla soddisfazione dei creditori, si presenta il seguente caso: il marito intende versare una quota del proprio stipendio per un certo periodo di tempo in modo da soddisfare i creditori privilegiati al 100% (esclusi interessi, sanzioni ecc.) e al 12% per i debiti chirografari; la moglie, che ha solo un debito chirografario ed è titolare di un'impresa individuale, intende versare una somma mensile in modo da soddisfare il creditore chirografario al 12%. Ma la moglie è proprietaria anche di alcuni immobili, per i quali non viene fornita perizia di stima, ma una valutazione puramente quantitativa basata solo sui valori catastali e omi, stima riportata nella proposta di concordato e non effettuata da un professionista. Ora, premesso che il valore complessivo di tali beni immobili è superiore all'unico debito chirografario, nella valutazione circa la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria come dovrei comportarmi. E' certamente conveniente per la condizione del marito, ma non per quella della moglie. Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/03/2024 18:35

      RE: concordato minore procedura familiare

      "Il concordato minore, al pari delle altre procedure concorsuali, è governato dal principio di universalità oggettiva e dalla garanzia patrimoniale generica così come disciplinata dall'art.
      2740 c.c. Quale conseguenza, la procedura deve coinvolgere tutti i beni del debitore. L'unica
      eccezione espressamente disciplinata si rinviene nell'art. 75 co. 3 CCII che ammette, nella sola ipotesi di continuità aziendale la possibilità di rimborsare, alla scadenza convenuta, le rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa". Così si è espresso Trib. Ferrara 04/07/2023, sulla scia di una conforme dottrina (Crivelli, Farolfi). Posto che a norma dell'art. 76, comma 2 lett. d) l'OCC nella sua relazione deve, tra l'altro, esporre una valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, lei deve riportare nella sua relazione le considerazioni qui sommariamente esposte chiarendo che, per quanto riguarda la posizione della signora, il concordato non risulta conveniente in quanto le disponibilità economico patrimoniali della stessa- che in una liquidazione controllata sarebbero apprese all'attivo- consentono un soddisfacimento dei creditori ben superiore a quello prospettata nella proposta di concordato.
      Il resto è compito del tribunale, che stabilirà se sentire la signora e dare un termine per integrare la proposta, se ritenere egualmente ammissibile anche la proposta della signora oppure il contrario e decidere se una eventuale inammissibilità di una delle proposte faccia venire meno anche l'altra o se continua il concordato minore proposto dal marito.
      Zucchetti SG srl