Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

spese perito e legale incaricato dalal banca per pignoramento immobiliare

  • Cristina Cecchinato

    vicenza
    10/10/2017 12:22

    spese perito e legale incaricato dalal banca per pignoramento immobiliare

    buongiorno,
    sono un professionista incaricato dal giudice per la liquidazione del patrimonio di due persone fisiche (art 14 ter legge 21/01/2012 n. 39).
    i due soggetti, proprietari di un immobile, hanno subito un pignoramento immobiliare da parte della banca a causa del mancato pagamento del mutuo.
    successivamente hanno richiesto la nomina di un professionista per la liquidazione dei beni.
    avrei bisogno di sapere se le spese sostenute dalla banca per il legale e il perito incaricati al pignoramento immobiliare sono spese che devono essere sostenute dal debitore e quindi inserite nel piano tra i debiti da pagare oppure sono spese a carico della banca ( e quindi da non inserire)
    nel caso debbano essere considerate quali spese a carico del debitore andranno in prededuzione o in privilegio.
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/10/2017 19:58

      RE: spese perito e legale incaricato dalal banca per pignoramento immobiliare

      Le spese della procedura esecutiva vengono anticipate dal creditore pignorante ma sono a carico del debitore, giusto il disposto dell'art. 95 c.p.c., per cui dette spese vanno rimborsate al creditore che le ha anticipate prima del pagamento dei crediti del pignorante e intervenuti come se fossero in prededuzione; si usa questa espressione perché in realtà il credito per le spese dell'esecuzione è assistito dal privilegio di cui all'art. 2755 c.c., se si tratta di esecuzione mobiliare, o dall'art,. 2770 c.c., se si tratta di esecuzione immobiliare, che, essendo i privilegi da soddisfare prima di ogni altro e anche con preferenza sull'ipoteca (art. 2748 , cp 2 c.c.) vengono considerati come prededuzioni.
      Lo stesso meccanismo opera nel fallimento ed anche nella liquidazione dei beni da sovraindebitamento di cui all'art. 14ter e segg. legge n. 3 del 2012. Questa procedura presenta, infatti, numerose affinità con il fallimento, tant'è che, come questo comporta:
      -la sospensione, dal momento della proposizione della domanda, ai soli fini del concorso, degli interessi convenzionali o legali;
      -l'interruzione delle azioni esecutive o cautelari alla apertura del procedimento da parte del Giudice;
      -la necessità di effettuare alcune forme di pubblicità dell'esistenza della procedura;
      -lo spossessamento dei beni facenti parte del patrimonio del debitore e la formazione dell'inventario di tali beni;
      -l'accertamento del passivo del ceto creditorio;
      -la predisposizione di un programma di liquidazione;
      -l'amministrazione dei beni da parte del liquidatore, che può effettuare anche vendite ed altri atti realizzativi;
      -la predisposizione, infine, del riparto finale, similmente alle procedure seguite nel fallimento.
      Da questa sintesi delle caratteristiche principali della procedura di liquidazione del patrimonio si deduce che il creditore pignorante, non potendo più proseguire l'esecuzione nel quale rifarsi delle spese anticipate, può far valere tale credito nella liquidazione, come avrebbe potuto farlo nel fallimento del debitore, partecipando alla liquidazione secondo le modalità di cui all'art. 14 septies della citata legge, con il privilegio x art. 2755 o 2770 c.c., a seconda del tipo di esecuzione che aveva promosso. Tra le spese dell'esecuzione rientranti nel privilegio vanno comprese tutte quelle funzionali ed essenziali al pignoramento, delle quali fanno parte quelle del legale e dl perito.
      Zucchetti SG srl
      • Lorena Marcugini

        Foligno (PG)
        22/07/2019 21:39

        RE: RE: spese perito e legale incaricato dalal banca per pignoramento immobiliare

        Buonasera, avendo preso visione del suddetto quesito e, quindi, della risposta, gradirei sapere se le considerazioni su esposte riguardano solo il piano di liquidazione ex art. 14 ter Legge 3/12 oppure possono considerarsi estese ad ogni procedura di cui alla suddetta legge ed in particolar modo nel caso del piano del consumatore.
        Ringrazio sin d'ora per il vostro prezioso supporto.
        Cordialità
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/07/2019 20:19

      RE: spese perito e legale incaricato dalal banca per pignoramento immobiliare

      Si, il principio esposto ha una valenza di carattere generale. Del resto anche nell'accordo di composizione della crisi e nel piano del consumatore opera la sospensione delle azioni esecutive, seppur con modalità e tempistica diverse ( cfr. artt. 10 e 12bis l. n. 3 del 2012).
      Zucchetti SG Srl