Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    20/06/2018 16:54

    accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

    Buonasera,
    in qualità di OCC dopo aver ottenuto dal GD, depositando il piano e i suoi allegati previsti, la fissazione di udienza per la verifica del raggiungimento dell'accordo di composizione della crisi, succede che l'Agenzia Entrate invia tramite raccomandata AR direttamente al debitore alcune lettere, con i crediti per iva e 770 dall'ufficio vantati, e non inseriti nel piano poiché al momento della ricerca presso l'anagrafe tributaria nulla di tutto ciò era stato comunicato.
    Si chiede di sapere se il piano possa essere modificato includendo tali debiti erariali prima non comunicati.
    Per la medesima procedura, è pure accaduto che siano stati "congelati" due conti correnti entrambi affidati e con saldo a debito con utilizzo dello scoperto ma entro il limite consentito dallo scoperto. Entrambe le banche sostengono di aver operato correttamente in virtù della comunicazione dell'apertura della procedura di sovraindebitamento. Si chiede infine la correttezza degli istituti di credito sul punto dal momento che il debitore ha versato sui medesimi fondi di cui ora non può disporre e che le banche hanno trattenuto imputandole a sé piuttosto malgrado il loro credito fosse cristallizzato nel piano.
    Distinti saluti.
    Luciano Mauro
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/06/2018 20:14

      RE: accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

      Il piano non solo può, ma deve essere modificato includendo i debiti erariali la cui esistenza, anche se comunicata successivamente all'apertura della procedura, risale a fatti generatori antecedenti.
      Nella procedura di accordo non è prevista una regolamentazione dei contratti pendenti, per cui la limitazione di utilizzo del fido nei limiti dello scoperto da parte della banca è da ritenere corretta.
      Dubbia è invece la correttezza dell'imputazione delle somme ricevute a deduzione del proprio credito. Nell'accordo di composizione della crisi, invero, la destinazione esclusiva del patrimonio del debitore al soddisfacimento dei creditori, il concorso di questi ultimi e la protezione del patrimonio del debitore scattano sin da subito, con la pubblicizzazione (in forma idonea stabilita dal giudice e, se il debitore è iscritto al registro delle imprese, con la necessaria pubblicazione su quest'ultimo) della proposta e del decreto con cui il giudice fissa l'udienza; questi effetti, che si possono sintetizzare nella cristallizzazione, possono incidere sui pagamenti effettuati dopo tale momento a seconda della causa che ha determinato il versamento. Si trattava di cessione di crediti ceduti alla banca e a questa pagata dai debitori? di versamenti del debitore? di terzi obbligati quali fideiussori? ecc. Bisogna cioè valutare caso per caso.
      Zucchetti SG srl