Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Diritto di voto del creditore ipotecario pagato secondo le naturali scadenze

  • Lorenzo Di Nicola

    Pescara
    10/07/2019 17:38

    Diritto di voto del creditore ipotecario pagato secondo le naturali scadenze

    La recentissima sentenza della Corte di Cassazione num. 17834/2019, operando un parallelismo
    tra il concordato preventivo e l'accordo ex L. 3/2012, afferma è possibile proporre la dilazione del pagamento dei creditori privilegiati o con prelazione, equiparandoli, ai fini del voto, ai chirografari per la perdita derivante dalla dilazione e dunque per la parte del credito in tal modo non interamente soddisfatta. Pertanto, afferma la Corte, i piani del consumatore, ove il pagamento avvenga con orizzonte temporale ultrannuale rilevante non sono senz'altro illegittimi, in quanto tale aspetto deve ritenersi compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto. Potrebbe quindi ammettersi una proposta che preveda il pagamento di un mutuo secondo l'originario piano di ammortamento, per vari anni, a fronte del mantenimento del possesso dell'immobile oggetto di garanzia. Chiedo per quale importo allora debba essere ammessa al voto la banca mutuante, e se si possa fare riferimento, in via interpretativa, all'art. 86 del nuovo Codice della Crisi, secondo cui
    "Quando e' prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla meta' del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo". Chiedo anche se si può fare un esempio numerico
    considerando un mutuo con capitale di orginari 200.000, di durata ventennale e con rate mensili costanti di 1.300, con un capitale residuo ad oggi di 110.000 da estinguere nei prossimi 7 anni.
    Grazie e cordiali saluti.
    Dr. Lorenzo Di Nicola - Pescara

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/07/2019 19:48

      RE: Diritto di voto del creditore ipotecario pagato secondo le naturali scadenze

      La sentenza da lei citata n. 17834 del 2019 è del 03/07/2019 per cui non vi sono ancora commenti, che sarà utile e necessario esaminare vista la novità della questione (riconosciuta dalla stessa Corte) che sta alla base della costruzione fatta. Ossia la Corte si è posto d'ufficio il preliminare problema se sia possibile prevedere con un accordo da sovraindebitamento il pagamento del credito ipotecario scaduto e il mantenimento delle originarie scadenze del piano. Questa tesi, sostenuta da qualche giudice di merito, poggia sulla considerazione che nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento la fattispecie di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4 (per il quale i crediti privilegiati possono essere soddisfatti nel termine massimo di un anno, nel caso della procedura di accordo in continuità d'impresa) troverebbe applicazione solo nell'ipotesi in cui il contratto di mutuo ipotecario fosse risolto, non anche invece nel caso che il consumatore si proponesse di onorare il mutuo secondo le ordinarie scadenze. Donde in tal caso la citata disposizione non osterebbe all'omologa del piano.
      Questa ipotesi interpretativa è rifiutata dalla Corte perché, a suo dire, il dato normativo non suffraga la possibilità di isolare dal resto l'ipotesi del mantenimento delle originarie scadenze di ammortamento del mutuo ipotecario, giacchè "sebbene la L. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo alla L. Fall., art. 55, comma 2, resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile. Questo comporta che anche il debito derivante da un mutuo ipotecario deve considerarsi infine scaduto nel momento dell'apertura del procedimento, così da dover essere soddisfatto per intero senza rilevanza dell'ammortamento originario…"
      Muovendo da questa premessa, la Corte poi sviluppa la tesi- riferita a quello che era l'oggetto principale della controversia- che, in ragione del principio di libertà delle forme (art. 8), e considerata l'analogia con l'istituto concordatario (L. cit., art. 11 e L. Fall., 177), è sempre ammissibile prospettare l'accordo di composizione nel senso della previsione di una dilazione di pagamento dei crediti ipotecari, a prescindere dalla ipotesi della continuità d'impresa; ed a questo proposito la Corte conclude che non è "seriamente contestabile l'accostamento all'istituto concordatario" e postula che "si debbano estendere all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento i principi che la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato in relazione al possibile contenuto della proposta concordataria, col solo limite, naturalmente, della compatibilità, anche con riferimento al diritto di voto.
      A questo proposito la Cassazione ricorda che "In materia di concordato preventivo è stato già affermato il principio per cui regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati (o prelatizi), mentre l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto liquidatorio) equivale a soddisfazione non integrale degli stessi, in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi "normali", con il quale i creditori ottengono la disponibilità delle somme a essi spettanti. In questi casi si è precisato che la determinazione in concreto di tale perdita è peraltro rilevante ai fini del computo del voto L. Fall., ex art. 177, comma 3, e costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata L. Fall., ex art. 160, comma 2, tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonchè della disciplina degli interessi di cui alla L. Fall., artt. 54 e 55 (richiamata dalla L. Fall., art. 169) (v. Cass. n. 10112-14, Cass. 2038814)".
      Se si segue questa linea, il criterio migliore per determiunare l'entità del credito dilazionato che viene ammesso al voto, può essere dato proprio da quello indicato dall'art. 86 del CCI, non in quanto norma direttamente applicabile (peraltro non ancora in vigore), ma quale criterio di determinazione dell'interesse leso del creditore.
      Ed, infatti, nella Relazione accompagnatoria del d.lgs n. 14 del 2019, si dice che la dilazione comporta anch'esso un pregiudizio per il creditore e "a fronte del pregiudizio subito, i creditori privilegiati sono ammessi al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo.
      Per ciò che concerne il concreto meccanismo di calcolo sarà sufficiente effettuare questi passaggi:
      1. acquisire il piano dei pagamenti previsti dal piano al lordo degli interessi legali riconosciuti;
      2. operare l'attualizzazione dei flussi su base annuale o mensile in dipendenza del grado di analiticità del piano stesso;
      3. determinare l'importo attualizzato e calcolare la differenza fra l'importo sub 1 e quello sub 3.
      La differenza così determinata rappresenta la perdita virtuale che il creditore privilegiato subisce a causa della dilazione del pagamento e dunque costituirà l'ammontare del credito per il quale il creditore eserciterà il suo diritto di voto.
      Zucchetti SG srl