Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione dei beni - accettazione di carica

  • Umberto Canovese

    Piazzola sul Brenta (PD)
    21/05/2018 11:01

    Liquidazione dei beni - accettazione di carica

    Sono cortesemente a chiedere conferma che nel caso di procedura di liquidazione dei beni, l'O.C.C. nominato non deve depositare istanza di accettazione come per esempio nel fallimento.




    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/05/2018 07:55

      RE: Liquidazione dei beni - accettazione di carica

      No, non è prevista alcuna accettazione, anche perché, a regime, gli organismi di composizione della crisi di cui all'art. 15 legge n. 3 del 2012 possono essere costituiti dagli enti pubblici che diano adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità e, come ha statuito la Cassazione (Cass. 8 agosto 2017 n. 19740), ove è presente un Organismo di Composizione della Crisi non è possibile rivolgersi al Tribunale per le istanze di accesso alla procedura di sovraindebitamento, stabilendo un rapporto diretto che non passa più attraverso la nomina da parte del tribunale, che potrebbe far nascere il dubbio dell'accettazione.
      Zucchetti SG srl .
    • Marcello Cosentino

      Portogruaro (VE)
      15/07/2022 15:21

      RE: Liquidazione dei beni - accettazione di carica

      Mi allaccio a questa vecchia discussione per chiedere se, non l'OCC, ma il liquidatore nominato con l'apertura della procedura di "Liquidazione del patrimonio" debba accettare l'incarico.
      Grazie, cordialità
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        15/07/2022 18:44

        RE: RE: Liquidazione dei beni - accettazione di carica

        Ai sensi dell'art. 14-quinquies l. n. 3 del 2012, con il provvedimento di apertura della liquidazione del patrimonio (tra le altre) nomina un liquidatore (da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare), salvo che sia stato in precedenza nominato nell'ambito di una procedura di composizione della crisi.
        Non è prevista una accettazione del liquidatore, ma essa è implicita nel sistema nel senso che il professionista nominato, se non intende accettare l'incarico deve comunicarlo e se, invece intende accettarlo può iniziare a svolgere il suo compito pur senza un formale atto di accettazione, sebbene sia consigliabile comunque comunicare l'accettazione come la rinuncia. La mancanza di un termine entro cui accettare o rinunciare- indicato in due giorni nell'art. 29 l. fall. per il curatore- lascia un margine maggiore di elasticità, ma la diligenza professionale richiede comunque che la comunicazione sia fatta nel più bere tempo possibile.
        Zucchetti SG srl