Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione del patrimonio-vendita dei beni mobili-immobili con procedura competitiva

  • Umberto Canovese

    Piazzola sul Brenta (PD)
    06/06/2018 10:10

    Liquidazione del patrimonio-vendita dei beni mobili-immobili con procedura competitiva

    Chiedo cortesemente conferma che la procedura di vendita dei beni messi a disposizione nella liquidazione del patrimonio segue le regole della l.f. e pertanto il liquidatore provvederà ad effettuare le vendite con procedura competitiva previa autorizzazione del G.d.- e successivamente all'approvazione del programma di liquidazione.
    ringrazio cordialmente
    umberto
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/06/2018 12:45

      RE: Liquidazione del patrimonio-vendita dei beni mobili-immobili con procedura competitiva

      La liquidazione dell'attivo nella procedura in questione è stata effettivamente modellata su quella fallimentare. Invero, l'art. 14-novies, comma 1, legge n. 3 del 2012 stabilisce che "il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore e ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura". Evidentemente, l'obbligo del deposito presso la cancelleria del giudice ha lo scopo di attivare il preventivo controllo di legittimità del tribunale, anche per ciò che concerne la sua conformità ai principi di ragionevole durata della procedura, nonché di trasparenza, imparzialità ed efficienza degli atti di liquidazione previsti.
      Anche le modalità della liquidazione sono, in parte, mutuate dalla disciplina fallimentare in quanto nel secondo comma dell'art. 14-novies è previsto, tra l'altro, che " le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati".
      Zucchetti SG srl
      • Alfredo Tradati

        MILANO
        21/11/2018 16:18

        RE: RE: Liquidazione del patrimonio-vendita dei beni mobili-immobili con procedura competitiva

        Buonasera, sono stato nominato liquidatore in una liquidazione del patrimonio. sono interessato alla domanda del collega ma dalla vostra risposta non ho capito se occorre l'autorizzazione del Giudice o un semplice "visto agli atti" da parte dello stesso.
        Vi sarei grato di una vostra risposta.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/11/2018 19:53

          RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio-vendita dei beni mobili-immobili con procedura competitiva

          L'art. 14 novies prevede che il liquidatore elabori un programma di liquidazione, ma la norma citata non richiama l'art. 104ter l.fall. e, poiché nella procedura di liquidazione in questione manca un comitato dei creditori che possa approvare il programma, abbiamo ritenuto, nella precedente risposta, che sia il tribunale ad eseguire un controllo di legittimità, visto che il programma deve essere depositato in cancelleria, deposito di cui non si spiegherebbe la ragione se non per mettere al giudice un controllo preventivo; controllo necessitato anche dal fatto che non è previsto neanche l'autorizzazione di conformità di cui all'ult. comma dell'art. 104ter sicchè, considerato che a norma dell'ult. parte del comma 2 dell'art. 14 novies, il liquidatore deve informare il giudice prima del completamento delle operazioni di vendita e, a norma del terzo comma il giudice interviene per gli atti ivi indicati a vendita conclusa, se non fosse ammessa la citata verifica preventiva, il liquidatore sarebbe esente da qualsiasi forma di controllo nell'attività di liquidazione.
          Come avviene e come si manifesta il controllo del tribunale? Stante la carenza normativa della materia, non si può indicare una soluzione sicura. A nostro avviso, poiché non è previsto un atto di approvazione o di autorizzazione, riteniamo che si tratti di una presa visione, ,ma non solo passiva potendo, per le ragioni dette, il tribunale manifestare il suo eventuale dissenso, sicchè, in sostanza, il liquidatore, una volta depositato il programma di liquidazione, può procedere a darvi esecuzione in mnacanza di obiezioni.
          Zucchetti SG srl
      • Marcello Carone

        TARANTO
        14/03/2019 12:54

        RE: RE: Liquidazione del patrimonio-vendita dei beni mobili-immobili con procedura competitiva

        Il costo della stima (immobile) richiesto dall'art. 14 comma 2 necessaria per porre in essere il programma di liquidazione viene posto a carico del liquidatore oppure la somma deve essere fornita dal debitore quale fondo spese? Come deve comportarsi il liquidatore qualora il debitore eccepisca il sostenimento di ulteriori costi soprattutto se già nella presentazione del ricorso per la richiesta di apertura della liquidazione abbia già allegato una perizia estimativa di parte? Deve accettare tale perizia oppure il liquidatore deve o può affidarsi a professionisti di sua fiducia? in tale caso chi paga la perizia?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          15/03/2019 19:39

          RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio-vendita dei beni mobili-immobili con procedura competitiva

          Con una disposizione analoga a quella dell'art. 107 l. fall. l'art. 14-novies, comma 2, dispone che la cessione dei crediti e dei beni mobili e immobili, salvi quelli di modesto valore (i quali possono essere venduti anche per trattativa privata), debba essere preceduta dalla stima effettuata da operatori esperti (ossia, istituti di vendite giudiziarie, intermediari specializzati, professionisti delegati alle vendite forzate), aventi i requisiti di onorabilità e professionalità previsti da apposito regolamento ministeriale 8cfr. anche comma 4). E' indubbio pertanto che il liquidatore possa, o addirittura debba, effettuare le stime dei beni da liquidare e i costi relativi non possono che essere a carico della procedura e non certo del liquidatore (che, eventualmente potrebbe anticiparli in vista del rimborso in occasione della liquidazione qualora ci sia la ragionevole certezza di un incasso sufficiente). In ogni caso, in mancanza di disponibilità, il giudice dovrebbe disporre un fondo spese a carico del debitore, sembrandoci difficile, come abbiamo detto in altra occasione il ricorso all'anticipazione delle spese a carico dell'Erario dato che l'art. 146 DPR n. 115 del 2002 parla dell'anticipazione delle spese e della prenotazione a debito nella procedura fallimentare, precisando che questa è "la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura".
          Zucchetti SG srl