Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

nozione di consumatore e sentenza Cass. 1869 del 2016

  • Marco Minguzzi

    Ravenna
    01/06/2018 10:34

    nozione di consumatore e sentenza Cass. 1869 del 2016

    Chiedo un vostro conforto circa l'interpretazione della sentenza in oggetto, relativa alla nozione di consumatore in quanto non ne comprendo appieno la portata.
    Sto cercando di applicarla al caso di un professionista indebitato in larga parte per rapporti extraprofessionali e quindi attinenti alla sfera privata, ma che presenta anche un modesto debito per iva e per contributi.
    Mi pare che la Sentenza in commento definisca tre categorie di debiti, quelli derivanti dalla professione (nel caso prospettato il modesto debito contributivo), quelli derivanti dall'attività extraprofessionale, e quelli che la sentenza chiama "pubblicistici" richiamati dall'art. 12 bis n. 3 (nel caso prospettato quelli per IVA).
    Il primo dubbio riguarda proprio questi ultimi (IVA) in quanto ho notato, leggendo altre risposte a quesiti da parte di Zucchetti, che il vostro parere sia di escludere l'ammissibilità del piano del consumatore in loro presenza. A me pare, forse errando, che la sentenza in oggetto dica l'opposto ammettendo il piano del consumatore a condizione che questi debiti vengano onorati senza dilazione: "si darebbe così l'ipotesi di un soggetto in generale senza debiti di impresa o da professione, attualmente esercente tali attività economiche in senso lato e con debiti massimamente qualificati ma non dilazionabili nel progetto unilaterale nel quale consiste il piano del consumatore, ove si da un concorso virtuale tra creditori di impresa o professione (che non dovrebbero vantare pretese esigibili o comunque dedotte nel piano, ad esso perciò estranei), creditori da obbligazioni esterne all'impresa o alla professione, oggetto di risanamento e dunque destinatari del sacrificio, accanto infine ai creditori pubblici predetti, soggetti a dilazione negli altri modelli di composizione della crisi ma qui con diritto al pagamento nominale per intero".
    A me pare di comprendere che dunque la presenza del modesto debito per iva, non impedisca la presentazione del piano del consumatore ma richieda semplicemente il "pagamento nominale per intero" ai sensi dell'art. 7, co.1 terzo periodo e del richiamo di cui all'art. 12 bis co.3.
    Chiedo un vostro cortese commento sul punto.
    Il secondo dubbio riguarda la eventuale presenza di debiti derivanti dall'attività professionale attualmente esercitata. Nel caso in esame si tratta di un modesto debito contributivo. La sentenza citata in alcune parti pare escludere che la loro presenza consenta la presentazione del piano del consumatore in quanto si afferma "purchè non abbiano dato vita ad obbligazioni residue", ma proprio nel passaggio soprariportato pare ammetterne l'esistenza, in quell'inciso che recita "che non dovrebbero vantare pretese esigibili o comunque dedotte nel piano, ad esso perciò estranei". Ed ancora oltre si afferma l'ipotesi di "un piano del consumatore allestito da simile soggetto economico che però, lasciando sullo sfondo i rapporti d'impresa o pendenti con i terzi e quale professionista (che per definizione non dovrebbero essere sfociati, salvo l'eccezione menzionata, in obbligazioni da adempiere), impieghi i suoi beni e i suoi redditi per ristrutturare il resto dei suoi debiti".
    A me pare di capire che nel caso da me prospettato il piano del consumatore si possa presentare lasciando il debito contributivo estraneo ad esso (e quindi l'adempimento del piano non provocherà alcuna falcidia sul medesimo) pagando per intero il debito iva senza dilazione ed infine definendo nel piano e sottoponendo a falcidia i debiti extraprofessionali.
    Vi chiedo un cortese commento
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/06/2018 20:45

      RE: nozione di consumatore e sentenza Cass. 1869 del 2016

      Si tratta di materia in evoluzione continua.
      la giurisprudenza di merito aveva ritenuto di dare una interpretazione letterale alla locuzione "esclusivamente" di cui all'art. 6, co. 2 lett. b) l. n. 3 del 2012, per il quale è consumatore il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, conseguendone che la persona fisica che abbia contratto obbligazioni composite potrebbe solo accedere alla procedura di accordo di composizione della crisi o a quella di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 10 ovvero 14 ter della legge citata, con l'ulteriore esclusione che il piano del consumatore possa riferirsi ad oneri tributari in genere relativi ad attività professionale svolta in regime di partita IVA.
      La Cassazione con la pronuncia 01/02/2016 n. 1869 da lei richiamata ha stabilito il principio di diritto secondo cui: "ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non abbia riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, co. 2, lett. b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria"
      La Corte ha poi affrontato il tema del valore del richiamo all'art. 7, comma 1, terzo periodo, se da intendere come un refuso o come espressione della circostanza della possibile attuale e perdurante titolarità in capo al soggetto proponente della veste di imprenditore o professionista, ed opta per questa seconda soluzione, seppur attraverso un percorso costellato di dubbi ed esposto in modo alquanto contorto, che, tuttavia si richiama a norme specifiche sul trattamento dell'IVA.
      Rimane il problema del debito per contributi, che è conseguenza dell'attività professionale. Lei propone di lasciarlo fuori del piano, ma si può lasciare fuori un rapporto c in corso (ad esepio un mutuo) nel senso che lo stesso continua ad essere adempiuto alle naturali scadenze, ma non un debito scaduto al cui pagamento il debitore è obbligato. Potrebbe assumersi tale debito, visto che è di scarsa entità, un terzo con liberazione del debitore consumatore e, in ogni caso, poiché la materia è, come dicevamo, in continua evoluzione, potrebbe la sua tesi anche trovare accoglimento.
      Zucchetti SG srl