Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

accordo di composizione della crisi

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    28/06/2018 16:53

    accordo di composizione della crisi

    in qualità di OCC Vi sottopongo un duplice quesito: il debitore NON ha comunicato ex art. 10, comma 1, il ricorso ed il decreto a TUTTI i creditori, in quanto ha omesso gli Enti titolari dei crediti inseriti in ruoli esattoriali consegnati ad Agenzia Entrate Riscossione. Di fatto, nel piano ha indicato quale unico creditore Agenzia Entrate riscossione per tutte le somme portate nelle cartelle esattoriali (pur suddividendole tra chirografo e privilegio e poi per tipologia di privilegio) dopodiché – come detto – ha effettuato la predetta comunicazione ex art. 10, comma 1, solo ad Agenzia Entrate Riscossione. Al presente, è spirato il termine di cui all'art. 11, comma 1, e si domanda se (e come) è ancora possibile effettuare la comunicazione agli Enti titolari dei crediti portati nelle cartelle esattoriali, sia per la regolarità della procedura, sia per l'espressione del consenso (o meno) alla proposta.
    In più, faccio presente che sto ricevendo dai creditori (che hanno ricevuto la comunicazione ex art. 10, comma 1) comunicazioni "neutre", nel senso che non esprimono il consenso né il dissenso, bensì contengono la precisazione che il credito effettivamente vantato è superiore a quello indicato nel piano e, comunque, che lo stesso è maturato in epoca antecedente all'apertura della procedura. Riguardo a siffatte comunicazioni, posto che, essendo "neutre", le considero positive, domando di comprendere come "recepirle" all'interno del piano, includendo il maggior credito/debito. Al presente, devo ancora depositare la relazione ex art. 12, comma 1, e pensavo proprio di "relazionare" ai creditori che il consenso espresso (da taluni) è riferito ad un credito/debito sussistente prima dell'apertura della procedura e maggiore rispetto a quello indicato nella proposta. Di lì, ne terrei conto – in primo luogo – ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 11, comma 2, e – in secondo luogo – per comunicare la variazione che consegue alle percentuali di soddisfazione indicate nel piano, generate dalla sopravvenienza dei crediti.
    La domanda rimane comunque di comprendere come inserire nel piano i maggiori crediti comunicati.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/06/2018 20:26

      RE: accordo di composizione della crisi

      Se si ammette, come anche noi pensiamo, che Agenzia Entrate Riscossioni "può" solo agire per conto dell'Agenzia Entrate e altri enti e rappresentarla, ma ciò non toglie legittimazione all'Agenzia, per cui la comunicazione, in sede concordataria come nel sovraindebitamento, va inviata a tutti gli enti impositori, previdenziali e quant'altro, insomma a tutti i soggetti che possono avvalersi del Concessionario per la riscossione, nel caso, l'OCC dovrebbe far presente al giudice la mancata comunicazione a tutti i creditori, giustificandola in qualche modo, e chiedere la fissazione di nuova udienza, disponendo nuova comunicazione ai sensi del primo comma dell'art. 10 l. n. 3 del 2012, eventualmente facendo presente che le adesioni già espresse nel termine precedente si intendono valide senon modificate.
      Più complessa è la soluzione del secondo quesito perché si scontrano prinbcipi contrastanti. si usa dire che nella composizione della crisi da sovraindebitamento il silenzio vale assenso, il che è vero, ma , in particolare, la parte finale del primo comma dell'art. 11 stabilisce che i creditori, in mancanza della dichiarazione di consenso, "si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata", per cui le comunicazioni che le sono pervenute e che lei giustamente chiama neutre non contengono una espressione di consenso, ma non potrebbero essere considerate neanche come mancata espressione del voto perché, in tal caso, il consenso si formerebbe su un credito (quello comunicato ai creditori) diverso da quello che i creditori stessi indicano e che lei contesta. Tuttavia, quest'ultima cu sembra l'unica via per uscirne;
      ritenere, cioè, che i creditori in questione, pur avendo affermato di essere titolari di un maggior credito, non hanno comunque espresso un consenso per tale maggiore importo, per cui, utilizzando la disposizione citata di cui al primo comma dell'art. 11, sostenere che gli stessi abbiano dato consenso per gli importi loro comunicati; a meno che, ovviamente, lei non ritenga fondata la maggiore pretesa avanzata, nel qual caso seguendo lo stesso filo logico il consenso potrebbe considerarsi dato per il maggior credito.
      Per gli eventuali maggiori crediti riconosciuti, lei nella relazione che deve presentare riferisce della dalla sopravvenienza di ulteriori crediti e, come correttamente ipotizza, di tanto tiene conto ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 11, comma 2, e per le incidenze sulle percentuali di soddisfazione indicate nel piano.
      Zucchetti SG srl