Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Estinzione di una parte dei debiti

  • Pierdamiano Dima

    Strongoli (KR)
    17/04/2018 12:38

    Estinzione di una parte dei debiti

    In una procedura piano del consumatore è possibile consolidare solo alcuni debiti, nonché solo la situazione debitoria conosciuta ?
    Si ringrazia anticipatamente
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/04/2018 19:50

      RE: Estinzione di una parte dei debiti

      Le saremmo grati se volesse meglio spiegarci cosa intende per consolidare (ristrutturare?) solo parte dei debiti e cosa intende fare degli altri debiti non consolidati (non li paga? sono scadenzati nel tempo e rimangono queste scadenze?, o altro).
      Zucchetti SG srl
      • Pierdamiano Dima

        Strongoli (KR)
        18/04/2018 12:32

        RE: RE: Estinzione di una parte dei debiti

        esatto, la parte restante dei debiti rimangono a scadenza poichè la disponibilità non è tale da poterli estinguere tutti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          18/04/2018 18:47

          RE: RE: RE: Estinzione di una parte dei debiti

          Se, come pare di capire, il debitore ristruttura i debiti scaduti e paga gli altri alle loro naturali scadenze, il piano cui sembra proponibile.
          Zucchetti Sg srl
          • Gabriele Assanta

            LIDO DI CAMAIORE (LU)
            25/02/2019 15:00

            RE: RE: RE: RE: Estinzione di una parte dei debiti

            Lo stesso vale anche in caso di accordo ? Posso fare accordo con una parte dei creditori tralasciando quelli che ad oggi continuo a pagare regolarmente ?
            Grazie per la risposta.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              25/02/2019 20:13

              RE: RE: RE: RE: RE: Estinzione di una parte dei debiti

              Si, come sostenuto da Trib. Milano – Sez. II – 18 ottobre 2017, per il quale "Nel caso in cui il contratto di mutuo ipotecario abbia avuto regolare esecuzione, non è inammissibile il piano del consumatore che preveda la soddisfazione del credito ratealmente, alle scadenze previste originariamente nel piano di ammortamento".
              Nell'occasione il tribunale, modificando la sua precedente giurisprudenza, ha svolto una analisi approfondita delle argomentazioni favorevoli e contrarie ed anche a noi le prime sembrano prevalenti per la considerazione di fondo che l'art. 55, secondo comma, l.fall. non è richiamato dalla legge speciale del sovraindebitamento, e, pertanto, nulla esclude che i debiti non ancora scaduti possano essere soddisfatti secondo i termini e alle scadenze contrattualmente previsti. E tanto corrisponde alla ratio delle procedure di composizione del sovraindebitamento, e del piano del consumatore in particolare, che è quella di consentire la liberazione del debitore e la riappropriazione delle sue capacità patrimoniali, per cui ogni soluzione che favorisce queste finalità è apprezzabile e da preferire.
              Peraltro, la norma dell'art. 8, quarto comma, relativa alla moratoria massima di un anno della soddisfazione dei creditori (che costituisce l'argomento principe della tesi contraria per la quale alla luce di tale previsione non sarebbe legittimo differire la soddisfazione dei crediti ipotecari, prevedendone il pagamento secondo le scadenze del piano di ammortamento originario), si riferisce all'ipotesi in cui il piano preveda la liquidazione dell'immobile, non al caso della conservazione dell'immobile nel patrimonio del debitore, così come la sospensione del decorso degli interessi in pendenza di procedura.
              Infine non è di poco conto
              e riassumibili nella. Inoltre
              Zucchetti SG srl