Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Piano di Liquidazione dei beni ex artt. 14-ter L.3/2012 - valutazione beni e proposta

  • Ermanno Forcucci

    Passignano sul Trasimeno (PG)
    10/07/2019 08:56

    Piano di Liquidazione dei beni ex artt. 14-ter L.3/2012 - valutazione beni e proposta

    Buongiorno,
    un soggetto sovraindebitato socio di snc mette a disposizone dei creditori un bene immobile personale di tipo abitativo già sottoposto a procedura esecutiva sul quale grava ipoteca. Il più probabile valore di realizzo valutato dal CTP del ricorrente è pari ad euro 100.000,00. Nel piano proposto un terzo soggetto si impegna all'acquisto di detto immobile al valore di euro 75.000,00 (ossia il valore di perizia diminuito di un quarto come disposto dall'art. 571 cpc).
    Visto che l'art. 7 della L.3/2012 dispone che: "... E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi" ritengo che la proposta sia inammissibile visto che il prezzo offerto è minore di euro 100.000,00. Siete d'accordo?
    Grazie mille
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/07/2019 19:42

      RE: Piano di Liquidazione dei beni ex artt. 14-ter L.3/2012 - valutazione beni e proposta

      Si siamo d'accordo, ma è utile chiarire il motivo. L'attestazione dell'organismo della crisi (così come quella del professionista di cui parla il secondo comma dell'art. 160 per il concordato) deve attestare probabile valore realizzabile dalla vendita dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione, tenuto conto dei prezzi di mercato, di modo che se l'Occ attesta che tale valore ammonta ad euro 100.000, 00 e contemporaneamente si ha una proposta di acquisto ad euro 75.000,00 si deve stabilire se il debitore presenta questa offerta come accettabile e darvi esecuzione, oppure si tratta di una ipotesi di offerta, ma il bene sarà venduto in una gara con altri eventuali interessati. Nel primo caso- che a quanto capiamo è quello che si verifica nella fattispecie- si ha la prova che il prezzo attestato non è realizzabile, a prescindere dal fatto che la somma offerta costituisca la riduzione di legge del prezzo base stimato, dal momento che già si propone di vendere il bene a 75.000 e non a 100.000.
      Zucchetti SG srl