Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

mancato raggiungimento quorum accordo da sovraindebitamento

  • Daniele Leggieri

    San Severo (FG)
    13/06/2018 16:25

    mancato raggiungimento quorum accordo da sovraindebitamento

    Salve, ho ricevuto L' incarico come OCC in una procedura di crisi da sovraindebitamento, in particolare si tratta di accordo di ristrutturazione debiti. dopo aver proceduto all'attestazione del piano, il giudice ha fissato l'udienza di omologa dell'accordo se viene raggiunto il quorum del 60% dei crediti.... qualora non venisse raggiunto il quorum, il sottoscritto procede ugualmente alla predisposizione della relazione da dove si evince il mancato raggiungimento del quorum? e poi attesto ulteriormente la fattibilità e meritevolezza del piano?
    Grazie in aticipo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/06/2018 11:05

      RE: mancato raggiungimento quorum accordo da sovraindebitamento

      L'art. 12 della legge n.3 del 2012 stabilisce che "Se l'accordo e' raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11 comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonche' un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del piano".
      La norma poi prosegue al secondo comma precisando che "Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all' articolo 10, comma 2 , quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all' articolo 11, comma 2 , e l'idoneita' del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito puo' essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alterna"-
      Come si vede la premessa dell'attività dell'OCI e poi del giudice è il raggiungimento dell'accordo, che si ha quando è raggiunta la percentuale del 60% di cui all'art. 11, in quanto questa è condizione indispensabile per l'omologa. Ne consegue che quando la maggioranza di legge non è raggiunta l'accordo proposto non può essere omologato, sicchè diventa superflua ogni considerazione e valutazione nel merito dell'OCI, il quale deve solo relazionare al giudice sull'esito della votazione e sul mancato raggiungimento della maggioranza. Ciò non toglie che lìOCI possa egualmente fare sue valutazioni sulla idoneità e fattibilità del piano, che rimangono considerazioni di contorno.
      Zucchetti SG Srl