Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Accordo di composizione, finanza esterna e privilegi

  • Francesco Ballardini

    Ferrara
    21/06/2018 10:54

    Accordo di composizione, finanza esterna e privilegi

    Sono un OCC che deve attestare la fattibilità di un piano ex art. 9 comma 2 l. 3/2012.
    I creditori sono chirografari e privilegiati; tra i privilegiati quello che prevarrebbe è un professionista con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.
    L'unica attività che il debitore mette a disposizione dei creditori, condizionatamente all'omologazione dell'accordo, è una somma versata da un parente(finanza esterna).
    Il debitore non è proprietario di beni, salvo un'autovettura, che però non intende liquidare perchè gli occorre per lavoro.
    Il piano prevede:
    1) pagamento del credito IVA al 100%
    2) pagamento del professionista, dotato di privilegio ex art. 2751 bis n. 2) c.c., al 100%;
    3) pagamento di tutti gli altri creditori, privilegiati e chirografari, in una percentuale di circa il 10%.
    Analizzando il piano emerge che:
    a) il credito IVA è stato giustamente soddisfatto al 100%;
    b) trattandosi unicamente di finanza esterna, che non entra nel patrimonio del debitore se non dopo l'omologa, i privilegi giustamente non sono stati considerati e creditori sono tutti parificati;
    c) il pagamento del professionista al 100% è giustificato dal fatto che ex art. 7 l. 3/2012, il valore dell'autovettura, che non viene venduta, è pressochè pari al credito del professionista, per cui al professionista viene riconosciuto il privilegio per un importo pari al valore dell'autovettura.
    A questo punto chiedo cortesemente un Vostro parere circa l'ammissibilità del procedimento di riconoscimento del privilegio in favore del professionista.
    A mio avviso non è ammissibile perchè il privilegio sussiste se il bene viene venduto e nel caso di specie l'autovettura non viene venduta; la soluzione che proporrei sarebbe quella di inserire nel piano una classe di creditori aventi credito per prestazioni professionali, ma pur sempre chirografari.
    Grazie per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/06/2018 20:20

      RE: Accordo di composizione, finanza esterna e privilegi

      Posto, per un verso che il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. ha natura generale sui mobili e, per altro verso, che l'unica attività messa a disposizione dei creditori è una somma proveniente da terzi, riteniamo che il debitore possa classare i creditori come crede. Già è dubbio se, nella carenza normativa in proposito, il debitore possa dividere i creditori in classe a discrezione sua e dell'organismo di composizione della crisi, oppure se sia tenuto al rispetto delle norme dettate in materia concordataria (sul punto ci siamo espressi due giorni fa riportando anche una sentenza del Trib. Ascoli del 30.4.2014,, ma quando, come nel caso, si discute di finanza esterna ci sembra pacifico che il debiore non sia tenuto al rispetto delle regole concordatarie e della graduazione.
      Zucchetti SG srl