Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Come trattare il credito del difensore in un piano del consumatore

  • Lorena Marcugini

    Foligno (PG)
    04/07/2019 23:56

    Come trattare il credito del difensore in un piano del consumatore

    Buonasera, sottopongo alla vostra cortese attenzione la seguente situazione che mi vede nominata dal Tribunale quale OCC dove il debitore ha richiesto di essere ammesso alla procedura del piano del consumatore per debiti inerenti il mancato pagamento di due effetti cambiari - il cui creditore ha attivato azione esecutiva immobiliare dove già risulta pubblicato il primo avviso di vendita - ed un mutuo ipotecario il cui istituto di credito si è insinuato nella procedura esecutiva. Presa visione degli atti e della situazione debitoria dell'indebitato ed esperite le varie formalità necessarie, ho provveduto a richiedere ai difensori dei creditori e del debitore la precisazione del loro credito. Il legale del difensore mi ha trasmesso solo una nota spese - non accompagnata da mandato professionale sottoscritto dal debitore - ove risultano evidenziati onorari per l'opposizione a decreto ingiuntivo e per la difesa in seno alla procedura esecutiva oltre che l'onorario per la redazione della domanda di accesso alla procedura di cui alla legge 3/12. La mia domanda è la seguente. Premesso che considererò prededucibili i soli compensi per la domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento, ma come dovrò considerare ai fini del piano del consumatore gli onorari inerenti l'opposizione a decreto ingiuntivo e alla difesa nella procedura esecutiva in corso? 1) dovrò ammetterli interamente? 2) possono essere falcidiati alla stessa stregua del creditore ipotecario sino ai limiti del valore dell'immobile oggetto di esecuzione e del creditore cambiario? 3) Vanno comunque ammessi ancorché non provati e privi di mandato professionale? Ringrazio sin d'ora per il supporto che mi saprete fornire. Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/07/2019 18:24

      RE: Come trattare il credito del difensore in un piano del consumatore

      E' bene partire dal credito ipotecario per ricordare che, ai sensi dell'art. 7 della legge 3 del 2012 è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo del valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli o.c.c. Lei quindi, per poter ridurre il credito ipotecario nei limiti della capienza del bene immobile gravato deve primariamente effettuare tale attestazione, dopo di che può degradare al chirografario la parte eccedente il valore dell'immobile.
      Questo principio vale, come risulta dalla norma richiamata, per tutti i crediti prelatizi, anche quindi per i crediti privilegiati, solo che nella specie il possibile privilegio dei crediti del professionista è quello di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., di carattere generale e mobiliare, per cui la valutazione di cui all'art. 7 dovrebbe riguardare l'intero complesso mobiliare, con la conseguenza che se non vi sono beni mobili il credito va integralmente degradato al chirografo e, comunque, passa al chirografo, per la parte non capiente.
      Fatte queste precisazioni, si può passare ai crediti del professionisti. Data per scontata la parte prededucibile, per la parte concorsuale è chiaro che tali crediti devono risultare esistenti dalla documentazione del debitore, essendo la completezza della stessa un requisito di ammissibilità alla procedura (art. 7, co. 2, lett. d). Se vi è stata una difesa in giudizio, sia esso cognitorio che esecutivo, del debitore, sovraindebitato, sicuramente vi deve essere un mandato, che essendo rilasciato a margine o in calce dell'atto di partecipazione o introduttivo dei giudizi non trova tra le carte del debitore; può chiedere informazioni e integrazione probatoria all'avvocato. Una volta accertato che è stato rilasciato il mandato, il credito del difensore o risulta da un preventivo accettato oppure va determinato in base alle tariffe, ed anche in questo, ossia per la quantificazione del credito può chiedere la collaborazione del difensore.
      Il credito risultante va collocato, come si diceva, tra i privilegiati mobiliari (a meno che non risulti dalla attestazione di cui sopra che non esistono beni mobili su cui soddisfare tale credito) per qualsiasi attività svolta. Lei sottolinea che le prestazioni del legale hanno riguardato sia la fase cognitoria della opposizione a decreto ingiuntivo sia la fase esecutiva promossa dal creditore, ma questa distinzione è rilevante per l'attribuzione del privilegio alle spese giudiziarie della controparte, nel mentre per quanto riguarda il proprio legale, il privilegio che assiste il suo credito è legato al mandato intercorso, indipendentemente dall'oggetto della prestazione.
      Zucchetti SG srl