Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

RICOSTRUZIONE SITUAZIONE DEBITORI

  • Marcello Carone

    TARANTO
    15/03/2019 16:00

    RICOSTRUZIONE SITUAZIONE DEBITORI

    Buongiorno, nel caso in cui vi sia una mancata risposta dei creditori di una procedura di sovraindebitamento dopo aver ricevuto richiesta ufficiale via pec inviata dall'occ per la quantificazione e natura del credito da loro vantato, come bisogna procedere per la ricostruzione della debitoria e la verifica della veridicità dei dati. L'eventuale opposizione del creditore una volta depositata la proposta può non essere accolta per mancanza di risposta nei tempi d'indagine e preparazione della proposta stessa.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/03/2019 11:53

      RE: RICOSTRUZIONE SITUAZIONE DEBITORI

      Sarebbe bene, quando si parla di sovraindebitamento, specificare la procedura che interessa perché la citata situazione è il presupposto per un accordo di ristrutturazione, di un piano del consumatore o della liquidazione del patrimonio, che sono tre procedure rette da norme parzialmente diverse.
      Nel caso, pensiamo di poter escludere la liquidazione del patrimonio, per cui potrebbe trattarsi di accordo di ristrutturazione o di piano del consumatore. In entrambi i casi, la lett. d) del comma secondo dell'art. 7 l. n. 3 del 2012 richiede, quale condizione di ammissibilità della procedura, che il debitore abbia fornito documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. nel caso di accordo, inoltre il comma terzo dell'art. 9 richiede che il debitore che svolge attività d'impresa depositi anche le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale, e il comma 3bis dello stesso articolo prevede che alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contenente, tra l'altro, (lett. e) "il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria".
      Questo quadro di attenzioni dedicate dal legislatore alla documentazione che il sovraindebitato deve presentare evidenzia come anche la situazione debitoria dell'assistito dall'OCI deve essere ricercata nella documentazione da lui presentata e che la richiesta ai creditori di indicare i loro crediti può essere solo di supporto all'opera dell'OCI, per cui l'inerzia nel rispondere non pregiudica in alcun modo i creditori nei comportamenti successivi, che si tratti del voto o delle contestazioni di cui parla l'art. 12 negli accordi o delle contestazione sulla fattibilità di cui parla l'art. 12bis per il piano del consumatore.
      Zucchetti SG srl .
      • Marcello Carone

        TARANTO
        18/03/2019 19:54

        RE: RE: RICOSTRUZIONE SITUAZIONE DEBITORI

        Premesso che si tratta di accordo di ristrutturazione, il mio dubbio nasce dalla difficoltà di interpretazione dell'art. 15 comma 5 che impegna l'Occ ad "assumere ogni iniziativa funzionale per la predisposizione del piano...." Pertanto se la documentazione presentata dal debitore è incompleta o reca importi non aggiornati diventa compito dell'OCC procedere alla ricostruzione della debitoria e ricostruire tutti i saldi? Inoltre se il creditore non risponde e il debitore non collabora si può ritenere pacificamente la documentazione incompleta?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/03/2019 19:37

          RE: RE: RE: RICOSTRUZIONE SITUAZIONE DEBITORI

          La norma di cui al quinto comma dell'art. 15 l. n. 3 del 2012 da lei richiamata, secondo cui "L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso" ha carattere generale ed indica le direttive da seguire, ma poi queste vanno calate nel caso concreto. Nel suo caso, se abbiamo ben capito il debitore non dispone di una documentazione completa e tanto meno affidabile per cui per cui questi, pur con la sua collaborazione, non è in grado di depositare l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute come richiesto dal secondo comma dell'art. 9; a noi pare che l'aver lei scritto ai creditori ed aver esaminata la documentazione presentata esaurisca il suo compito, in quanto altre iniziative funzionali alla predisposizione del piano dovrebbero consistere nella ricostruzione della contabilità del debitore, che non crediamo sia tenuto a fare dal momento che l'iniziativa per la presentazione della domanda è esclusiva del debitore, col quale l'OCI può coadiuvare nella predisposizione del piano e può attestare i dati nello stesso indicati (cfr. art. 15, sesto comma) ecc., per cui non ci sembra che possa sostituirsi al debitore nella ricostruzione della contabilità. Ovviamente questi sono i compiti cui, a nostro avviso, l'OCI è tenuto, ma nella libertà di assumere ogni altra iniziativa funzionale si può far rientrare anche la ricostruzione della contabilità, che di certo non gli è impedita.
          Zucchetti SG Srl