Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Accordo del debitore - Terzi garanti non escussi

  • Andrea Vallese

    Alba Adriatica (TE)
    28/05/2019 14:01

    Accordo del debitore - Terzi garanti non escussi

    Buon giorno. Chiedo una vostra riflessione su come comportarsi in presenza di una proposta di accordo del debitore in cui sono presenti garanzie di terzi (nel caso di specie una Confidi, ma potrebbe trattarsi di qualsiasi altro fidejussore o garante solidale) che non sono state ancora escusse alla data di presentazione della proposta. Nel caso di specie si è in presenza di un contratto autonomo di garanzia con escussione "a prima richiesta" pari al 50% del debito. A parere dello scrivente il debitore dovrebbe interessare anche il terzo garante affinche questi possa eventualmente contestare la convenienza dell'accordo ex art. 12, comma 2, secondo periodo. Si pongono tuttavia dubbi sulla loro partecipazione al voto. Non è chiaro se, nella proposta che si intende avanzare, il debitore dovrebbe includere la Confidi non escussa tra i creditori limitamentente al credito garantito. Il debitore vorrebbe infatti proporre al debitore principale (una banca) il versamento del 15% del debito come risultato di una percentuale del 30% sul residuo che rimarrebbe comunque in carico alla banca in caso di escussione (ossia 30% in chirografo sul 50% che non trova garanzia del terzo) e parallelamente vorrebbe offrire alla Condifi la medesima percentuale del 30% al fine di evitare le azioni di regresso. Se al contrario tale proposta non fosse ammissibile ritenendo la qualifica di creditore solo in capo al debitore principale (la banca) si chiede se l'accordo avrebbe poi effetti estintivi sul credito di rilalsa del terzo garante
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/05/2019 20:15

      RE: Accordo del debitore - Terzi garanti non escussi

      La banca A- che per un evidente error calami lei qualifica come debitore e non come creditore principale- non avendo al momento ancora escusso la garanzia data dal terzo C, vanta nei confronti del debitore principale B il credito quantificabile alla data della presentazione della domanda, senza tenere conto della fideiussione. Ammetiamo che questo credito ammonti a 100, è a questo importo che deve essere riferita la percentuale che B offre con l'accordo ai suoi creditori; questo accordo, a norma del terzo comma dell'art. 11 l. n. 3 del 2012, "non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso" e, inoltre, tale accordo, una volta omologato, è, come precisa il terzo comma dell'art. 12 stessa legge, "obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all' articolo 10, comma 2" .
      Da tanto discende che la banca A, che aderisca o meno all'accordo, ha diritto ad avere dal debitore principale B la percentuale promessa calcolata sull'intero suoi credito e a recuperare il restante presso il fideiussore C, fino ad integrale copertura del suo credito. Nel suo caso, peraltro, essendo la fideiussione limitata al 50% del credito e offrendo il debitore la percentuale di pagamento del 30% non si corre il rischio di superare il tetto massimo del credito, giacchè la banca A percepirebbe da B 30- pari al 30% del sull'intero debito ipotizzato essere 100- e otterrebbe 50 dal fideiussore C, per un totale di 80. Quest'ultimo, a sua volta, non potrebbe agire in rivalsa o regresso o altro (visto che si tratta di fideiussione autonoma) verso B, in quanto questi ha pagato il suo debito ed è esdebitato.
      Le cose andrebbero diversamente, ma per la banca e il garante, ma non per il debitore, nel caso di escussione antecedente alla procedura, perché, in tal caso, A percepirebbe 50 dal fideiussore e parteciperebbe all'accordo per 50, il cui 30% corrisponde a 15, per cui la banca otterrebbe in totale 65; a sua volta C parteciperebbe all'accordo per 50 sborsate e riceverebbe altre 15 da B, con il risultato che B pagherebbe sempre 30, solo che tale somma sarebbe diversamente distribuita rispetto all'ipotesi precedente.
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Vallese

        Alba Adriatica (TE)
        29/05/2019 12:13

        RE: RE: Accordo del debitore - Terzi garanti non escussi

        Buon giorno. Ringrazio sentitamente per la celerità della risposta.

        Prendo atto delle condizioni richiamate nei due scenari "con escussione" e "senza escussione" come possibili anteriormente alla presentazione della proposta di accordo.

        Seguo alle precisazioni fornite nello scenario "senza escussione" per rilevare come avete segnalato che il fidejussore (nel nostro caso la Confidi) non potrebbe esercitare alcuna azione di rivalsa o regresso o altro in quanto l'omologa dell'accordo e la connessa esdebitazione nei confronti della creditore principale (la Banca) produrrebbe l'estinzione del rapporto alla base del rapporto di garanzia.

        Mi sembra di aver capito che ciò derivi dal fatto che nel contratto autonomo di garanzia mancherebbe il requisito dell'"accessorietà della garanzia" ma la questione non mi è molto chiara. Potete fornire qualche supporto argomentativo in più.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/05/2019 19:23

          RE: RE: RE: Accordo del debitore - Terzi garanti non escussi

          Non è l'autonomia della fideiussione che rileva quanto il fatto che il debitore di 100 che offre un concordato o un accordo di composizione ai crediti impegnandosi a pagare il 30%, con il pagamento delle 30 promesse viene esdebitato del residuo debito non è tenuto a pagare altro. Al contrario, se dovesse rimborsare il fideiussore escusso dal creditor principale pagherebbe una somma ulteriore che pur avendo già assolto il suo debito.
          Mutatis mutandis, è lo stesso sistema fallimentare di cui agli artt. 61 e segg., non a caso richiamati nel concordato dall'art. 169, e cioè , se l'escussione avviene prima dell'apertura della procedura, il creditore principale può insinuare soltanto il credito residuo, detratto quanto ricevuto, perché, a sua volta il fideiussore solvens può insinuare in rivalsa quanto sborsato; se invece il fideiussore paga dopo il fallimento del debitore, il crediore garantito mantiene intatta l'insinuazione fatta fin quando non viene integralmente soddisfatto, e il fideiussore che ha parzialmente estinto il creuto garantito, non può insinuarsi al passivo, proprio perché il sistema vuole che venga prima soddisfatto il creditore principale epoi, se vi è spazio il fideiussore.
          Zucchetti SG srl
          • Andrea Vallese

            Alba Adriatica (TE)
            29/05/2019 19:36

            RE: RE: RE: RE: Accordo del debitore - Terzi garanti non escussi

            Ringrazio sentitamente per le ulteriori precisazioni.