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Credito Iva ante procedura e versamenti Iva trimestrale

  • Lorenzo Lorini

    Firenze
    30/01/2018 14:38

    Credito Iva ante procedura e versamenti Iva trimestrale

    Buongiorno,
    una società dichiarata fallita a gennaio 2016 presentava un credito Iva ante procedura di circa 18.000 euro, che è stato riportato nella dichiarazione Iva 74-bis e nella dichiarazione annuale Iva 2017. Nel 2016 non vi sono state altre operazioni ai fini Iva, mentre nel 2017 è maturato un ulteriore credito di euro 50.
    A inizio anno 2018 sono stati venduti alcuni beni mobili, generando Iva a debito per circa 7.000 euro.
    1) In molti interventi su questo forum è stata sottolineata la "pericolosità" di utilizzare in compensazione verticale (Iva a Iva) il credito ante procedura, per compensare l'Iva a debito sulle fatture di vendita.
    In considerazione del fatto che:
    - come debiti erariali ante procedura, vi è solo una ritenuta non pagata, per cui Agenzia Entrate si è già insinuata al passivo;
    - che il credito deriva in gran parte dal riporto di un credito maturato nel 2014, per cui Agenzia Entrate ha già erogato un rimborso parziale alla Curatela (rimborso richiesto in dichiarazione, quando la società era ancora in bonis);
    - che la società ha chiuso le ultime 3 dichiarazioni Iva a credito,
    potrebbe essere una soluzione richiedere a rimborso tale credito, non utilizzabile comunque in compensazione orizzontale/verticale, in sede di dichiarazione Iva 2018 di prossima redazione?
    2) Nel caso in cui fossero presenti altri crediti prededucibili ancora da sostenere e l'attivo non fosse ancora sufficiente a garantirne il soddisfacimento, come comportarsi per il pagamento dell'Iva del primo trimestre 2018 alla scadenza del 16.05.2018, anch'essa credito prededucibile?
    In caso di ritardato pagamento, verranno comunque applicate sanzioni?
    Grazie della Vostra cortese attenzione e cordiali saluti.
    • Lorenzo Lorini

      Firenze
      21/02/2018 18:00

      RE: Credito Iva ante procedura e versamenti Iva trimestrale

      Buonasera,
      sono in attesa di un Vostro gentile riscontro in merito.
      Grazie ancora e cordiali saluti.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        25/02/2018 11:25

        RE: RE: Credito Iva ante procedura e versamenti Iva trimestrale

        Nella situazione descritta nel quesito si intersecano due problematiche, e ci pare che fortunatamente la seconda risolva la prima:
        - la prima è la "pericolosità" dell'utilizzo in compensazione verticale del credito IVA ante procedura
        - la seconda è l'obbligo di graduazione in ordine di privilegio dei crediti prededucibili.

        Per quanto riguarda l'utilizzo in compensazione verticale, ovvero all'interno delle liquidazioni periodiche, del credito IVA maturato ante procedura, ben sappiamo che esiste il rischio che, emergendo in futuro debiti erariali sempre ante procedura, tale credito IVA risulti essere diminuito o scomparso per compensazione ex art. 56 l.fall., e quindi ci si trovi ad aver utilizzato in compensazione un credito inesistente.

        La fattispecie concreta descritta nel quesito appare in realtà così "tranquilla" che forse si potrebbe, con una valutazione di convenienza, decidere di correre il rischio e non versare l'IVA a debito maturata in corso di procedura, appunto riportando nella liquidazione periodica il credito riportato a nuovo da prima del fallimento. La possibilità che si verifichi quanto qui sopra esposto, ancorché minima, permane però comunque, e si tratta di una decisione certamente delicata.


        Ma, come anticipato, affrontare la seconda problematica risolve la prima, dato che:
        - come già indicato in altre risposte su questo Forum, il debito per IVA da liquidazione periodica sorto in corso di procedura è comunque un debito in prededuzione, "sorto in occasione o in funzione della procedura concorsuale", soggetto quindi alle disposizioni dell'art. 111-bis l.fall.
        - tale articolo, all'attuale quarto comma, stabilisce che "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo é presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti"
        - siccome nel caso in esame l'attivo, al momento, potrebbe NON essere sufficiente a soddisfare tutti i creditori prededucibili, e il privilegio del credito dell'Erario per IVA non è ai primissimi posti nell'ordine dei privilegi, tale pagamento fuori del riparto non è possibile
        - di conseguenza, siccome il credito IVA ante procedura è credito della massa, può essere chiesto a rimborso e quindi destinato al pagamento in primo luogo dei debiti concorsuali, ci pare che la richiesta di rimborso sia un passaggio obbligato, per non rischiare di utilizzare tale attivo violando l'ordine dei privilegi nel pagamento, appunto, dei debiti prededucibili.


        Dato che l'omissione del versamento consegue a una precisa disposizione di Legge, per la tardività non potranno essere irrogate sanzioni.

        Siccome, un po' per gli automatismi delle procedure dell'Agenzia delle Entrare, un po' per la peculiarità della problematica concorsuale e il fatto che delle stessa non si è occupato alcun documento dell'Agenzia, non ci sentiamo di escludere che l'irrogazione avvenga e se ne debba poi contestare la correttezza, si potrebbe forse dare comunicazione all'Agenzia del comportamento tenuto e delle motivazioni dello stesso, per cercare di minimizzare tale rischio.
        • Lorenzo Lorini

          Firenze
          26/02/2018 08:17

          RE: RE: RE: Credito Iva ante procedura e versamenti Iva trimestrale

          Grazie mille del Vostro preziosissimo aiuto.
          Ricapitolando, mi pare di comprendere che il rimborso appare come una soluzione coerente, al fine di evitare i rischi che contraddistinguono la compensazione, anche verticale, del credito Iva, a maggior ragione in caso di insufficienza di attivo nei riguardi dei crediti prededucibili.
          Tale soluzione appare altrettanto coerente e percorribile anche nel caso di attivo capiente nei riguardi di crediti prededucibili da sostenere, ivi inclusa l'Iva a debito maturata in conseguenza della vendita dei beni?
          Grazie ancora e cordiali saluti.
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            26/02/2018 11:56

            RE: RE: RE: RE: Credito Iva ante procedura e versamenti Iva trimestrale

            In caso di capienza la questione diviene più delicata, perché entrano in gioco valutazioni soggettive del Curatore:

            - se, come abbiamo già scritto, egli ritiene la complessiva posizione fiscale dell'impresa fallita sufficientemente "tranquilla", così da fargli escludere la futura emersione di debiti ante procedura, allora, in presenza di attivo presumibilmente sufficiente al pagamento di tutte le prededuzioni, la strada della compensazione verticale appare percorribile

            - ma se, e si tratta evidentemente della maggioranza dei casi, tale "tranquillità" non è così forte, allora la strada della richiesta di rimborso rimane comunque la più prudente, anche in presenza di attivo capiente.


            In caso di capienza di attivo, e di disponibilità liquide sufficienti, entra poi in gioco la valutazione della portata del termine "possono" contenuto nel già citato attuale quarto comma dell'art. 111-bis l.fall.: "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti"; infatti:

            - se si ritiene che si tratti di una mera facoltà, della quale il Curatore è completamente libero di avvalersi, allora egli può "rinviare" il pagamento di qualsiasi debito prededucibile al primo riparto parziale, non rispettando quindi nemmeno la scadenza per il versamento dell'IVA periodica

            - se invece si ritiene che il dovere di correttezza che il Curatore comunque ha, stante anche la sua qualifica di pubblico ufficiale, trasformi quel "possono" in "qualora vi siano scadenze precise, debbono", allora disponendo delle risorse necessarie è suo dovere non solo versare l'IVA, ma farlo alla scadenza prevista dalla legge.

            Personalmente propendiamo per questa seconda posizione.
            • Lorenzo Lorini

              Firenze
              26/02/2018 11:58

              RE: RE: RE: RE: RE: Credito Iva ante procedura e versamenti Iva trimestrale

              Grazie ancora del Vostro preziosissimo aiuto!!!
              • Lorenzo Lorini

                Firenze
                11/02/2019 12:35

                Credito iva finale e chiarimenti su piano di riparto

                Buongiorno,
                riprendo la discussione in questione poiché per lo stesso fallimento si sono concluse le procedure di liquidazione dell'attivo e sono in procinto di avviare le procedure di chiusura (rendiconto finale, liquidazione compenso Curatore, piano di riparto finale, ecc.). Premetto che l'attivo finale è composto da:
                - ricavato vendite beni mobili per circa 30.000 euro;
                - rimborso crediti Iva di origine ante-fallimento per circa 30.000 euro, enunciati nei precedenti interventi della presente discussione.
                L'attivo ricavato dalla procedura permetterà di pagare il compenso del Curatore, i compensi in prededuzione dei professionisti che hanno assistito la Curatela (appena liquidati dal Giudice Delegato), i lavoratori subordinati e parte dei professionisti che si sono insinuati al passivo per importi in privilegio.
                Avrei pertanto bisogno di alcuni chiarimenti in merito alla presentazione del rendiconto e alla stesura del prossimo piano di riparto finale.

                1) Dal pagamento del compenso del Curatore, dei compensi in prededuzione ai professionisti che hanno assistito la Curatela e dal pagamento parziale dei professionisti che si sono insinuati al passivo per prestazioni precedenti al fallimento, deriverà un credito Iva presumibilmente compreso tra 2.000 e 4.000 euro circa.
                Sto valutando come procedere con tale futuro credito, quindi se chiederne l'abbandono al Comitato dei Creditori e al Giudice Delegato o procedere con un'eventuale cessione, o attendere un eventuale ulteriore rimborso.
                Non credo vi siano dubbi sulla natura endo-procedimentale del credito Iva che deriverà dalle fatture del Curatore e dei professionisti in prededuzione (circa la metà del presunto credito Iva totale).
                Ho invece alcuni dubbi sul credito Iva che deriverà dal pagamento dei professionisti insinuati al passivo per prestazioni antecedenti al fallimento.
                Premesso che mi pare opportuno seguire le Vs. importanti indicazioni successive alla recente pronuncia della DRE del Veneto e della Risoluzione 127/2008, quindi scorporando Iva e CAP dall'importo che sarà pagato loro, come si qualifica tale credito Iva? Endo-procedimentale o ante-fallimento?
                Ovviamente la natura di tale credito potrebbe influenzare il giudizio (e il prezzo) di eventuali società finanziarie interessate al medesimo.
                Nel caso la natura di questo credito fosse ante-fallimento, in considerazione del fatto che ho già ricevuto rimborsi Iva ante-fallimento per euro 30.000, come enunciato nei precedenti interventi di questa discussione, e dell'importo del credito Iva futuro, come suggerireste di comportarsi sulla gestione di tale credito finale (cessione, attendere un ulteriore rimborso - soluzione magari troppo dilatoria - o abbandono)?
                Stante la prossima scadenza della relazione semestrale a marzo, consigliereste di presentare comunque il rendiconto finale, con possibilità di riservarsi la decisione sull'utilizzo del credito Iva suddetto, da indicare nel piano di riparto successivo? Oppure di attendere a presentare il rendiconto finale e presentare al momento solo la relazione semestrale?

                2) Per quanto concerne il successivo riparto finale, riguardo ai crediti di lavoratori subordinati, premesso che in sede di esame dello stato passivo avevo già provveduto a calcolare rivalutazioni e interessi pre-fallimentari, intenderei procedere come di seguito:
                - calcolare gli interessi post-fallimentari sugli importi per cui Inps si è surrogato, dalla data di erogazione da parte del Fondo di Garanzia e fino al piano di riparto;
                - calcolare gli interessi post-fallimentari sulle somme diverse da quelle per cui Inps si è surrogato, dalla data del fallimento e fino alla data del piano di riparto.
                E' corretto secondo Voi?
                Gli interessi post-fallimentari su crediti da lavoro devono essere calcolati applicando il tasso legale all'importo insinuato allo stato passivo o anticipato dal Inps? Oppure vi sono accortezze particolari da applicare?

                Grazie per il Vs. prezioso aiuto e cordiali saluti.
                • Lorenzo Lorini

                  Firenze
                  25/02/2019 08:38

                  RE: Credito iva finale e chiarimenti su piano di riparto

                  Buongiorno,
                  rimango in attesa di un Vostro gentilissimo riscontro in merito.
                  Grazie ancora della Vs. gentile collaborazione e cordiali saluti.
                • Roberto Cherchi

                  Gallarate (VA)
                  26/02/2019 19:47

                  RE: Credito iva finale e chiarimenti su piano di riparto

                  Per la prima parte del quesito (IVA su compenso Curatore) segnalo che vi è anche la possibilità di non versare la ritenuta d'acconto all'atto del pagamento del compenso al Curatore, così da liberare maggiori risorse da distribuire ai creditori e chiudere il fallimento entro il 31.12. A febbraio dell'anno successivo fare la dichiarazione IVA e utilizzare il credito IVA derivante dalla suddetta fattura in compensazione per versare le relative ritenute d'acconto con ravvedimento operoso.
                  Noi la usiamo con i dovuti accorgimenti: importi contenuti (tale per cui un'eventuale cessione del credito IVA sarebbe poco profittevole) e con pagamento del compenso a ridosso di fine anno.
                  Buon lavoro
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  02/03/2019 18:21

                  RE: RE: Credito iva finale e chiarimenti su piano di riparto

                  Abbiamo già scritto che la soluzione del versamento delle ritenute con ravvedimento operoso, utilizzando il credito IVA generato dalla medesima fattura, è certamente conveniente e nella sostanza non rischioso, ma ci lascia molto perplessi che un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni programmi scientemente di violare la legge, sanando poi tale violazione in un momento successivo.

                  Ci rendiamo conto che è una posizione decisamente rigorosa, ma proprio quando siamo a ridosso di fine anno preferiamo chiedere l'emissione dalla fattura ai destinatari dei pagamenti entro il 31/12, ed effettuare il pagamento nel primi giorni dell'anno successivo: presentando la dichiarazione IVA subito il primo febbraio, il credito IVA è utilizzabile per il versamento delle ritenute in compensazione, il 16/2, anche qualora l'importo richiedesse l'apposizione del visto di conformità e il rispetto del termine stabilito dall'ultima parte del primo comma dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/03/2019 18:13

      RE: Credito Iva ante procedura e versamenti Iva trimestrale

      Il credito IVA derivante dalle fatture del Curatore e dei professionisti della procedura è certamente endoconcorsuale.

      Quello derivante dalle fatture emesse a seguito del riparto, poiché la sua "causa genetica" è anteriore al fallimento è da considerare ante procedura, ma se è già stato erogato un rimborso di credito ante procedura, ciò significa che non vi sono credito dell'Erario con i quali esso possa compensarsi, quindi è anch'esso certo, liquido ed esigibile.


      Su attesa del rimborso, cessione o abbandono la decisione dipende da una serie di valutazioni da fare caso per caso; stante l'importo esposto nel quesito, e subordinando il nostro parere al giudizio degli organi della procedura trattandosi di una valutazione di merito, osserviamo comunque che:

      - attendere il rimborso evidentemente è la soluzione che massimizza le entrate, ma allunga i tempi della procedura, perché non si tratta di un giudizio in corso e quindi non può essere chiusa la procedura fino alla riscossione; dato l'importo non ci parrebbe la soluzione migliore

      - abbandonarlo ha le conseguenze esattamente opposte: velocità massima, ma nessun attivo per i creditori

      - la cessione richiede di esperire la procedura competitiva, e potrebbe essere un tentativo da fare prima dell'abbandono: i tempi sono relativamente brevi e il sacrificio economico non dovrebbe essere rilevante; se non si trovassero offerenti, si potrebbe successivamente proporre l'abbandono, rimettendo la valutazione al Comitato dei Creditori.


      Il rendiconto finale deve esser presentato quando è stato interamente realizzato l'attivo, quindi la questione è da risolvere prima della predisposizione di esso.

      Per quanto riguarda il riparto ai dipendenti e all'INPS per surroga:
      - è dovuta la rivalutazione monetaria dovrebbe dalla data di maturazione del credito all'esecutività dello stato passivo
      - sono dovuti gli interessi legali dalla maturazione del credito al pagamento, sia che esso avvenga a favore del dipendente, sia che avvenga a favore dell'INPS.