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Tassazione cedolare secca immobile del socio fallito acquisito alla procedura

  • Giulia Pettinato

    Bologna
    31/01/2024 10:33

    Tassazione cedolare secca immobile del socio fallito acquisito alla procedura

    Buongiorno,

    la dichiarazione di fallimento di una società di persone ha prodotto, come disposto dall'art. 147 LF, il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.
    Questi ultimi risultavano proprietari di un immobile, acquisito all'attivo del fallimento, sul quale era prendente un contratto di locazione con applicazione della cedolare secca.
    Il curatore, come disposto dall'art. 80 LF, è subentrato nel contratto percependo i canoni di affitto a decorrere dalla data di pronuncia della dichiarazione di fallimento.
    Con riguardo a quanto sopra, si richiede se il curatore sia tenuto a versare l'imposta sostitutiva derivante dall'applicazione del regime della cedolare secca o se, secondo quanto indicato dall'art. 183 TUIR, il curatore è chiamato a versare la sola eventuale imposta derivante dal reddito d'impresa, rimanendo pertanto l'imposta relativa alla cedolare secca in capo al fallito.

    nel ringraziarvi,

    porgo Cordiali saluti.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/02/2024 08:16

      RE: Tassazione cedolare secca immobile del socio fallito acquisito alla procedura

      Per quanto riguarda il fallimento delle persone fisiche e delle società di persone, l'art. 5 del D.P.R. 322/1998, stabilisce:

      - al I comma, che "In caso di liquidazione ..., di società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi ... e di imprese individuali, il liquidatore ... presenta ...la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento ... Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa"

      - e al IV comma che "Nei casi di fallimento ... le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore ... Il reddito d'impresa, di cui al comma 1 dell'articolo 183 del testo unico delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore o dal commissario liquidatore ... In caso di fallimento ... di imprese individuali o di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, il curatore ... contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui si e' chiuso il procedimento concorsuale".

      I redditi da locazione di immobili personali dei soci della società fallita non fanno parte del reddito d'impresa, quindi non riguardano il Curatore, che non li deve né dichiarare né tantomeno preoccuparsi del versamento delle relative imposte.


      Ciò premesso in linea generale, per la cedolare secca è però corretto, come è stato fatto nel quesito, porsi il problema se la stessa segua le regole delle imposte sui redditi o meno, nel quale secondo caso, essendo sia il reddito da locazione degli immobili personali dei soci sia il ricavato dalla vendita degli stessi acquisiti all'attivo fallimentare, essa potrebbe essere considerata "passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni" di proprietà dei soci, a carico della procedura a norma dell'art. 42 l.fall. (ovvero dell'art. 142 CCII).


      Purtroppo non ci risultano né disposizioni né documenti di prassi che affrontino il problema, non siamo quindi in grado di dare una risposta certa.
      Non possiamo quindi che cercare una risposta direttamente nella norma che istituisce e regolamenta la cedolare secca (art. 3 del D.Lgs. 23/2011):

      - Il comma 2 stabilisce che "il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo ... può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione", quindi si tratta non di imposta sui redditi ma di imposta sostitutiva, e non solo delle imposte sui redditi ma di tributi che, in assenza di opzione per tale regime, sarebbero certamente stati considerati costi della procedura

      - il comma 4 stabilisce che "Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi": se fosse imposta sostanzialmente equiparata alle imposte sui redditi, tale rinvio non sarebbe stato necessario

      - il comma 7, stabilisce che "Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)"; ancora: se fosse stata considerata imposta sui redditi comunque a essa sostanzialmente equiparata, l'inclusione così disposta non sarebbe stata necessaria.

      In conclusione, pur senza essere sicuri della correttezza di tale conclusione, riteniamo che la cedolare secca sui redditi da immobili attratti all'attivo fallimentare possa essere considerata costo della procedura ex art. 42 l.fall. (o art. 142 CCII), perché non così "vicina" alle ordinarie imposte sui redditi da ritenerla attratta alla disciplina generale di cui all'art. 183 TUIR..

      Come sempre in casi come questi, l'unica risposta certa può giungere solo in risposta a un rituale interpello, che quindi non possiamo che suggerire.