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Fatturazione cessione bene appreso per effetto di accordo transattivo

  • Mattia Pedrini

    BOLOGNA
    24/03/2024 17:17

    Fatturazione cessione bene appreso per effetto di accordo transattivo

    Spett.le Forum,
    rappresento la seguente fattispecie, richiedendo cortesemente un Vostro autorevole parere in merito.
    Nelle more del periodo d'imposta 2022, la società - posta in liquidazione giudiziale nel maggio 2023 - cede un proprio automezzo ad una persona fisica, emettendo regolare fattura di vendita. La cessionaria non provvederà mai al pagamento del prezzo alla cedente cosicché, all'esito dei tentativi di recupero esperiti, la Curatela è stata autorizzata a sottoscrivere un accordo transattivo con la debitrice che prevede la retrocessione del veicolo alla Procedura.
    L'automobile, da intendersi quindi appresa alla Liquidazione Giudiziale per effetto dell'intervenuta transazione, verrà quindi posta in vendita con le rituali procedure competitive ex art. 216 CCI, previa approvazione di un supplemento al programma di liquidazione da parte del G.D.
    Il quesito che sottopongo alla Vostra attenzione attiene al trattamento fiscale della cessione: segnatamente, è corretto applicare l'IVA (anche) alla vendita che avverrà in seno alla Procedura? Trattasi, infatti, di bene che ha già scontato l'assolvimento dell'imposta IVA nell'ambito della prima cessione effettuata dalla società in bonis nel luglio 2022 e che, laddove venisse ancora una volta assoggettato ad IVA, creerebbe un debito esigibile in una duplice occasione, a fronte di una detrazione di cui la società ha beneficiato una sola volta (all'atto dell'acquisto).
    Non v'è dubbio che l'applicazione dell'imposta risponderebbe ad un comportamento comunque più prudenziale su cui l'Amministrazione Finanziaria non avrebbe certamente da ridire, ma - anche al fine di rendere più competitivo il tentativo di cessione che verrà bandito - gradirei conoscere un Vostro parere in ordine alla possibilità/opportunità di evitare di assoggettare la cessione ad IVA.
    Grazie.
    • Mattia Pedrini

      BOLOGNA
      29/03/2024 13:01

      RE: Fatturazione cessione bene appreso per effetto di accordo transattivo

      Gent.mi,
      in aggiunta a quanto rappresentato, segnalo che la Sentenza di L.G. è stata trascritta sul veicolo, di cui rimane però formalmente titolare la sola persona fisica, in ragione dell'assenza di necessità di provvedere al preventivo passaggio di proprietà del mezzo (sia il PRA, sia il soggetto delegato alla vendita, mi hanno confermato che l'aggiudicazione in seno alla Procedura potrà avvenire in forza alla sola scrittura privata sottoscritta tra le parti, senza necessità di alcun altra formalità).

      Un cordiale saluto.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      30/03/2024 20:36

      RE: Fatturazione cessione bene appreso per effetto di accordo transattivo

      È necessario distinguere in base alla qualifica della "retrocessione" concordata transattivamente.


      A) Se si è trattato di una nuova cessione, dall'originario cessionario alla società fallita, tale cessione non doveva essere fatturata per mancanza del presupposto soggettivo: l'originario cessionario, divenuto cedente, è infatti persona fisica, quindi tale (retro-)cessione era fuori campo IVA.

      Di conseguenza, quando la società ora in procedura cederà l'auto, avrà due possibilità:

      a) proprio per evitare il doppio assoggettamento a IVA, applicare il c.d. "regime del margine" ex art. 36, del D.L. 41/1995, ovvero assoggettare a IVA solo la differenza, se positiva, fra prezzo di vendita e prezzo di (ri-)acquisto. In tale caso l'IVA così calcolata, ovviamente da considerare IVA a debito, non dovrà essere esposta in fattura, nella quale andrà indicato il prezzo complessivo di vendita e precisato che si tratta di "operazione assoggettata al regime del margine, di cui all'art. 36 del D.L. 41/95"

      b) optare per la cessione con IVA ordinaria, come una cessione ordinariamente soggetta a IVA; in tale caso (da segnalare successivamente, in dichiarazione IVA, con una apposita opzione nel quadro VO) ovviamente vi sarà la duplicazione lamentata nel quesito.


      B) Se invece in sede transattiva non si è concordata una nuova cessione ma una risoluzione della cessione originaria, allora il percorso è completamente diverso.

      Al momento della transazione/risoluzione si applicava l'art. 26 del D.P.R. 633/72 e quindi in tale momento avrebbe potuto essere emessa una nota di credito alle seguenti condizioni:

      - se era decorso meno di un anno della cessione originaria (ipotesi che pare improbabile, se la cessione originaria era di luglio 2022 e la procedura si è aperta a maggio 2023), con applicazione della medesima imposta applicata in sede di cessione (ipotizziamo parte con IVA e parte esente, se la società in procedura ha originariamente detratto solo il 40% dell'IVA pagata in sede di acquisto, come vedremo più avanti)

      - se era decorso più di un anno, la nota di credito avrebbe dovuto essere emessa senza IVA.

      A questo punto la cessione originaria non esiste più, quindi nel momento in cui la società in procedura cederà l'auto dovrà seguire le regole ordinarie stabilite all'art. 19-bis1 e dall'art. 10, I comma, n. 27-quinquies del D.P.R. 633/72 (le medesime applicate in sede di prima cessione, già cennate sopra) e quindi:

      a) fatturare con IVA la parte di imponibile corrispondente a quella sulla quale ha detratto l'IVA all'acquisto:
      - 100% se all'acquisto ha detratto l'IVA integralmente perché commerciante di auto o agente o rappresentante
      - 0% se all'acquisto non ha detratto l'IVA p.es. perché effettua esclusivamente operazioni esenti
      - 40% se all'acquisto ha detratto l'IVA in tale percentuale, a norma dell'art. 19-bis1, lettera "c".
      - una percentuale diversa se la detrazione è avvenuta in misura diversa, per il combinarsi di più situazioni soggettive

      b) fatturare in esenzione da IVA ex art. 10, I comma, n. 27-quinquies il residuo.