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Fatture messe dalla società fallita dopo l'apertura della procedura ed in genere comportamento da tenere in assenza di c...

  • Massimiliano Rossi

    Bolzano (BZ)
    11/10/2023 10:58

    Fatture messe dalla società fallita dopo l'apertura della procedura ed in genere comportamento da tenere in assenza di contabilità

    Si espone quanto segue:
    * Una liquidazione coatta amministrativa è dichiarata il 3 aprile 2023.
    * Per varie vicissitudini il commissario liquidatore ha accettato la carica solo un mese dopo il 2 maggio 2023.
    * L'amministratore della cooperativa in LCA ha emesso diverse fatture elettroniche con data 10 aprile 2023.
    * La cooperativa non teneva la contabilità generale ed IVA dal 2020 ed il commissario ha individuato le fatture emesse e ricevute tramite l'eccesso al portale fatture e corrispettivi.
    * Non è allo stato noto se le fatture emesse siano state saldate
    * Quanto alle fatture ricevute vi è il fondato sospetto che per alcune si tratti di fatture false almeno sotto il profilo soggettivo.
    * L'Art. 144 del codice della crisi "atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale" stabilisce che 1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.
    Si chiede:
    1. le fatture emesse dopo l'apertura della procedura dall'amministratore della cooperativa in LCA "esistono"?
    2. Se si vanno considerate come afferenti al periodo "ante" o "post"
    3. come va considerato il debito IVA che ne consegue?
    4. il commissario liquidatore deve attenersi alle risultanze contabili che nel caso di specie non vi sono o deve ricostruire ai fini IVA la contabilità?
    5. è tenuto agli adempimenti relativi alla LIPE ante se non ancora scaduti?
    6. che scadenze ha relativamente a Lipe, dichiarazione art.74, e dichiarazione IVA dell'anno precedente (i cui termini non erano ancora scaduti alla data di apertura della procedura) considerando l'assenza della contabilità e la necessità di ricostruirla?
    7. è corretto inviare la dichiarazione relativa all'anno precedente in bianco considerata l'assenza di contabilità e le incertezze sulla detraibilità?
    8. considerati i dubbi sulla falsità di alcune fatture ricevute ovvero sula oro effettiva inerenza queste vanno comunque annotate in contabilità rendendo prudenzialmente indetraibile l'IVA?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      24/10/2023 11:41

      RE: Fatture messe dalla società fallita dopo l'apertura della procedura ed in genere comportamento da tenere in assenza di contabilità

      L'art. 144 CCII citato nel quesito ripropone, con variazioni sostanzialmente irrilevanti, l'art. 44 l.fall.; si tratta quindi di conseguenze già ben note.

      Sulla base della norma, e dell'applicazione della "precedente conforme versione" della stessa riteniamo che, poiché le fatture in questione esistono, ma sono inefficaci rispetto ai creditori in linea di principio sia opportuno che il Curatore emetta nota di credito per evitare che gli acquirenti possano usufruire di IVA a credito alla quale non corrisponde IVA a debito a carico della procedura ovvero del fallito.

      Ve però considerato che soggetto legittimato a far valere tale inefficacia è solo il Curatore, che può quindi a nostro avviso decidere di non farla valere se ritiene che ciò sia nell'interesse della procedura.

      Qualora il Curatore ritenga che l'emissione della fattura sia vantaggiosa per i creditori potrà quindi semplicemente chiederne il pagamento (p.es. perché è stato ceduto un bene a prezzo di mercato, e non sia opportuno far "saltare" l'operazione per venderlo poi, a prezzo nettamente inferiore, in sede fallimentare).


      Salvo ciò, vanno poi considerati separatamente il caso di cessione di beni da quello di prestazione di servizi, perché la dichiarazione di inefficacia ha evidentemente effetti diversi:

      - nel caso di cessione di beni, qualora in Curatore opti per la dichiarazione di inefficacia, egli recupererà (o comunque avrà il diritto di recuperare) tali beni, che potrà quindi vendere o comunque utilizzare nell'interesse dei creditori

      - nel caso di prestazione di servizi, egli non potrà "recuperare" il servizio prestato dal fallito, e quindi la dichiarazione di inefficacia della fattura emessa avrà come unica conseguenza la possibilità di emettere una nuova fattura, se a condizioni più favorevoli per la procedura e quindi della massa dei creditori.


      Riteniamo quindi che il Curatore possa e debba fare tutte queste considerazioni, e sulla base di esse quindi decidere se far valere l'inefficacia o meno dell'emissione della fattura da parte del fallito.


      Ciò premesso, se deciderà di non far valere l'inefficacia sia tenuto a rispettare gli adempimenti conseguenti l'emissione delle fatture, compreso l'invio delle LIPE (nei termini ordinari, non essendo previste proroghe o differimenti) se non ancora scaduti.

      Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi, come abbiamo scritto più volte, se la contabilità appare probabilmente inattendibile (o è addirittura inesistente) il Curatore non è tenuto a ricostruirla (sulla base di informazioni che ben potrebbero essere fortemente carenti) e il nostro parere è che la soluzione più prudente sia presentare dichiarazioni in bianco, evidenziando chiaramente le irregolarità nelle sue relazioni.
      • Claudia Di Giulio

        Terni
        01/03/2024 10:45

        RE: RE: Fatture messe dalla società fallita dopo l'apertura della procedura ed in genere comportamento da tenere in assenza di contabilità

        Buongiorno, mi inserisco in questo forum per avere un vostro autorevole parere in un caso analogo. Parliamo di una cooperativa sottoposta a scioglimento per atto d'autorità ex art 2545 septiesdecies nel mese di giugno 2023. Gli amministratori dell'ente hanno continuato ad operare per diversi mesi successivi alla data di pubblicazione in G.U. della determina direttoriale. Nel trimestre successivo (3 trim.2023) il Commissario Liquidatore individua nello SDI delle fatture emesse ma non avendo avuto contatti con gli amministratori e non conoscendo l'ente non ne tiene conto.
        Pertanto, alla scadenza prevista, presenta il modello IVA 74Bis compilandolo con i dati presenti nel cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate relativi alle Liquidazioni periodiche del 1 e 2 trimestre regolarmente presentate dagli ex amministratori.
        Il Commissario dopo diversi mesi, riesce ad incontrare gli amministratori e a conoscere gli istituti di credito con i quali operavano. Grazie agli estratti conti pervenuti individua chiaramente le fatture incassate e quelle insolute relative alle fatture emesse dopo la data di scioglimento.
        Naturalmente quelle incassate sono state ritenute di interesse per la procedura, pertanto le ha considerate efficaci, trattenendo gli importi accreditati.
        Per le fatture non incassate il commissario non ha ancora emesso le note di credito per due motivi, per la difficoltà di recuperare la merce venduta e per tentare il recupero delle somme degli importi fatturati.
        Ora si trova a dover presentare la dichiarazione IVA per l'anno 2023 con il dubbio se evidenziare la liquidazione relativa al 3 trimestre 2023 (periodo post - "fallimento") con un debito (da versare mediante ravvedimento operoso) relativo anche ad una parte di IVA non incassata.
        Naturalmente avrà la possibilità di emettere successivamente delle note di credito (ha tempo un anno dal giugno 2023) ma poi il credito IVA che ne scaturirebbe potrebbe non essere più recuperato dalla procedura in compensazione o a rimborso.
        Sinceramente non trova corretto evidenziare un debito verso l'erario per fatture inefficaci ex art. 44 l.f. che di fatto non hanno dato nessun attivo alla procedura e nessun beneficio ai creditori della massa.
        Eventualmente potrebbe, secondo voi, non conteggiare le fatture non incassate nella liquidazione ed emettere prima dell'invio della dichiarazione le note di credito a storno totale e solo nel caso di recupero emettere nuovamente una fattura attiva?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          10/03/2024 21:14

          RE: RE: RE: Fatture messe dalla società fallita dopo l'apertura della procedura ed in genere comportamento da tenere in assenza di contabilità

          Due premesse ci paiono doverose, per cercare di inquadrare la questione.

          In primo luogo, l'art. 1 della legge 400/1975 stabilisce che "... la liquidazione delle società cooperative conseguente allo scioglimento della società per atto dell'autorità nei casi di cui all'articolo 2544 del codice civile [il cui testo è dal 1/1/2004 trasposto nell'art. 2545-septiesdecies, n.d.a.] … sono disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo quanto previsto dalle leggi speciali e - in ogni caso - dalle disposizioni della presente legge".

          Anche se non è espressamente stabilito, e la possibilità che in un momento successivo allo scioglimento ex art. 2545-septiesdecies c.c. possa essere dichiarata aperta la liquidazione coatta amministrativa crea evidenti problemi di coordinamento (se la cooperativa viene sciolta a inizio anno, e posta in l.c.a. o in liquidazione giudiziale nel medesimo anno, abbiamo due dichiarazioni Mod. 74-bis, e una dichiarazione IVA divisa in tre periodi?), l'interpretazione che ci risulta essere seguita è che fra le "norme generali" si intendano ricomprese anche quelle tributarie.

          In secondo luogo, ci lascia perplessi il fatto che gli amministratori abbiano continuato a operare per diversi mesi, e il Commissario Liquidatore sia riuscito a incontrarli solo dopo tale lungo periodo.

          Evidentemente la situazione è più articolata e complessa di quanto possa essere riassunto in un quesito in questa sede (e di complessità nelle vicende delle cooperative con problemi ben sappiamo ce ne sono molto spesso).


          Ciò premesso, riteniamo che il quadro normativo non chiarissimo, e la peculiarità della situazione, giustifichino la scelta di una soluzione ragionevole, che privilegia la sostanza rispetto alla forma, come quella esposta nel quesito, che quindi condividiamo.

          Ciò avendo cura, come appunto ipotizzato nel quesito, di emettere prima della presentazione della dichiarazione le note di credito a storno totale delle fatture che si vuol ritenere inefficaci e quindi come per non emesse.