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imu -ici-tasi/urgente

  • Rosa Aiezzo

    S.MARIA C.V. (CE)
    26/09/2019 09:38

    imu -ici-tasi/urgente

    Buongiorno vorrei chiedere un Vs parere in merito al pagamento di Ici-Imu-Tasi per un fallimento che ha venduto un immobile categoria ctg D8. Gli anni sono 2010-2019; per l'ici , la tasi e parte dell'imu 2012 le somme vanno versate al comune, mentre l'altra metà del 2012 e le restanti annualità vanno versate allo stato.
    In questo caso ho quantificato i tributi ed ho predisposto gli f24 per il pagamento; ho inviato quest'ultimi al comune di competenza prima del pagamento per una verifica relativamente alla quantificazione ed alle modalità di pagamento. L'ente comunale mi ha risposto di "analizzare bene la fattispecie versamento IMU a favore dello stato in quanto allo stato spettano esclusivamente i versamenti effettuati entro l'anno di imposizione dall'anno successivo gli importi in quanto accertabili sono di competenza del comune difatti lo Stato sulle somme Imu non versate non ha alcun potere accertativo".
    In conclusione il comune vorrebbe tutte le somme, ma, a mio parere, l'imu per la ctg D8 va allo stato inoltre il fallimento, sebbene versi per anni precedenti, non versa in ritardo e dunque tali annualità non sono soggette ad accertamento né del comune né dello stato. Cosa ne pensate?
    Grazie
    • Rosa Aiezzo

      S.MARIA C.V. (CE)
      30/09/2019 12:35

      RE: imu -ici-tasi/urgente

      Vorrei cortesemente sollecitare il Vs intervento in merito. Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      03/10/2019 11:23

      RE: imu -ici-tasi/urgente

      Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 2012/53909, del 12/4/201, intitolato "Modalità di versamento dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" al punto 1.1 stabilisce che "I versamenti dell'imposta municipale propria (di seguito denominata IMU), nonché dei relativi interessi e sanzioni, sono eseguiti esclusivamente con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello F24", e al punto 1.3 che "Con separate risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate sono istituiti gli appositi codici da indicare nel modello F24 e sono impartite le relative istruzioni di compilazione".

      Sinceramente non comprendiamo quale sia il problema oggetto del quesito e la pretesa del Comune (oltre al fatto che ci lascia perplessi un ente impositore che suggerisce al contribuente di "analizzare bene la fattispecie di versamento").

      Come tutti i versamenti IMU, anche quello effettuato dalle procedure concorsuali dovrà essere fatto, come stabilisce il Decreto qui sopra citato, con Mod. F24, utilizzando i codici tributo e il codice comune stabiliti dalle istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate, separando gli importi dovuti per ogni anno dato che, ancorché versate in unica soluzione, le singole annualità mantengono le loro regole specifiche di determinazione.

      Ben sappiamo che poi di quanto pagato lo Stato ritrasferisce ai singoli Comuni gli importi loro dovuti e talvolta in quella sede sorgono problemi e contestazioni, ma non è un passaggio che riguarda in alcun modo il contribuente.