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IMPIEGO DELLE PERDITE PREGRESSE IN SEDE DI DICHIARAZIONE IRES ANTE FALLIMENTO

  • Davide Felappi

    Brescia
    03/07/2018 15:45

    IMPIEGO DELLE PERDITE PREGRESSE IN SEDE DI DICHIARAZIONE IRES ANTE FALLIMENTO

    Buongiorno,
    la fallita ha perdite pregresse di cui al rigo RS44 (utilizzabili in misura limitata).
    Si chiede se in sede di predisposizione della dichiarazione ante fallimento le perdite possano essere impiegate nel limite dell'80% del reddito imponibile di periodo ovvero se, avendo selezionato il codice "3" nella casella "Situazione" del Frontespizio - Sezione "Società o Ente", sia possibile applicarle al 100% (come nel caso della liquidazione).
    Propendendo per la prima soluzione, si chiede poi se la parte di perdite non utilizzata possa essere impiegata in sede di predisposizione della dichiarazione relativa all'intero periodo della procedura fallimentare.
    Ringraziando anticipatamente, porgo i più cordiali saluti,
    Davide Felappi
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      20/07/2018 19:53

      RE: IMPIEGO DELLE PERDITE PREGRESSE IN SEDE DI DICHIARAZIONE IRES ANTE FALLIMENTO

      A parte il fatto che la possibilità di utilizzo integrale delle perdite in fase di liquidazione è sostenuta dalla Circolare Assonime 33/2011 ma non è supportata da un chiaro dato normativo, non ci pare assolutamente possibile che la disciplina dettata dall'art. 182 T.U.I.R. per la liquidazione ordinaria possa applicarsi al fallimento: diversa la fattispecie e chiaramente diversi gli articoli che si occupano, appunto il 182 per la liquidazione ordinaria e il 183 per il fallimento.

      Fermo restando quindi il limite dell'80%, certamente le perdite non utilizzate nelle dichiarazioni ante procedura saranno utilizzabili, sempre nel limite dell'80%, nella dichiarazione relativa al c.d. maxi-periodo fallimentare; e per il residuo nelle dichiarazioni successive, dato che se vi è materia imponibile nel maxi-periodo fallimentare la società tornerà in bonis al termine della procedura.