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Pag. a professionista cessato e chiusura p.iva fallimento.

  • Francesca Casagrande

    Vittorio Veneto (TV)
    27/01/2014 13:05

    Pag. a professionista cessato e chiusura p.iva fallimento.

    In sede di riparto parziale ho effettuato il pagamento ad un professionista, che nel frattempo ha cessato la partita IVA in quanto è andato in pensione.
    Mi risulta, da circolare ministeriale nonché da Vs. precedenti risposte, che il professionista in questione avrebbe dovuto riaprire la partita IVA per adempiere all'obbligo di fatturazione; cosa che evidentemente non ha fatto. Ne consegue che dovrei in quanto curatore emettere autofattura e versare l'IVA relativa, per poi portarla in detrazione.
    Poiché però l'iva è compresa nell'importo pagato al suddetto professionista (sia perché lui dovrebbe scorporarla dal netto incassato, sia perché in parte sono stati pagati anche i crediti chirografari, e quindi parte dell'IVA oggetto di insinuazione) di fatto il fallimento subirebbe un danno...anche perché non potrà recuperare effettivamente l'IVA detratta (che rimarrà a credito ma senza possibilità di rimborso).
    Inoltre mi chiedo da quali somme dovrei attingere per pagare la suddetta IVA? Dal conto del fallimento? E poniamo il caso che la stessa situazione si verifichi in sede di riparto finale (quando nel conto della procedura non residua più nulla)?
    Secondo Voi è possibile assolvere l'IVA mediante reverse charge? In fin dei conti l'erario non subirebbe alcun danno.
    Seconda domanda: quando il curatore può cessare la partita IVA del fallimento? E' sufficiente che non ci siano più operazioni da fatturare ....anche se potrebbero esserci ancora fatture da ricevere?
    Grazie in anticipo per la cortese e sollecita risposta.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/02/2014 23:14

      RE: Pag. a professionista cessato e chiusura p.iva fallimento.

      Sgombriamo il campo dall'ipotesi di reverse charge, disciplina dettata per fattispecie specifiche diverse da quella in esame, che a essa non può certamente essere estesa per analogia o ancor meno per equità.

      Ciò premesso, la procedura da seguire non può effettivamente essere che quella della c.d. "autofattura denuncia" esposta nel quesito, che però riteniamo debba essere adattata alle specifiche esigenze della procedura fallimentare, come esponiamo qui di seguito.

      Adeguandoci alla presa di posizione della Cassazione sul riconoscimento in chirografo dell'IVA sulle note provvisorie dei professionisti, il problema del danno per il fallimento e del reperimento dei fondi stando alle note sentenze della Cassazione non si pone, dato che le stesse sostengono che l'IVA sulla fattura emessa dal professionista al momento del riparto è in chirografo perché trae la sua origine non dall'attività svolta dal Curatore (pagamento) ma da quella svolta dal professionista anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
      Se così è, il Curatore riteniamo non possa/debba fare altro che:
      a) emettere l'autofattura e presentarne copia all'Agenzia delle Entrate, come previsto dall'art. 6, VIII comma, del D. L.vo 471/97, senza effettuare il versamento dell'IVA dato che, trattandosi di debito concorsuale, ciò può avvenire solo in sede di riparto a un creditore ritualmente ammesso al passivo, e l'Agenzia per tale credito non la è
      b) detrarre l'IVA a credito come si sarebbe detratto l'IVA sulla fattura emessa dal professionista
      c) (quantomeno per prudenza e un generale principio di correttezza) accantonare in sede di riparto la parte di IVA della quale il piano prevede il pagamento, in attesa della presentazione dell'istanza di ammissione dell'Agenzia
      d) attendere che l'Agenzia, nel termine di un anno dal ricevimento della copia dell'autofattura, presenti istanza di ammissione al passivo
      e) pagare nel primo riparto utile la parte di IVA della quale era già stato stabilito il pagamento (v. prec. punto "c") oltre all'eventuale ulteriore quota che fosse successivamente attribuita ai creditori chirografari.


      La risposta alla seconda parte del quesito è data dalla Circolare 28/1/1992 n. 3, della quale quindi ci limitiamo a riportare l'ultima parte:
      "L'art. 35, comma 4, del citato D.P.R. n. 633 prevede, in via generale, che 'in caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda'. Pertanto, in applicazione della riportata disposizione, si ritiene che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, al fine di richiedere il rimborso dell'eventuale credito d'imposta, possano presentare la dichiarazione di cessazione di attività anche anteriormente alla chiusura della procedura concorsuale, semprechè, beninteso, risultino ultimate tutte le operazioni connesse con l'attività dell'impresa. In sostanza, la dichiarazione di cessazione può essere presentata allorquando siano ultimate le operazioni rilevanti agli effetti dell'I.V.A., anche se rimangono in essere eventuali rapporti creditori o debitori"
      • Andrea Cester

        San Vendemiano (TV)
        27/09/2017 17:53

        RE: RE: Pag. a professionista cessato e chiusura p.iva fallimento.

        Buona sera,
        qualora in detta situazione (di professionista con P.IVA cessata) il riparto finale prevedesse esclusivamente il pagamento parziale degli onorari, e non dell'IVA, ritengo che in sede di autofattura nulla dovrebbe essere versato, in aderenza al citato riparto.
        Cordiali saluti.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          28/09/2017 09:05

          RE: RE: RE: Pag. a professionista cessato e chiusura p.iva fallimento.

          Trattandosi di riparto finale, l'iter descritto nell'intervento precedente diviene difficilmente percorribile, dato che si pone il problema di se e come pagare l'IVA all'Erario:

          - non la si può pagare fuori del riparto, trattandosi di debito "geneticamente" ante procedura

          - non la si può pagare in sede di riparto, perchè non c'è ancora nemmeno l'istanza di ammissione al passivo

          - non si può accantonare il relativo importo perché a fallimento chiuso la futura (e non certa) istanza di ammissione al passivo non potrebbe essere presa in considerazione.


          Dal momento che l'emissione della fattura può essere rinviata fino al momento del pagamento, e quindi non ne può essere chiesta l'emissione anticipata (anche se sappiamo che talvolta ciò viene fatto, proprio nel caso di pagamento del solo imponibile a professionisti), ma la riapertura della partita IVA è un obbligo giuridico, riteniamo che la soluzione migliore sia chiedere al creditore di fornire alla procedura prova di aver riaperto tale posizione, come richiede la Legge, prima di predisporre il riparto; in difetto, il relativo importo non verrà inserito nel riparto finale.

          Oppure, più correttamente, una volta predisposto il riparto finale l'importo dovuto verrà accantonato, come avviene per i creditori irreperibili, fino a quando il creditore non fornirà la prova di aver riaperto la posizione IVA ovvero, ancor meglio, avrà emesso fattura.
          • Andrea Cester

            San Vendemiano (TV)
            30/09/2017 09:29

            RE: RE: RE: RE: Pag. a professionista cessato e chiusura p.iva fallimento.

            Grazie della cortese risposta. Io opterei per l'accantonamdento della somma, circostanza che però complica non poco la situazione, in quanto la procedura è in chiusura ed anche il conto corrente bancario sarà estinto con il riparto finale.
            Detto che sarà pertanto predisposto un assegno circolare conservato a mani della curatela sino alla regolarizzazione della posizione da parte del creditore, sorge il problema tecnico del versamento della ritenuta d'acconto: essendo il rapporto bancario in chiusura, dovrei provvedervi anticipatamente rispetto all'effettiva consegna dell'assegno, confidando che il creditore riapra la partita iva.
            Diversamente ritengo di dover ricorrere all'autofattura, ovviamente senza versamento dell'IVA (sempre che l'Agenzia delle Entrate comprenda le ragioni della procedura).
            Cordiali saluti.
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              01/10/2017 19:39

              RE: RE: RE: RE: RE: Pag. a professionista cessato e chiusura p.iva fallimento.

              Il problema tecnico ipotizzato nel questo ci pare facilmente risolvibile con la predisposizione non di uno ma di due assegni, uno per il netto da corrispondere al creditore, l'altro intestato al Curatore per l'importo della ritenuta, che egli utilizzerà per versarla.

              Ci pare invece si ponga un altro problema tecnico, ed è se il Curatore, anzi, l'ex-Curatore sia ancora tenuto (e legittimato), dopo la chiusura del fallimento e quindi la cessazione del suo incarico, a effettuare la ritenuta, versarla, predisporre consegnare e trasmettere la CU e presentare il Mod. 770.

              Personalmente riteniamo che una volta chiuso il fallimento il Curatore non abbia più tale veste, se verrà predisposto e da lui conservato un assegno intestato al creditore egli rimanga mero custode delle somme in questione e quindi, in tale sua nuova veste, non rientri nell'elenco dei soggetti tenuti a effettuare la ritenuta e agli adempimenti conseguenti, ma non possiamo escludere una interpretazione diversa.

              L'unica soluzione completamente tutelante per il Curatore ci pare la presentazione di un interpello.
              • Andrea Cundari

                Santo Stefano di Rogliano (CS)
                12/06/2018 18:22

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pag. a professionista cessato e chiusura p.iva fallimento.

                Salve.
                Sono nella stessa situazione.
                ex curatore ha chiuso partita iva perchè nel frattempo è diventato dipendente pubblico e non ha nessuna intenzione di aprire partita iva.
                Come devo regolarmi per il pagamento delle spettanze?
                Grazie
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  17/06/2018 18:56

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pag. a professionista cessato e chiusura p.iva fallimento.

                  Crediamo che il quesito contenga un errore di battitura, e che si riferisca a un compenso non al Curatore ma a un profesisonista ammesso al passivo.

                  Se così è, siamo nella situazione già affrontata nelle risposte precedenti:
                  - il Curatore effettuerà il riparto, operando e versando la ritenuta
                  - se non riceverà fattura, effettuerà la procedura c.d. di "autofattura-denuncia" prevista dall'art. 6, VIII comma, del D.Lgs. 18/12/1997.
    • Simone Allodi

      Milano
      17/02/2021 10:17

      RE: Pag. a professionista cessato e chiusura p.iva fallimento.

      Buongiorno,
      mi ricollego a questa discussione un po' datata in quanto mi ritrovo in una situazione molto simile.
      Con un piano di riparto parziale, è stato previsto il pagamento totale dei crediti ammessi al privilegio. Ai professionisti insinuati, pertanto, è stato corrisposto l'intero onorario, ma non l'IVA ammessa al chirografo.
      Uno dei professionisti in questione ha cessato la Partita IVA e ci chiede se, al posto di procedere con la riapertura della sua posizione fiscale, possa emettere una nota di prestazione occasionale considerato che l'importo a lui versato risulta essere pari a poco più di 2.000,00 Euro.
      Ritenete vi possano essere i presupposti per poter procedere in tal senso?
      Per quanto riguarda invece i professionisti che avevano emesso regolare fattura prima del fallimento, va necessariamente richiesta una fattura per i soli interessi legali corrisposti che ovviamente all'epoca non erano stati fatturati?
      Grazie mille.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        27/02/2021 23:01

        RE: RE: Pag. a professionista cessato e chiusura p.iva fallimento.

        La prima risposta è inevitabilmente negativa: il credito è professionale, è stato ammesso al passivo come tale e come tale deve essere pagato.


        La seconda è parimenti negativa, ma la motivazione è meno "diretta", non esistendo una disposizione che stabilisca chiaramente se gli importi esclusi dalla base imponibile ex art. 13 del D.P.R. 633/72, corrisposti separatamente dai corrispettivi a cui si riferiscono, debbano comunque essere esposti in una fattura.

        A nostro avviso l'emissione della fattura non è obbligatoria perché:

        a) si tratta di importi assolutamente irrilevanti ai fini IVA, che non debbono nemmeno essere esposti in dichiarazione annuale; tanto che se superano i 77,46 euro vanno assoggettati a bollo

        b) in nessuna parte del D.P.R. 633/72 è stabilito tale obbligo

        c) nelle indicazioni che la fattura deve contenere a norma dell'art. 21 di tale D.P.R. compaiono:
        "g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; ...
        h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2; ...
        i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono".
        ma nessuna menzione degli interessi; è anzi precisato che deve essere indicata un'altra delle tipologie dei beni esclusi dalla base imponibile ex art. 15, a maggior riprova del fatto che non esiste un obbligo generalizzato di indicazione in fattura (e quindi di emissione di una specifica fattura) per le altre fattispecie previste da tale articolo.