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Fatturazione spese di procedura

  • Francesco Alberelli

    CS (CS)
    19/10/2017 18:19

    Fatturazione spese di procedura

    Vorrei porre un quesito circa la fatturazione da parte del fabbro che ha provveduto alla sostituzione della serratura dell'immobile pignorato.
    Nello specifico il G.E. nell'ordinanza di nomina del custode ha disposto un versamento, a carico del creditore procedente, di un fondo spese da versare su un libretto di deposito intestato alla procedura e per il quale non si doveva emettere alcuna fattura al creditore procedente.
    Volevo sapere dunque se il fabbro, che ha sostituito la serratura e verrà pagato con il fondo spese in dotazione alla procedura, deve intestare la relativa fattura alla procedura esecutiva oppure al creditore procedente oppure al debitore esecutato?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      30/10/2017 07:47

      RE: Fatturazione spese di procedura

      La corretta intestazione è al creditore procedente a carico del quale sono poste le spese, e che ha dovuto versare il relativo fondo.


      Purtroppo qui si innestano due questioni che richiedono una soluzione pratica di tipo diverso.

      La prima si presenta qualora il creditore procedente sia una società quotata, nel qual caso va affrontato il problema dello split payment, al quale tali soggetti sono tenuti; ci risulta che tale problema abbia nella pratica trovato soluzioni diverse, dato che presso alcuni Tribunali il professionista delegato, utilizzando il fondo spese, paga l'imponibile al prestatore d'opera e versa l'IVA, appunto seguendo il meccanismo dello split payment, a nome del creditore procedente, in sostanza mediante un modello F24 nel quale indica il codice fiscale del creditore procedente, e lo firma in quanto suo incaricato.

      Personalmente tale prassi, ancorché evidentemente efficace, non ci convince molto sul piano della legittimazione, e preferiamo la soluzione altrettanto pratica di contattare il legale del creditore e far sì che sia il creditore procedente a provvedere esso stesso al pagamento diretto, senza utilizzare il fondo spese; abbiamo riscontrato che di norma i legali sono ben consci della situazione e, tenuto conto anche della modestia degli importi in gioco, sono di norma ben disponibili a procedere in tal senso.

      La seconda è analoga, e si presenta ogni qualvolta debba essere pagato un compenso soggetto a ritenuta d'acconto, quale p.es. il visurista, caso che presenta la medesima criticità, che potrebbe addirittura sommarsi a quella descritta qui sopra.
    • Daniela Occhionero

      TERMOLI (CB)
      30/05/2018 17:52

      RE: Fatturazione spese di procedura

      Salve, diversamente da quanto espresso da altri colleghi, le spese da Lei citate sono spese ex art. 95 del cpc, che la stessa legge pone a carico del debitore esecutato (ved. anche art. 2770 cc e 2777 cc, il quale in realtà le "paga" con il ricavato della vendita coattiva. Pertanto le relative fatture dovranno essere emesse a carico di quest'ultimo e solo a lui intestate e non ad altri.
      Il creditore procedente effettua mere "anticipazioni" (f.do spese) di natura esclusivamente finanziaria e che contabilmente (nella contabilità generale del creditore procedente) andranno solo ad aumentare momentaneamente il proprio credito nei confronti del debitore; successivamente, attraverso la riscossione del ricavato della vendita coattiva, tali spese anticipate saranno restituite dal Delegato al creditore procedente (ex art. 2770), il quale dovrà necessariamente procedere contabilmente all'incasso di tali somme e alla riduzione del credito vantato nei confronti del debitore esecutato.
      Il creditore procedente non subisce costi, o meglio, essi saranno a suo carico solo quando le somme incassate dalla vendita coattiva non saranno capienti a coprire il residuo credito nei confronti del debitor; in tal caso il creditore procedente potrà, anzi dovrà, stornare il suddetto credito (per la parte incapiente) a costo (ad es. come perdita su crediti) dato che solo in quel momento, e solo allora, il costo potrà civilisticamente e fiscalmente essere considerato "a carico" del creditore procedente.
      Purtroppo su tale questione c'è molta confusione, alimentata anche dagli Istituti di Credito che addirittura chiedono al Delegato la fattura emessa da lui (sic!) quando versano il f.do spese alla Procedura! Bei bilanci chiari, veritieri e corretti!
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        01/07/2018 07:49

        RE: RE: Fatturazione spese di procedura

        Che si tratti di spese della procedura è indubbio, ed è altrettanto indubbio che nella sostanza esse debbano alla fine gravare sul debitore esecutato.

        Altrettanto indubbio è che le prassi dei vari tribunali, quando non addirittura dei singoli giudici, siano sul punto spesso differenti.

        Tutto ciò premesso, per quanto riguarda l'aspetto fiscale noi riteniamo preferibile partire dall'individuazione del committente la prestazione: essa è richiesta dal (custode per conto del) creditore procedente, con fondi mesi a disposizione dallo stesso, e rimaniamo dell'idea che allo stesso debba essere intestata la fattura.

        Ciò ci pare consenta anche un più lineare inquadramento della detraibilità della relativa IVA e della procedura perchè ciò avvenga, dal momento che essa sarà detraibile da chi tale fattura paga, nel momento in cui la paga.