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Sproporzione imoprto dell'imu post vendita forzata

  • Vincenzo Cucco

    Modena
    01/03/2024 20:10

    Sproporzione imoprto dell'imu post vendita forzata

    Un immobile ipotecato sarà venduta a mezzo procedura competitiva.
    Il prezzo base è sceso a circa € 116.000 dopo sei tentativi di vendita deserti
    La base imponibile dell'IMU, applicando la normativa vigente è pari ad oltre 1 milione di euro

    In base all'art. 111 ter Legge Fallimentare (Conti speciali), occorre contabilizzare per ogni singola massa immobiliare i relativi ricavi (corrispettivo della vendita) e costi, e quindi le spese specifiche imputabili sostenute, quelle future che dovranno essere corrisposte in prededuzione (tra queste in particolare l'IMU), nonché la quota parte di spese generali imputabili al lotto.

    E' evidente che laddove si prospetti un corrispettivo inferiore ai costi (e dunque assenza di utilità) il curatore non potrà sottrarre attivo alle altre masse, danneggiando i relativi creditori, dovendo invece ricorrere alla facoltà di rinunciare alla liquidazione del bene ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 ter, ottavo comma, Legge Fallimentare.

    E' possibile risolvere transattivamente la questione chiedendo una riduzione dell'imposta al Comune? L'ente a sua volta avrebbe tale potere ? Gli amministratori comunali rischiano di incorrere in responsabilità erariale?
    Vi ringrazio anticipatamente
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      10/03/2024 13:13

      RE: Sproporzione imoprto dell'imu post vendita forzata

      Soprattutto alla luce dell'evoluzione della normativa concorsuale, nella quale il principio una volta granitico dell'indisponibilità del credito tributario è stato dapprima scalfito dalla possibilità di transazione degli accessori, poi ben più pesantemente colpito dalla possibilità di transazione sul tributo e ora addirittura dalla possibilità di accettazione di una proposta transattiva sul tributo da parte del Giudice, indipendentemente dal, o addirittura contrariamente al, parere dell'Agenzia delle Entrate, non vediamo ostacoli insormontabili alla possibilità da parte del Comune di addivenire a un accordo sicuramente di suo interesse, dato che in caso di abbandono del bene l'IMU rimarrebbe per intero non riscossa.

      È ovvio che l'accordo transattivo dovrà essere adeguatamente motivato e la convenienza per l'Ente pubblico adeguatamente documentata, non solo per evitare responsabilità per danno erariale ma ancor prima per poter correttamente giustificare già all'interno dell'amministrazione comunale proprio la convenienza dello stesso.

      A vantaggio specialmente dei colleghi meno esperti ricordiamo in primo luogo che il conto speciale deve essere tenuto solo nel caso (invero assai frequente) che l'immobile sia oggetto di pegno o ipoteca, e in secondo luogo che fra le spese imputabili a tale conto è compresa anche quota delle spese di giustizia, fra le quali il compenso al Curatore, che godono di un privilegio superiore a quello dell'IMU.