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dichiarazioni da presentare

  • NICOLA LUCIDO

    PESCARA
    21/01/2011 19:39

    dichiarazioni da presentare

    Per una SRL fallita a maggio le dichiarazioni dei redditi, Iva Irap e sostituto d'imposta anno 2009 devono essere presentate da curatore?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/01/2011 09:06

      RE: dichiarazioni da presentare

      Per quanto riguarda la dichiarazione IVA, è chiaro il dettato dell'art. 8, IV comma, D.P.R. 22/7/98 n. 322: "In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreche' i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, e' presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalita' e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario."
      La dichiarazione deve (doveva) quindi essere presentata entro il 30/9/2010

      Come già precisato in altro quesito, per quanto invece riguarda l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei redditi (IRES/IRPEF e IRAP) e quella dei sostituti d'imposta relative all'anno anteriore a quello della dichiarazione di fallimento, riteniamo che, nonostante la Circolare n. 5 del 7/11/88 e la Risoluzione 18 del 2/2/07 che la richiama e conferma, considerino analoghe le due fattispecie, e pongano a carico del Curatore l'obbligo di presentazione di entrambe, vi sia una differenza non trascurabile.

      A) L'art. 1 del D.P.R. 22/7/98 n. 322 non menziona il Curatore fra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi; inoltre, al comma 3 stabilisce che "la dichiarazioine è sottoscritta ... dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale" ed il Curatore non è nè il contribuente, nè il rappresentante dello stesso.
      Per tale motivo riteniamo che su di lui non gravi l'onere di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno anteriore al fallimento.
      Ben chiare sono invece, e riteniamo siano una ulteriore conferma indiretta della nostra intrerpretazione, le disposizioni dell'art. 5 del D.P.R. 322/98, nel porre a carico del Curatore l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per il periodo 1/1 - data del fallimento, e per il "maxi-periodo" fallimentare.
      La stessa modulistica, e relative istruzioni, non contrastano certo con la nostra interpretazione, dato che, fra l'altro, le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, fasc. 1, pag. 14, stabilisce che nella casella "Stato e periodo d'imposta" il Curatore debba indicare il codice 5 se "periodo Ante fallimento" e il codice 6 se "periodo di Chiusura fallimento": solo due sono le dichiarazioni da presentare da parte del Curatore, ognuna col suo codice specifico.
      Giuridicamente infondata (ed infatti la stessa circolare non ha certamente un tono deciso) ci pare la motivazione addotta dalla Circolare 5, ovvero che "poiche' dopo la dichiarazione di fallimento, il fallito viene spossessato del proprio patrimonio e privato, quindi, del potere di disposizione e amministrazione dello stesso, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi concernente il periodo d'imposta conclusosi anteriormente alla dichiarazione di fallimento dovrebbe fare carico al curatore"
      Ed infine, come coordinare tale preteso obbligo a carico del Curatore con l'obbligo, che certamente permane in capo al fallito, di presentare la dichiarazione dei redditi in costanza di fallimento, qualora consegua p.es. redditi di lavoro dipendente?

      B) Diverso ci pare invece il caso della dichiarazione dei sostituti d'imposta, perchè l'art. 4 del D.P.R. 322/98 al primo comma stabilisce che "i soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. 600/73, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi ..... soggetti a ritenute alla fonte ... presentano annualmente una dichiarazione ... relativa a tutti i percipienti".
      E' vero che l'obbligo di presentare tale dichiarazione grava su chi "corrisponde compensi" (tant'è vero che se non vi sono compensi corrisposti il 770 non si presenta), e quindi secondo una possibile interpretazione il Curatore che non corrisponda compensi (o comunque per i compensi non corrisposti da lui) non è tenuto a presentare il 770.
      E' però possibile una diversa interpretazione, che porta a ritenere invece il Curatore obbligato a presentarlo, sulla base delle seguenti considerazioni:
      a) il Curatore fa certamente parte dei "soggetti indicati al titoli III del D.P.R. 600/73"
      b) in nessuna parte tale disposizione pone l'obbligo di presentare la dichiarazione a carico del medesimo soggetto che ha effettuato le ritenute
      c) la stessa modulistica è formulata in modo ben diverso da quella sulla dichiarazione dei redditi; il punto 4.2 delle istruzioni alla compilazione del Mod. 770 semplificato 2010, a cui rinviamo anche per la motivazione di tale obbligo (che personalmente ci sentiamo di condividere), stabilisce chiaramente che in caso di fallimento "la dichiarazione deve essere presentata dal ... curatore fallimentare ... in nome e per conto del soggetto estinto" (dove per "estinto" si intende soggetto che non prosegue l'attività).
      Riteniamo quindi che, quantomeno per prudenza, sia consigliabile ritenere tale obbligo sussistente anche se, come abbiamo già detto, si possano certamente trovare elementi a sostegno della tesi opposta.

      Per quanto riguarda le spesso insormontabili difficoltà pratiche di reperire i dati da indicare nelle varie dichiarazioni da presentare da parte del Curatore (770, dichiarazione dei redditi per il periodo 1/1 - data del fallimento, dichiarazione IVA per l'anno precedente, dichiarazione IVA mod. 74-bis), riteniamo che:
      - ciò non giustifichi l'omessa presentazione della dichiarazione
      - l'impossibilità di reperire i dati giustifichi tranquillamentre la presentazione di una dichiarazione incompleta, o addirittura in bianco
      - in particolare per il 770, se non viene reperito alcun elemento che provi la corresponsione di compensi soggetti a ritenuta, non vigendo l'obbbligo di presentazione in caso di assenza di compensi e non essendo quindi prevista la presentazione di un 770 "in bianco", riteniamo sia legittimo non presentarlo.
      • Cristina Gaffurro

        Bologna
        07/08/2018 16:47

        RE: RE: dichiarazioni da presentare

        Buonasera,
        nelle istruzioni ministeriali per la presentazione della dichiarazione società di capitali, devo inserire il legale rappresentante firmatario AD OGGI....
        se ad oggi è il curatore tale figura, è lui che firma la dichiarazione passata in tutti i modi.
        Oppure in quei campi potrebbe essere lecito inserire il passato amministratore in modo possa lui firmare il dichiarativo?
        grazie
      • Cristina Gaffurro

        Bologna
        07/08/2018 17:22

        RE: RE: dichiarazioni da presentare

        Buonasera,
        nelle istruzioni ministeriali per la presentazione della dichiarazione società di capitali, devo inserire il legale rappresentante firmatario AD OGGI....
        se ad oggi è il curatore tale figura, è lui che firma la dichiarazione passata in tutti i modi.
        Oppure in quei campi potrebbe essere lecito inserire il passato amministratore in modo possa lui firmare il dichiarativo?
        grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          20/08/2018 13:32

          RE: RE: RE: dichiarazioni da presentare

          Il Curatore non è legale rappresentante della società fallita, anche se in alcuni casi, come gli adempimenti dichiarativi, ne svolge le funzioni.

          In sostanza a fini tributari in qualche modo coesistono due "legali rappresentanti", entrambi legittimati a compiere una serie di azioni a nome della società.

          Ci pare quindi assolutamente lecito e corretto che in due dichiarazioni relative al medesimo periodo, eventualmente anche presentate contestualmente:
          - in una, la dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente come "legale rappresentante firmatario" venga indicato il legale rappresentante
          - nell'altra, la dichiarazione annuale IVA, come "legale rappresentante firmatario" venga indicato il Curatore, che è per legge tenuto a tale adempimento