Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

FALLIMENTO ED IMPOSTA IMU - TERMINI DI PAGAMENTO - impossibilita' temporanea ad assolvere il tributo

  • Carlo Cantalamessa

    Ascoli Piceno
    26/07/2018 10:39

    FALLIMENTO ED IMPOSTA IMU - TERMINI DI PAGAMENTO - impossibilita' temporanea ad assolvere il tributo

    Preg.mi signori
    Intenderei formulare, con umiltà e rispetto, anticipatamente ringraziando, il seguente quesito in materia di fiscalità (IMU) in campo fallimentare:

    Nella mia qualità di curatore, dopo una lunga ed articolata vertenza, sono riuscito ad incamerare il netto ricavo di una procedura esecutiva immobiliare promossa da una banca, creditore procedente Fondiario.
    Il mio intervento nella procedura esecutiva è avvenuto ai sensi dell'art. 41 del TUB, ritenendo che il Fondiario aveva pieno titolo, con deroga all'art. 51 l.f., a proseguire la sua azione, ma al contempo ho sostenuto che per la soddisfazione del proprio credito la banca procedente doveva comunque insinuarsi al passivo fallimentare (allo scopo è stato inserito un terzo comma all'art. 52 l.f.) ed in quella sede avrebbe fatto valere i diritti.
    Della somma ottenuta dalla vendita la curatela è venuta dunque in possesso dopo una serie di atti ed istanze al Giudice delle Esecuzioni ed al Giudice Delegato poiché lo stesso ricavato era rivendicato, per intero, dal creditore Fondiario procedente.
    La disponibilità materiale della somma conseguita dalla vendita si è quindi realizzata ben oltre 3 mesi dal decreto di trasferimento dell'immobile e solo a seguito di uno specifico provvedimento del Giudice delle Esecuzione che ha assegnato alla curatela le predette somme.
    Si è provveduto, di conseguenza, al pagamento dell'imposta IMU oltre i tre mesi dal decreto di trasferimento del bene ma comunque entro i tre mesi dall'incasso materiale della somma derivante dalla vendita.
    L'ente impositore – comune - incurante delle singolari circostanze specifiche documentate, non solo non ha accettato un preliminare contraddittorio, ma ha comminato le sanzioni per tardività nel pagamento dell'imposta avvenuto oltre i 3 mesi dal decreto di trasferimento.
    Le stesse sanzioni sono state irrogate in misura piena, neanche tenendo conto che il pagamento è avvenuto nei termini previsti per il ravvedimento operoso.
    Nelle casse del Fallimento non vi erano le disponibilità per poter eventualmente anticipare il pagamento dell'imposta e rispettare i termini (formali) di legge.
    Appare logico, ad avviso dello scrivente, che in attesa del provvedimento di assegnazione del ricavato e nell'incertezza di ottenerlo non si poteva dar corso al pagamento dell'imposta.
    Oltre al buon senso depone a favore delle legittimità di tale condotta l'evoluzione normativa e la sua interpretazione sistematica.
    L'originaria formulazione dell'articolo 10, comma 6, del d.lgs. 504/92, infatti, disponeva che il pagamento dell'imposta per gli immobili delle procedure concorsuali avvenisse entro tre mesi dall'incasso del prezzo.
    Nel particolare caso di specie l'incasso, a causa del citato contrasto sull'assegnazione del ricavato della vendita tra il creditore Fondiario e la procedura, è avvenuto trascorsi 3 mesi dal decreto di trasferimento.
    Tale circostanza, ovviamente, non ha permesso alla procedura di assolvere l'IMU entro il termine previsto dall' articolo 10 comma 6 del d.lgs. 504/92.
    L'interpretazione sistematica del dato normativo pare rendere legittima una tal condotta consistente nel pagamento delle imposte nei 3 mesi dalla disponibilità delle somme per impossibilità materiale.
    Se il curatore avesse assolto le imposte prima dell'incasso (ed ove ne avesse avuto la disponibilità), in caso di mancata assegnazione del ricavato, avrebbe leso la par condicio creditorum. Il pagamento dell' IMU sarebbe avvenuto con fondi non afferenti alle masse immobiliari.
    A modestissimo avviso di chi scrive, che non è un giurista, parrebbe applicarsi al caso in esame il principio "dell'impossibilità temporanea" della prestazione per causa non imputabile ad debitore, ex art. 1256, secondo comma, codice civile, con la conseguenza che non si producono a carico del fallimento gli effetti della "mora debendi".
    In sintesi, per i motivi sopra indicati, l'istante ritiene che l'incasso del prezzo della vendita, avvenuta molto tempo dopo il decreto di trasferimento possa legittimare il procrastinarsi dell'assolvimento delle imposte e, pertanto, l'irrogazione delle sanzioni per tardivo pagamento debba ritenersi del tutto infondata.


    ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^


    Con gratitudine formulo i miei più sentiti complimenti per il "Forum", ormai punto di riferimento per gli operatori del settore fallimentare.




    Dott. Carlo Cantalamessa
    Commercialista – Revisore Legale
    Via del Commercio 70
    Ascoli Piceno
    348 3856780 – 0736 344910
    carlo@studiocantalamessa.com
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      20/08/2018 12:28

      RE: FALLIMENTO ED IMPOSTA IMU - TERMINI DI PAGAMENTO - impossibilita' temporanea ad assolvere il tributo

      Concordiamo con la non debenza delle sanzioni, per due ulteriori motivi oltre a quelli citati nel quesito:

      a) l'art. 111-bis, attuale IV comma, recita "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato".
      La regola generale del pagamento delle prededuzioni, anche se "non contestati per collocazione e ammontare", come recita il primo comma di tale articolo, è il pagamento in sede di riparto, e solo se vi siano le disponibilità, se tali disponibilità siano tali da garantire il pagamento di tutte le prededuzioni di tale grado e di grado superiore, se il Curatore lo decide e il comitato dei creditori lo autorizza, allora possono essere pagate fuori del riparto.
      Ciò vale per tutte le prededuzioni, per il compenso al Curatore (che è il primo, essendo spesa di giustizia), per il compenso ai legali della procedura, per i debiti fiscali di ogni tipo sorti in corso di essa, dall'IMU sugli immobili ceduti all'IVA risultante dalle dichiarazioni periodiche.
      Basta che manchi uno dei presupposti indicati al citato IV comma dell'art. 111-bis e il creditore, sia esso anche l'Erario, non può pretendere il pagamento al di fuori del riparto, e non può quindi richiedere sanzioni in caso che tale pagamento non venga effettuato.
      Certamente il Curatore, tenuto conto anche della sua veste di pubblico ufficiale, non può agire a sua discrezione ma attenendosi alla legge e agendo secondo buona fede, quindi se i fondi ci sono, ed è presumibile che si potranno pagare tutte le prededuzioni, il "possono" diviene "devono", ma ciò non si è verificato nel caso in esame.

      b) l'art. 6, V comma, del D.Lgs.. 472/1997, stabilisce che "Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore"; non vediamo perché nel caso in esame non debba applicarsi, banalmente, tale principio.

      Grazie mille per i complimenti al Forum, che condividiamo con tutti i collaboratori, sia davanti e dietro le linee ....