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versamento ritenuta d'acconto su compenso professionista - fattura emessa ante fallimento

  • Umberto Canovese

    Piazzola sul Brenta (PD)
    18/12/2017 11:46

    versamento ritenuta d'acconto su compenso professionista - fattura emessa ante fallimento

    Chiedo cortesemente conferma che in sede di riparto parziale a favore di professionista, che prevede il pagamento del solo imponibile ammesso in privilegio, devo comunque effettuare il versamento della ritenuta d'acconto quale sostituto d'imposta. Il dubbio nasce dal fatto che con il presente riparto non effettuo il saldo di tutta la fattura emessa ante fallimento (iva è ammessa in chirografo).
    Cordialmente
    umberto canovese
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      18/12/2017 12:02

      RE: versamento ritenuta d'acconto su compenso professionista - fattura emessa ante fallimento

      Certamente.

      Ovviamente, la ritenuta deve essere effettuata sul solo importo pagato e non sul totale indicato in fattura o nota provvisoria.
      • Riccardo Mengozzi

        Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
        18/06/2018 09:13

        RE: RE: versamento ritenuta d'acconto su compenso professionista - fattura emessa ante fallimento

        E' corretto che, in caso di riparto parziale di euro 1000,00 (importo ammesso in privilegio ex art. 2751-bis n. 2) a fronte di una fattura così emessa:
        Onorari Euro 819,67+
        Iva Euro 180,33+
        Totale Euro 1.000,00=
        Ritenuta Euro 163,93-
        Netto Euro 836,07=
        il curatore debba procedere al versamento di Euro 200,00 a titolo di ritenuta ed al pagamento dell'importo di Euro 800,00 netti al professionista?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          18/06/2018 14:46

          RE: RE: RE: versamento ritenuta d'acconto su compenso professionista - fattura emessa ante fallimento

          Se i 1.000 euro sono interamente onorario, assolutamente sì.
          Se i 1.000 euro sono costituito per 961,54 euro da onorario e per il residuo da C.A.P., la ritenuta dovrà essere effettuata solo sul primo importo.
          Tali sono gli importi che dovranno poi essere indicati nella Certificazione Unica e nel Mod. 770.

          Come abbiamo scritto in altri interventi, se la fattura verrà emessa avvalendosi della facoltà di scorporo dell'IVA concessa dalla Risoluzione 127/2008 essi non coincideranno con quanto indicato in fattura, ma è un problema noto e quindi riteniamo che il percipiente ben possa giustificare la discrasia in sede di eventuale controllo.