Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

fallimento di una srl in liquidazione cancellata dal R.I.

  • Maria Nese

    Salerno
    04/05/2018 17:44

    fallimento di una srl in liquidazione cancellata dal R.I.

    Una srl in liquidazione è stata dichiarata fallita il 22/2/2017, dopo circa un anno dalla chiusura della fase di liquidazione e la successiva cancellazione dal R.I.. Al momento del fallimento quindi anche la p.iva risultava cessata. Su indicazione dell'Agenzia Entrate ho presentato, dopo circa un mese dalla dichiarazione di fallimento, richiesta per la riapertura della p.iva cessata e ho comunicato alla CCIAA la PEC del fallimento.
    Dopo 4 mesi ho presentato la dichiarazione iva art.74 -bis in bianco e pochi giorni fa anche la dichiarazione iva annuale sempre in bianco.
    Il fallimento non ha attivo.
    Purtroppo mi sono accorta di non aver presentato, nei 9 mesi, il modello dei redditi per il periodo ante fallimento che va dal 1/1/2017 al 21/2/2017, ma mi chiedo :
    a) i 9 mesi decorrono dalla nomina o dalla riapertura della p.iva?
    b) ma, visto che la società in quel periodo era morta, dovevo presentarlo ?
    c) se dovevo presentare il modello redditi e presentandolo ora in ritardo, le sanzioni sono quelle per omessa dichiarazione, quando si pagano?
    d) anche il modello IRAP?
    grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      15/05/2018 21:26

      RE: fallimento di una srl in liquidazione cancellata dal R.I.

      In primo luogo non ci convince appieno l'aver riaperto la partita IVA, dato che non esistendo attivo e quindi non essendovi la necessità di effettuare alcuna operazione IVA attiva, tale riapertura non era a nostro avviso necessaria, essendo possibile riattivare solamente il codice fiscale.

      Essendo stata riaperta la partita IVA, ed essendo state presentate sia il Mod. 74-bis che la dichiarazione IVA annuale, ci pare che la presentazione della dichiarazione dei redditi sia certamente dovuta, anche se forse non lo sarebbe stata se si fosse scelta una diversa impostazione, ovvero di ritenere la società non esistente fra la cancellazione e la dichiarazione di fallimento.

      Ciò premesso, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 322/98, la dichiarazione in questione deve essere presentata "entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello ... della nomina del curatore".

      L'entità delle sanzioni è quella ordinaria per l'omessa dichiarazione, sancita dall'art. 1, I comma, del D.Lgs. 471/1997:
      - "dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte [com'è nel caso in esame], si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000"
      - "Se la dichiarazione omessa e' presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500"

      Quindi, presentando la dichiarazione in corso di procedura (dato che il "periodo di imposta successivo" è il maxi-periodo fallimentare), se non è iniziata una attività di accertamento, la sanzione è da 150 a 500 euro.

      Non si tratta di un ravvedimento operoso, quindi non deve essere versata ora, ma si deve attenderne l'irrogazione.