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fatturazione (elettronica) in nome e per conto del pignorato

  • Germano Sciarrotta

    corigliano-rossano (CS)
    07/05/2019 23:27

    fatturazione (elettronica) in nome e per conto del pignorato

    Con la fatturazione elettronica come dobbiamo comportarci in caso di immobile pignorato locato previa autorizzazione del GE?
    Prima, come dettato dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate, il custode emetteva fattura al locatario in nome e per conto dell'esecutato.
    Adesso, nel caso in cui l'esecutato sia un'impresa e dunque obbligata alla fatturazione elettronica, come ci si deve comportare?
    Grazie Germano Sciarrotta
    • Zucchetti SG

      11/05/2019 00:40

      RE: fatturazione (elettronica) in nome e per conto del pignorato

      Com'è noto, la legge di bilancio 2018 (all'art. 1, commi 909, 915-917 e 928, Legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha disposto in via generale, a decorrere dall'1 gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati e, contestualmente.
      L'Agenzia delle Entrate ha approvato, con provvedimento del 30.4.218 le "Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127".
      Esse prevedono all'art. 1 che la fattura elettronica è un documento informatico trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI), di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente.
      L'art. 2.2 dispone che la trasmissione della fattura elettronica al SdI è effettuata con le seguenti modalità:
      a) posta elettronica certificata;
      b) servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;
      c) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service";
      d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
      Il successivo art. 1 prevede che la fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente attraverso le seguenti modalità:
      a) sistema di posta elettronica certificata, "PEC";
      b) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service";
      c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
      Ciò detto, non crediamo che il meccanismo così articolato impedisca o possa impedire la emissione di una fattura in nome e per conto del debitore da parte del professionista delegato. Infatti, si tratterà di emettere la fattura in nome e per conto, di inviarla al DdI il quale poi ne curerà la notifica al destinatario. Ricaviamo questo convincimento dalla osservazione per cui l'emissione della fattura in nome e per conto del debitore (cedente) resta comunque una fattura emessa dal professionista delegato, sebbene non in proprio ma in "rappresentanza" (l'espressione è atecnica) o, se si vuole, in "sostituzione" del dell'esecutato.
      In argomento rendiamo noto che il C.N.D.C.E.C. aveva formulato all'Agenzia il seguente quesito:
      Nell'ambito delle procedure Esecutive Immobiliari, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'assolvimento degli obblighi IVA di emissione della fattura in nome e per conto del contribuente e di versamento dell'imposta, in ipotesi di mancata collaborazione dell'esecutato, soggetto passivo, (il quale non possa/non voglia emettere la fattura relativa al trasferimento dell'immobile a seguito dell'aggiudicazione) spetta al professionista delegato alle operazioni di vendita (v. ris. 16.05.2006, n. 62/E; ris. 21.04.2009, n. 102/E).
      Si chiede di conoscere il canale telematico con il quale inviare il documento al SDI, atteso che il Professionista Delegato, non potendo utilizzare l'indirizzo telematico dell'Impresa Esecutata, ha a disposizione il solo canale telematico afferente il proprio Studio professionale, nel quale confluiranno, in ipotesi, sia le fatture emesse dal medesimo che quelle emesse per conto della Procedura Esecutiva, derivandone una discrasia fra liquidazioni periodiche dello Studio e dati acquisiti dell'Amministrazione Finanziaria.
      L'Agenzia delle Entrate ha fornito risposta chiarendo quanto segue:
      Come avveniva per la fattura analogica, il professionista delegato alle operazioni di vendita emetterà la fattura elettronica in nome e per conto del contribuente, in ipotesi di mancata collaborazione dell'esecutato, soggetto passivo, (il quale non possa/non voglia emettere la fattura relativa al trasferimento dell'immobile a seguito dell'aggiudicazione).
      Il canale telematico di invio della FE a SdI non determina alcun effetto sulle liquidazioni IVA, è solo un canale attraverso cui inviare le FE a SdI.
      Aggiungiamo infine che l'agenzia delle entrate ha messo gratuitamente a disposizione il software per l'invio fattura in cui il professionista delegato può registrarsi come "Terzo intermediario"; in questo modo le fatture da egli emesse non andranno a comporre la sua contabilità.