Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

Crisi per debiti

  • Maria Luisa Baroni

    Perugia
    14/01/2019 22:11

    Crisi per debiti


    Nel mese di settembre 2018 è stata emesso dal Giudice dell'Esecuzioni Immobiliari il Decreto per l'Espropriazione dell'immobile dei coniugi X E Y in regime di comunione dei beni, abitato assieme al figlio di 28 anni cieco assoluto -
    Nel medesimo atto sono stata nominata Custode.

    Di seguito riporto alcune date importanti :
    - 03.08.83 inizio dell'attività di pasticceria dei Fratelli X e Z;
    -29/12/93 acquisto da parte dei coniugi X e Y dell'unità immobiliare oggetto dell'E.I.;

    -02/06/97 cessione della quota sociale del fratello Z a favore della moglie del fratello X, la quale subentra in pro quota. Il prezzo della presente cessione è di Lire 50 milioni;

    -16/05/2018 La banca ha eseguito il pignoramento sull'immobile

    -07/02/2019 l'udienza per disporre dell'asta dell'immobile

    Il fratello X per liquidare il fratello Z al fine far entrare la propria moglie, nell'attività di pasticceria è ricorso alle banche con mutui ipotecari sulla casa. Oggi è oberato dai debiti che non riesce a farvi fronte, vive in una situazione di perdurante squilibrio, nell'impossibilità di adempiere in modo sistematico ai pagamenti.
    A questo punto chiedo se da questa situazione critica, anche estrema, il debitore può uscire con l'applicazione della legge 3/2012 rivolgendosi all'Organismo di composizione della crisi previsto appunto dalla legge .


    Ringrazio per l'attenzione

    Ringrazio per l'attenzione e resto in attesa .
    • Zucchetti SG

      17/01/2019 07:07

      RE: Crisi per debiti

      Non è facile rispondere agli interrogativi posti,poiché i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge citata nella domanda sono molteplici.
      Cerchiamo di elencarli.
      Il capo secondo della l. 3/2012 è dedicato, come noto, ai "Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio".
      L'art. 6 comma 1 prevede, in primo luogo che questa disciplina si applica alle situazioni di crisi "non soggette nè assoggettabili a procedure concorsuali" previste dalla legge fallimentare, e dunque occorre che si sia fuori dal perimetro di cui all'art. 1 l.fall.
      Essa, inoltra, opera anche in favore del consumatore, che l'art. 6 comma 2 let. b) definisce come "il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".
      Occorre inoltre che sussista una situazione di sovraindebitamento, definita, ai sensi del medesimo art. 6 comma 2 let. a) come una situazione di perdurante (e quindi non momentanea) squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, la quale abbia determinato una "rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".
      Quanto ai presupposti di ammissibilità, a mente dell'art. 7, comma 2, la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
      a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
      b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
      c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
      d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
      Ove venga presentata una proposta di piano del consumatore, alla domanda deve essere allegata (a mente dell'art. 9, comma 3 bis) una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere, tra l'altro, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, la quale pertanto rappresenta, in questi casi, un ulteriore requisito di ammissibilità della domanda (stessi requisiti sono richiesti dall'art. 14 ter per la liquidazione del patrimonio).
      Sempre a proposito del piano del consumatore, l'art. 12 bis, comma 3, prevede, quale condizione ostativa, il fatto che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
      In conclusione, l'applicazione dell'istituto in parola non può essere affermata o negata sic et sempliciter, dovendosi verificare la sussistenza o meno delle condizioni appena succintamente indicate.