Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

Accesso forzoso immobile - Avviso all'esecutato

  • Andrea Domenico Bo

    Ivrea (TO)
    15/01/2018 16:58

    Accesso forzoso immobile - Avviso all'esecutato

    In qualità di custode in un'esecuzione immobiliare, ho comunicato la nomina al debitore esecutato a mezzo raccomandata A/R. La raccomandata è stata restituita per compiuta giacenza e, a seguito di verifiche sul posto e con il Comune, è emerso che l'immobile è abbandonato e che il debitore esecutato è stato prima cancellato dall'anagrafe dei residenti (nel 2013) e poi iscritto nell'anagrafe dei residenti all'estero (dal 2016).
    Il G.E. ha autorizzato l'accesso forzoso, previo formale avviso all'esecutato. A Vostro parere l'avviso può essere nuovamente trasmesso a mezzo di raccomandata A/R, anche se è già noto che non verrà ritirata?
    Grazie. Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/01/2018 19:55

      RE: Accesso forzoso immobile - Avviso all'esecutato

      Pensiamo proprio di si non vedendosi quale altro strumento utilizzare non conoscendo il nuovo indirizzo e non trattandosi di una notifica.
      Zucchetti SG srl
    • Giulio Nicoletti

      Livorno
      27/07/2018 09:02

      RE: Accesso forzoso immobile - Avviso all'esecutato

      Secondo me la notifica deve essere fatta nella redidenza estera, non si capisce se lei ha mandato la raccomadata presso l'immobile esecutato o alla residenza estera.
      • Zucchetti SG

        30/07/2018 06:46

        RE: RE: Accesso forzoso immobile - Avviso all'esecutato

        Per essere sicuri che la comunicazione vada a buon fine si può ottenere dal comune di ultima residenza in Italia l'indirizzo di residenza estera. Invero, ai sensi dell'art. 1, comma 1, l. 27/10/1988, n. 470, recante (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero), meglio nota come legge istitutiva dell'AIRE, (attuata con d.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989) le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno.
        Esse, prevede il successivo comma 2, sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.
        Nelle anagrafi aire devono essere annotate inoltre (così l'art. 3) le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti ai trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero, trasferimenti che ai sensi dell'art. 6 comma terzo, i cittadini italiani residenti all'estero devono comunicare entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.
        Ricordiamo infine, e più in generale, che in tema di notificazioni secondo la giurisprudenza, sebbene la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che trasferiscano all'estero la propria residenza risulti improntata al principio dell'acquisizione anche del dato costituito dall'indirizzo del destinatario e della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell'AIRE, il difetto di risultanze anagrafiche relative ad esso, ancorché imputabile, in via prioritaria, ad inerzia del destinatario di una notificazione, non legittima, per ciò solo, il notificante al ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c. che resta, invece, subordinato all'esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l'impiego dell'ordinaria diligenza presso l'Ufficio consolare di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, costituendo tale Ufficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all'estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l'organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall'inerzia suddetta (Cass. Sez. U, 10/05/2002 n. 6737).