Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

Compenso al custode di quote sociali

  • Francesca Cervo

    Belluno
    03/06/2019 20:05

    Compenso al custode di quote sociali

    Buonasera,
    chiedo la Vostra opinione su quale sia la base di calcolo su cui proporre al G.E. l'istanza di liquidazione del compenso spettante al custode delle quote pignorate, in riferimento ad una procedura esecutiva mobiliare estinta anticipatamente (prima della fase di vendita delle quote medesime).
    Preciso che la data della nomina risale ad inizio 2017, con un valore teorico della quota risultante dall'ultimo bilancio approvato (2015), mentre l'incarico è terminato nel mese di marzo 2019.
    Le quote oggetto di esecuzione sono inoltre state oggetto di stima (la nomina si riferiva a custodia e successiva stima), con valore rivelatosi inferiore rispetto a quello dell'ultimo bilancio approvato.

    Grazie
    Francesca Cervo

    • Zucchetti SG

      06/06/2019 20:42

      RE: Compenso al custode di quote sociali

      La domanda non si presta ad una agevole risposta, poiché essa costituisce (anche) il precipitato di un tema più ampio che attiene alla natura della partecipazione ed alla conseguente forma del relativo pignoramento, noto essendo che per oltre un ventennio intorno ad esso si è sviluppato un acceso dibattito che vedeva sostanzialmente schierati due fronti contrapposti: il primo riteneva che la quota societaria si atteggiasse quale diritto di credito del titolare nei confronti della società medesima, e da questo ricavava il corollario per cui il pignoramento della quota dovesse dipanarsi nelle forme del pignoramento presso terzi; il secondo considerava invece la quota societaria come bene mobile immateriale, che dunque poteva essere sottoposta ad esecuzione secondo le regole processuali di cui all'art. 513 e ss c.p.c. (non sono mancate le posizioni più sfumate di coloro i quali, preso atto dell'assenza di previsioni normative ad hoc, hanno proceduto per esclusione, ricercando il modello che, nella sostanza, fosse meno incompatibile con l'oggetto del pignoramento, e desse luogo ai minori inconvenienti pratici).
      L'art. 2471, 1° co., c.c., nel testo elaborato dal d.lgs n 6/2003 dispone che il pignoramento della partecipazione si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese, dal che la prevalente dottrina ha tratto spunto per affermare che il nuovo modello di pignoramento diretto della quota vale a connotarla quale bene mobile immateriale (iscritto nei pubblici registri).
      Anche la giurisprudenza riconosce che "la quota di partecipazione in una s.r.l. esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come un bene immateriale equiparato al bene mobile …
      La quota, quindi, se non può considerarsi come un bene materiale al pari dell'azione, tuttavia ha un valore patrimoniale oggettivo, che è dato dalla frazione del patrimonio che rappresenta; ed è trattata dalla legge come oggetto unitario di diritti, oltre che di obblighi …. Conferma dell'equiparazione della quota al bene mobile non registrato si ricava anche dall'art. 2482 c.c., comma 2 e art. 2483 c.c., dai quali risulta che la quota di s.r.l. è oggetto del diritto di proprietà e può essere acquistata, con trasferimento dello stesso diritto da un soggetto all'altro" (Cass. civ. 21.10.09, n. 22361. Conferma che la quota è bene mobile immateriale, senza tuttavia specificare se trattasi di vene mobile registrato o non registrato Cass. civ. 18.6.14, n. 13903) sebbene (per la verità con riferimento ad una fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.lgs 6/2003) vada segnalato un contrario arresto della Corte di cassazione, a giudizio della quale è problematica, ed è utilizzabile e utilizzata solo in senso improprio, la stessa qualificazione della quota come un bene mobile (Cass. civ., 16.5.14, n. 10826).
      Afferma invece esplicitamente che la quota deve essere assimilata ad un bene mobile iscritto nei pubblici registri Cass. civ., sez. III, 18.8.2017, n. 20170, traendo da questa premessa l'affermazione per cui "il conflitto tra il creditore pignorante e l'acquirente della partecipazione stessa va risolto a norma dell'art. 2914, n. 1, c.c., con la conseguenza che non hanno effetto in pregiudizio del primo le alienazioni che siano state iscritte nel registro delle imprese successivamente all'iscrizione del pignoramento, senza che rilevi lo stato soggettivo di buona fede, non essendo applicabile l'art. 2470, comma 3, c.c." (che attribuisce prevalente al primo trascrivente, purché di buona fede).
      Affermato dunque che la quota di partecipazione costituisce un bene mobile, ove si analizzi il D.M. 15/05/2009, n. 80, recante "Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati", ci si avvede del fatto che le quote societarie non sono ricompresi tra quelli indicati dall'art. 4 (disciplinante i "Compensi per l'attività di custodia dei beni mobili"), né appare possibile ricorrere ad un'applicazione analogica di siffatta disposizione, attesa la assoluta diversità della quota societaria rispetto agli altri beni da essa contemplati.
      Un'alternativa ipotizzabile (seguita da alcuni uffici giudiziari) è quella di ricorrere all'art. 19 d.m. 140 del 2012, adottato in attuazione dell'art. 9, comma secondo, D.L. 24/01/2012, n. 1, il quale prevede che "nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante", ma si tratta di una strada che incontra due ostacoli. In primis il decreto detta i criteri di liquidazione dei compensi dei custodi giudiziari, laddove invece il d.m. n. 80/2009 fa specifico riferimento alla custodia dei beni pignorati; in secondo luogo il citato art. 19 disciplina il compenso per la custodia di "aziende", e tale non è la quota societaria.
      Stesse obiezioni possono muoversi all'idea di applicare l'art. 29 del d.m. 169 del 2010, Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
      Così ricostruiti i termini della questione, riteniamo preliminarmente che l'unico criterio di liquidazione praticabile sia quello dettato per i beni immobili dall'art. 2 del d.m. n. 80/2009, essendo la soluzione che a nostro avviso si espone al minor numero di obiezioni.
      Quanto al valore da porre a base del calcolo, a nostro avviso occorre fare riferimento all'art. 2, comma 3, del citato (ma la stessa regola si rinviene nell'art. 4 a proposito dei beni mobili) laddove è previsto che in caso di cessazione dall'incarico prima della pronuncia dell'ordinanza di vendita la base di calcolo del compenso è rappresentata dal valore di stima.