Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Costituzione parte civile della Curatela ed accesso al Fondo antiracket

  • Tommaso Bartiromo

    Nocera Superiore (SA)
    03/07/2019 19:24

    Costituzione parte civile della Curatela ed accesso al Fondo antiracket

    Cortesemente vorrei avere un riscontro sul presente quesito. Ad un imprenditore, dichiarato fallito in proprio, costituitosi parte civile in un processo penale (prima del fallimento) viene riconosciuto con la sentenza penale di primo grado il diritto al risarcimento del danno (quale persona offesa del reato) da liquidarsi in separata sede. Nelle more è intervenuto il fallimento. Avverso la sentenza di primo grado è stato proposto appello dai condannati. Le domande sono : a) se la Curatela fallimentare può costituirsi nel giudizio d'appello al posto dell'imprenditore fallito ( oppure può proseguire il processo solo il fallito già costituitosi ? ; b) se la Curatela può accedere al Fondo antiracket?
    Mi pongo il dubbio che il diritto del fallito ad accedere ed a presentare la domanda al racket sia un diritto personale del solo fallito. Ringrazio in anticipo per la risposta che mi fornirete.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/07/2019 18:49

      RE: Costituzione parte civile della Curatela ed accesso al Fondo antiracket


      In linea di massima ricorre la legittimazione del curatore a costituirsi parte civile al posto del soggetto fallito in quanto la costituzione di parte civile realizza l'esercizio dell'azione civile in sede penale, per cui, a norma dell'art. 43 l.f., il curatore sta in giudizio al posto del fallito. Si è precisato che ciò avviene in linea di massima perché la sostituzione del curatore riguarda esclusivamente i diritti di carattere patrimoniale da acquisire all'attivo fallimentare e il risarcimento danni ha una componente patrimoniale e una non patrimoniale; invero, le somme spettanti a persona fisica successivamente fallita, a titolo di risarcimento del danno biologico o del danno morale, attesa la natura strettamente personale, sin dall'origine, del relativo diritto, rientrano nella previsione dell'art. 46, comma 1, n. 2) l. fall. e non possono essere quindi attribuite al fallimento (da ult. Cass. 15/10/2018, n.25618). Pertanto il curatore può costituirsi parte civile al posto del fallito per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, nel mentre il fallito mantiene la sua legittimazione al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale.
      Quanto all'accesso al fondo antiracket, in passato si riteneva che "Volta che sia stato dichiarato il fallimento, il diritto di richiedere il beneficio di accesso al fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura spetta esclusivamente al curatore, con la precisazione che in caso di sua inerzia si avrà una reviviscenza della legittimazione del fallito a far valere in sede giudiziale e amministrativa la relativa pretesa patrimoniale, il cui ricavato dovrà comunque confluire nell'attivo della procedura" (Trib. Marsala 18 ottobre 2010); tuttavia, con l'introduzione del comma 1-bis e 1-ter nell'articolo 3 della legge 44/1999, ad opera della legge 3/2012, si è avuto un profondo mutamento di rotta. Il comma 1-bis cit. prevede infatti che " … l'elargizione è consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, nè sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti".
      E' pacifica ormai, per espressa previsione legislativa, la possibilità per il fallito (sul quale non gravino le condanne suindicate) di accedere al contributo, per finanziare, mediante parte di esso, nuove attività imprenditoriali; ed infatti, secondo quanto disposto dal comma 1-ter, "Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare nè alle attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui all'articolo 15. Il ricavato netto è per la metà acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua metà deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento." (Cfr. Cons. Stato 6.2.2015, n. 620).
      Zucchetti SG srl